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Coppie internazionali

Coppie internazionali: sui minori decide il giudice più vicino a loro

(avv. Alice Di Lallo)

Nei giudizi di separazione e divorzio che attengano anche all’affidamento e al collocamento del figlio minore al fine di individuare quale sia il giudice competente, deve aversi riguardo alla residenza del nucleo familiare, all’interno del quale il medesimo vive, al momento della proposizione della domanda rimanendo ininfluente il successivo trasferimento del figlio con un altro genitore all’estero.

Il principio di cui sopra è stato affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 29171/2020, investita di una domanda attenente la giurisdizione italiana in caso di crisi di coppie transazionali.

Sempre più spesso i giudici si trovano a dirimere controversie relative alla crisi familiare di coniugi di nazionalità diverse, che abitano in Paesi diversi ovvero che, con più frequenza rispetto al passato, si trasferiscono di Paese in Paese, all’interno o meno dell’Unione Europea. Da qui, la necessità di individuare il giudice competente a decidere tanto sulle domande di separazione, divorzio, obbligazioni alimentari tra coniugi quanto su tutto ciò che concerne la responsabilità genitoriale sui minori, dall’affidamento al mantenimento e alle modalità di visita rispetto al genitore non collocatario.

Con riferimento alla responsabilità genitoriale, il Regolamento CE n. 2201/2003 costituisce la normativa applicabile ed, in particolare, l’art. 8 prevede il criterio della prossimità o vicinanza: per i minori è competente il giudice territorialmente più vicino a loro (la giurisdizione spetta, infatti, all’autorità dello Stato di residenza abituale dei minori al momento della proposizione della domanda).

Con riferimento alle obbligazioni alimentari e, dunque, al mantenimento dei minori, il Regolamento CE n. 4/2009 – in caso di proposizione della domanda sulla responsabilità genitoriale – individua la competenza a decidere nella autorità giurisdizionale già competente a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale, essendo la domanda di mantenimento accessoria a quella sull’affidamento e il diritto di visita.

Il caso sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione riguarda una coppia sposata, lei cittadina italiana e lui portoghese, genitori di una minore di tenera età.

La donna chiede al Tribunale italiano di pronunciare la separazione dal marito con addebito a quest’ultimo, formulando anche le domande sull’affidamento e il mantenimento della figlia minore. Il marito eccepisce l’incompetenza del giudice italiano affermando, invece, la competenza del giudice portoghese in virtù della circostanza che la minore per 8 mesi aveva vissuto in Portogallo presso il padre.

Tanto in primo quanto in secondo grado viene affermata la giurisdizione italiana.

La Corte di Cassazione conferma il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la giurisdizione sulle domande relative all’affidamento dei figli e al loro mantenimento, anche proposte unitamente a quelle di separazione o divorzio, appartiene al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente ai sensi dell’art. 8 Reg. CE n. 2201/2003. Ciò alla luce del principio del rapporto di prossimità del minore secondo cui il giudice più idoneo a decidere delle questioni che lo riguardano è quello a lui più vicino. Per individuare quale sia il giudice competente, è necessario individuare il luogo di residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda in giudizio, rimanendo invece ininfluente il successivo trasferimento del minore all’esterno con l’altro genitore.

Nel caso di specie, alla data della presentazione della domanda di separazione in Italia, la minore era residente stabilmente presso la madre in Italia, come documentato dall’iscrizione all’asilo e al sistema sanitario, a nulla rilevando il successivo trasferimento in Portogallo con l’altro genitore posto che la minore sarebbe dovuta rientrare in Italia al termine delle vacanze estive. Il ritardo nel rientro in Italia (un mese più tardi) era stato causato dal fatto che il padre, illegittimamente, avesse trattenuto la minore così come accertato dal Tribunale portoghese che ne aveva ordinato il rientro presso la di lei residenza abituale in Italia.

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Author Profile

Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.

Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.

È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.