Anche la ripartizione delle spese straordinarie deve essere proporzionale alle risorse dei genitori
(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)
Il diritto del figlio minore (o maggiorenne ma non autosufficiente) ad essere mantenuto da entrambi i genitori è tutelato costituzionalmente e previsto dal nostro codice civile all’art. 315 bis c.c.
Il diritto al mantenimento del figlio (ed il rispettivo obbligo di contribuzione che compete al genitore) è costituito da una componente c.d. ordinaria, per far fronte a quelle esigenze quotidiane quantificato dalle parti o dal Giudice in base ai criteri dettati dall’art. 337 ter c.c. in base 1) alle attuali esigenze del figlio; 2) al tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) ai tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) alle risorse economiche di entrambi i genitori; 5) alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore e da una componente straordinaria, che viene, pertanto, versata oltre all’assegno mensile, caratterizzata da straordinarietà. Secondo la giurisprudenza “le spese straordinarie sono quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli” (Cass. 9372/2012).
Quasi tutti gli ordini professionali, di concerto con i Tribunali, hanno elaborato delle vere e proprie linee guida per aiutare i genitori ad individuare con facilità le spese straordinarie che non rientrano nell’assegno mensile di mantenimento e che, pertanto, devono essere rimborsate al genitore che le ha interamente anticipate.
Di norma, nei provvedimenti, si legge che i genitori concorrono nella misura del 50% alle spese straordinarie (scolastiche, mediche, ludiche, educative) nell’interesse dei figli ma certamente questa non è la regola dovendo, infatti, anche la percentuale delle straordinarie essere adeguata e parametrata alle risorse economiche, patrimoniali e reddituali di ciascun genitore.
Proprio sul punto, la Corte di Cassazione nella ordinanza n. 14813 depositata il 10 maggio 2022, all’interno di un procedimento di divorzio, ha espresso il seguente principio “Il riparto delle spese straordinarie per i figli non deve necessariamente fisato in misura pari alla metà per ciascuno ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici”.
Sempre più spesso i genitori, nell’ambito di un accordo consensuale, giungono a ripartire tra loro la percentuale di spese straordinarie in modo proporzionale alle proprie sostanze. Così, anche il Tribunale, non solo per quantificare l’assegno mensile periodico in capo al genitore non collocatario, deve far riferimento al principio generale di proporzionalità per le spese straordinarie, evitando di imporre una percentuale paritaria (50%) che non ha ragion d’essere per il genitore economicamente più debole che, col proprio minor stipendio o addirittura con il mantenimento personale che riceve dall’altro coniuge, dovrebbe far fronte, in pari misura all’altro genitore, alle spese straordinarie per il figlio.
Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.
Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.
È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.