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I nonni hanno il diritto di vedere i nipoti anche se vi è conflittualità fra i due rami familiari

(A cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)

La Cassazione ancora una volta interviene a tutela dei nonni e ribadisce il loro diritto ad instaurare e mantenere una relazione affettiva con i propri nipoti. Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 21895/22 depositata l’11 luglio 2022, ha dichiarato ammissibile la richiesta avanzata da un nonno paterno nei confronti della madre della nipotina, di poter avere e mantenere rapporti con la bimba nonostante il conflitto in essere tra loro e ha respinto il ricorso della donna che chiedeva l’interruzione dei rapporti.

Il procedimento in esame trae origine dal decreto del Tribunale per i Minorenni di Perugia del 21 maggio 2021 che disponeva che il nonno paterno, eventualmente insieme alla nonna, potesse incontrare la nipote una volta alla settimana per due ore pomeridiane e che venisse offerto un percorso di sostegno sia al ruolo del nonno che alla genitorialità.

Il Tribunale per i Minorenni, infatti, pur dando atto della latente conflittualità esistente fra il nonno e il padre della minore da un lato e la madre dall’altra, osservava che la richiesta del nonno di vedere la nipote andava accolta nonostante il parere negativo espresso dal PM.

I Giudici, infatti, tenevano conto delle qualità soggettive del nonno e dei valori dallo stesso condivisi per confermare che tale rapporto fosse da tutelare nell’esclusivo interesse del minore. Il nonno, si legge nel decreto, “appariva persona per bene e per la sua carriera svoltasi fra gli ufficiali dei carabinieri, egli era in grado di trasmettere alla bambina valori di legalità” mentre le accuse di inidoneità svolte della madre della minore erano prive di qualsiasi riscontro concreto.

Contro tale decisione ricorreva in Cassazione la madre della piccola ritenendo che fossero state valorizzate la caratteristiche personologiche del nonno ma sottovalutata l’elevatissima conflittualità all’intero dell’ambiente familiare.

Gli Ermellini, però, respingevano il ricorso della donna rilevando come la donna non avesse indicato alcuna lacuna argomentativa o carenze logiche del ragionamento dei Giudici del Tribunale per i Minorenni di Perugia e ricordavano che il legame instaurato tra i nonni e i nipoti deve essere salvaguardato in nome del superiore interesse del minore, con ciò richiamando le più recenti pronunce della Corte europea che anche con la pronuncia n. 21052 del 13 gennaio 2021 ha ribadito che il legame fra gli ascendenti e i nipoti rientra certamente nella nozione di vita familiare ai sensi dell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e rappresenta un legame da tutelare e preservare attraverso misure idonee.

Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’art. 317-bis c.c., non ha, però, valore assoluto e incondizionato, essendo il suo esercizio subordinato ad una valutazione del Giudice avente di mira l’esclusivo interesse del minore, ovverosia la realizzazione di un progetto educativo e formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità  del minore nell’ambito del quale possa trovare spazio anche un’attiva partecipazione degli ascendenti quale espressione del loro coinvolgimento nella sfera relazionale ed affettiva del nipote (cfr. Cass. n. 15238/2018).

Diverse pronunce di merito e di legittimità hanno, negli anni, coadiuvato a delineare i confini del diritto degli ascendenti, fino a identificare tale diritto come pieno soltanto qualora il coinvolgimento dei nonni nella crescita del minore si sostanzi in un fruttuoso progetto educativo e formativo, idoneo ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità dei nipoti. Proprio per tali caratteristiche,

Il diritto dei nonni di frequentare i nipoti minorenni è “strumentale alla piena realizzazione della personalità del minore” e, pertanto, “recessivo rispetto allo speculare e preminente diritto di quest’ultimo di crescere in maniera serena ed equilibrata” in armonia con tutte le figure affettive ed identitarie del proprio contesto familiare. Per tale motivo, in caso di conflittualità fra le figure di riferimento e di provata inidoneità degli ascendenti, il Giudice minorile — al solo fine di assicurare la realizzazione del preminente interesse del minore — potrà adottare un provvedimento limitativo o interruttivo dei rapporti con i nipoti, qualora non risulti funzionale ad una crescita serena ed equilibrata per il minore o quando la frequentazione con i nonni comporti per lo stesso un turbamento e disequilibrio affettivo (cfr. Cass. 19/05/2020, n.9145). Confermata, quindi, la legittimità della scelta dei genitori che avevano impedito ad un nonno di avere contatti con i nipoti, in ragione del suo comportamento negativo e inquietante tenuto dall’uomo, solito appostarsi nei luoghi frequentati dai nipoti e seguirli poi con l’autovettura e respinta anche la richiesta di avviare gli incontri in Spazio Neutro.

Diverso nel caso di cui si tratta, poiché il coinvolgimento del nonno paterno nella vita della nipote, costituente il presupposto indispensabile per una fruttuosa cooperazione degli ascendenti all’adempimento degli obblighi educativi e formativi dei genitori, è stato condivisibilmente riconosciuto come positivo dal Tribunale per i Minorenni di Perugia e dalla Corte territoriale.

Author Profile

È Avvocato Collaborativo del Foro di Milano, componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini Onlus, membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’AIADC ( Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo) nonché delle IACP ( International Academy of Collaborative Professionals), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) ed iscritta nell’elenco avvocati specializzati all’assistenza legale delle donne vittime di violenza (BURL – Serie ordinaria n.46 17.11.2016).