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Famiglia litigiosa? Arriva in aiuto il coordinatore genitoriale.

Il coordinatore genitoriale è un supervisore dei genitori conflittuali a tutela della prole.

Ufficialmente non vi è ancora in Italia una norma che disciplini questa particolare figura che da qualche anno a questa parte si sta affacciando nell’ambito del diritto di famiglia.
Essa nasce negli Stati Uniti alla fine degli anni 90 con il compito di tutelare i figli minori di fronte alla conflittualità tra i genitori in relazione all’affido e alla gestione dei figli e in Italia solo di recente viene valorizzata e sempre più spesso introdotta all’interno di situazioni familiari che altrimenti sarebbero ingestibili.

E’ un soggetto esterno alla famiglia, un professionista imparziale cui viene assegnato il compito di aiutare i genitori a mettere in pratica un programma concreto di genitorialità e favorire la cooperazione tra di loro, nelle situazioni in cui la litigiosità è accesa e non diversamente superabile.

Il coordinatore genitoriale dovrà supportare i genitori a mettere in pratica la bi-genitorialità attraverso l’implementazione e il mantenimento delle decisioni già assunte dall’autorità giudiziaria fornendo raccomandazioni, potrà suggerire soluzioni nonché, previo consenso dei genitori espresso nel mandato conferito, assumere decisioni nell’interesse dei figli allorquando sia impossibile per i genitori stessi arrivare ad una soluzione condivisa.

Il coordinatore genitoriale è un professionista che ha frequentato un corso di formazione di almeno 50 ore ed è iscritto ad uno dei seguenti albi: avvocati, assistenti sociali, psicoterapeuti, NPI e psichiatri o un mediatore familiare con una laurea in materie umanistiche o giurisprudenza, o un laureato con laurea magistrale in pedagogia, scienze dell’educazione, scienze della formazione.

Come viene incaricato il coordinatore genitoriale e da chi? I genitori possono volontariamente rivolgersi a questa figura di supporto in qualsiasi momento ne sentano la necessità e il mandato sia conferito da entrambi, anche se è in corso un procedimento giudiziario.

Occorre, però, segnalare che in alcuni Tribunali sempre più spesso, la nomina di un coordinatore genitoriale è effettuata dal Giudice nel corso di procedimenti di separazione personale dei coniugi o di divorzio, ovvero nei procedimenti relativi ai figli nati al di fuori del matrimonio, allorquando la coppia genitoriale è particolarmente conflittuale, prima di disporre una Consulenza Tecnica d’Ufficio. In questi casi il professionista assume il ruolo di ausiliario del Giudice con conseguenti obblighi di relazionare sull’andamento dell’intervento.

Cosa fa concretamente il coordinatore genitoriale?

Egli interviene all’interno di una situazione genitoriale altamente conflittuale allo scopo di implementare il dialogo tra le parti nell’interesse esclusivo della prole in tutte quelle situazioni in cui la mancanza di dialogo fra genitori e il livello di conflitto possono pregiudicare il rapporto con i minori nonché il loro equilibrio psichico: ha il compito di tutelare il rapporto genitori-figli, attraverso la ripresa del dialogo genitoriale propositivo; cerca di garantire l’osservanza del diritto di visita del genitore; aiuta i genitori nelle scelte concernenti l’educazione e la salute dei figli, fornendo egli stesso le direttive ritenute più opportune qualora le posizioni dei genitori fossero disfunzionali rispetto all’interesse dei minori.

Può verificare anche mediante colloqui con gli Istituti Scolastici frequentati dai minori la concreta attuazione di percorsi effettuati dalle parti e dai figli.

Può mantenere una funzione di raccordo tra gli operatori che seguono il nucleo familiare, con gli insegnanti, eventualmente con i medici che li hanno in cura, se necessario.

Supporta i genitori fornendo loro suggerimenti o raccomandazioni nelle scelte in tema di educazione, salute dei minori, formazione.

A chi spetta remunerare il cooordinatore genitoriale? In caso di conferimento dell’incarico da parte dei genitori, la modalità del pagamento del compenso è concordata nel momento della sottoscrizione del contratto: i genitori possono anche decidere che il costo sia a carico di uno solo ovvero stabilire percentuali differenti di contribuzione.

In caso, invece, di nomina da parte del Giudice questi solitamente pone a carico delle parti in egual modo l’onere del compenso. Non esistono tabelle o parametri di riferimento riguardo i compensi.

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