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Animale domestico in caso di separazione o divorzio: a chi viene affidato?

Chi deve occuparsi del mantenimento dell’animale domestico e delle spese del veterinario?

Nel nostro ordinamento manca una norma specifica che regoli il destino dell’animale domestico in caso di separazione o divorzio.

Negli ultimi anni, i giudici italiani sono stati sollecitati ad occuparsi della questione e l’hanno affrontata o assimilandola alla disciplina stabilita per l’affidamento dei figli minori, oppure (seguendo uno schema più rigoroso) dichiarando la domanda relativa all’affidamento dell’animale da compagni inammissibile.

Il legislatore italiano è, sul tema, in ritardo rispetto alle problematiche sociali e all’evoluzione dei costumi visto che sempre più coniugi che si rivolgono ai Tribunali per separarsi chiedono una pronuncia anche su tale aspetto, a volte limitandosi a chiedere la convalida dei loro accordi sulla gestione dell’animale domestico, altre volte invece formulando specifiche istanze di affidamento.

Se è pacifica la convalida da parte dei Tribunali di un accordo raggiunto dai coniugi che preveda l’assegnazione e il mantenimento degli animali domestici poiché non contrasta con i principi di ordine pubblico, in caso di litigio tra i coniugi, invece, molti Tribunali ritengono di non potersi pronunciare essendo tale argomento non regolato dal legislatore.

In questo confuso quadro, spicca per modernità la pronuncia del Tribunale di Sciacca che, con decreto 19 febbraio 2019, ha stabilito che “In mancanza di accordo tra i coniugi, il giudice della separazione può disporre l’assegnazione dell’animale domestico in via esclusiva alla parte che assicuri il miglior sviluppo possibile dell’identità del cane o del gatto, oppure in via alternata a entrambi i coniugi, a prescindere dall’eventuale intestazione risultante dal microchip, nonché regolamentare gli aspetti economici (spese veterinarie e straordinarie) legati alla sua cura e al suo mantenimento.”

Certo è che finché il Legislatore non deciderà di emanare uno dei tanti Progetti di Legge fermi sul tavolo del Parlamento, ogni provvedimento dei Tribunale che regolamenterà l’affidamento di un animale domestico, sarà una pronuncia che andrà oltre la normativa attuale, che applicherà una legge che ancora legge non è.

Sono anni che si discute della proposta di legge avente ad oggetto un nuovo articolo del Codice Civile: l’art. 455-ter nel Codice Civile potrebbe prevedere che  “In caso di separazione di coniugi proprietari di un animale di affezione, il tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o comunione e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, la prole, se presente, e, se del caso, esperti del comportamento animale, attribuisce l’affido esclusivo o condiviso dell’animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere”. In caso di affido condiviso, prosegue il testo, “salvi diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei detentori provvede al mantenimento dell’animale da compagnia in misura proporzionale al proprio reddito. In caso di affido esclusivo il mantenimento è a carico del detentore affidatario”.

Forse la sentenza del Tribunale di Sciacca ammirevole per la sua sensibilità e modernità darà una scossa al Legislatore poiché in uno Stato di civil law come lo Stato italiano non è compito della giurisprudenza creativa colmare le lacune normative, come invece accade negli stati di common law ove ruolo preminente è dato alle decisioni dei giudici e le sentenze hanno natura vincolante per quanto riguarda i futuri casi a venire.

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