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Ragazzo solo

Risarcimento del danno al figlio se il padre si è completamente disinteressato di lui nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza

(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)

L’inadempimento del genitore all’obbligo di mantenere, istruire ed educare il figlio ed il disinteresse mostrato nei confronti di quest’ultimo, oltre ad integrare una grave violazione dei doveri di cura e assistenza morale, inevitabilmente provoca una grave lesione dei diritti del figlio nascenti dal rapporto di filiazione, e ciò a prescindere dal fatto che l’altro genitore lo abbia riconosciuto alla nascita, restando fermo comunque il dovere dell’altro, anche per il periodo che precede la sentenza dichiarativa della paternità, di ottemperare ai propri doveri. Il danno subito dal figlio, inoltre, deve essere liquidato in misura proporzionale alla maggiore incidenza dell’assenza della figura genitoriale durante il periodo cruciale degli anni di sviluppo e crescita e poi in misura decrescente per il periodo successivo.

Quanto sopra è il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza n. 15148 del 12 maggio 2022, con la quale gli Ermellini hanno rigettato il ricorso presentato da un padre naturale.

La vicenda processuale da cui scaturisce l’innovativa ordinanza, ha avuto inizio con un figlio che chiedeva la condanna del padre naturale al risarcimento del danno, patrimoniale e non, per la violazione degli obblighi familiari di mantenimento ed assistenza del figlio, nonché con la domanda di condanna del padre alla restituzione in favore della madre delle somme da quest’ultima anticipate per il mantenimento del figlio dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età. L’uomo infatti, dopo la nascita del figlio, si era allontanato dalla famiglia e completamente disinteressato al minore senza mai contribuire in alcun modo al soddisfacimento dei di lui bisogni, necessità ed interessi.

La Corte d’Appello di Brescia, in accoglimento delle domande del figlio e della di lui madre sanciva che l’assenza della figura paterna aveva senza dubbio comportato un grave pregiudizio per il figlio con la precisazione che il disinteresse mostrato dal genitore nei confronti del figlio, se da un lato integrava gli estremi di una grave violazione dei doveri di cura ed assistenza mortale, dall’altro non poteva che provocare una profonda lesione di tutti i diritti del figlio nascenti dal rapporto di filiazione. Per tali motivi il giudice di secondo grado non solo accoglieva entrambe le domande ma incrementava, rispetto alla decisione di primo grado, la somma liquidata relativa al danno subito dal figlio e quella circa il rimborso delle spese alla madre.

Il padre naturale ricorreva quindi in Cassazione lamentando la carenza di enunciazione e adozione di validi criteri ai fini dell’incrementata liquidazione del danno, avvenuta sempre in via equitativa.

Letto il ricorso, gli Ermellini affermavano l’infondatezza della censura evidenziata e pertanto confermavano il provvedimento emesso dalla Corte d’Appello di Brescia.

Secondo la Corte di Cassazione infatti, l’obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio nasce al momento della nascita, anche se la procreazione viene accertata successivamente. Come ormai consolidato, l’obbligazione trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, per cui l’obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda giudiziale. Pertanto, anche qualora il figlio sia stato riconosciuto alla nascita da un solo genitore, non viene meno l’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.   

La decisione impugnata pertanto, in linea con la giurisprudenza di legittimità, accertato che il padre aveva omesso di onorare i propri doveri di genitori ha correttamente ritenuto sussistente il danno lamentato dal figlio e risarcibile il relativo pregiudizio, in conseguenza della lesione di diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale ( art. 2 e 30 cost). In merito poi ai criteri utilizzati per la liquidazione del danno, gli Ermellini hanno evidenziato che non era ravvisabile né assenza di motivazione sui criteri seguiti per la quantificazione del danno né violazione di legge. La Corte di merito infatti, in conformità con la giurisprudenza ha liquidato in misura proporzionale alla maggiore incidenza dell’assenza della figura paterna durante il periodo tra la nascita ed i diciotto anni e poi in misura decrescente per il periodo successivo, quando ormai la situazione abbandonica può ritenersi, almeno parzialmente stabilizzata e metabolizzata o comunque in fase di progressiva compensazione. Alla luce delle suddette considerazione, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso del padre confermando quanto deciso dalla Corte territoriale.

Author Profile

Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.

Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.