Affido super esclusivo del minore se l’altro genitore ostacola la bigenitorialità
(a cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)
Il diritto alla bigenitorialità del minore, principio ormai consolidato nel nostro ordinamento, consiste nel diritto del figlio a mantenere un rapporto paritario con entrambi i genitori e di crescere e vivere la propria vita insieme a quest’ultimi. L’articolo 337 ter, comma 1 cc lo definisce come il diritto del figlio minore di «mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale».
Tale diritto si vede sicuramente tutelato quando i genitori del minore sono uniti in una relazione, tuttavia sorge la necessità di tutelarlo quando la coppia genitoriale cessa la relazione e una delle parti impedisce i rapporti tra il minore e l’altro genitore.
Recentemente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25339/2021, ha sancito il principio secondo cui il figlio minore deve essere affidato in via esclusiva ad uno dei genitori qualora l’altro, nonostante le numerose possibilità che gli vengono concesse, continua a porre in essere una condotta ostile al fine unico di impedire il rapporto tra il figlio e l’altro genitore andando a ledere il diritto alla bigenitorialità.
La vicenda processuale in esame ha avuto inizio con un provvedimento emesso dal Tribunale di Venezia che disponeva l’affido esclusivo di un figlio al padre al quale veniva attribuita la responsabilità per le decisioni di maggiore interesse relative all’educazione, istruzione e salute del minore. L’affido esclusivo del minore veniva motivato dal Tribunale sulla base delle carenze genitoriali della madre la quale non comprendeva i bisogni del figlio e nemmeno prendeva decisioni nel di lui interesse. Tale provvedimento modificava la precedente disciplina dell’affido del minore, disposta con decreto antecedente. Nel corso del primo procedimento infatti, a seguito di CTU che aveva rilevato una situazione di pregiudizio per il minore che veniva esposto a vissuti della madre pervasivi e penalizzanti che impedivano l’accesso del figlio al padre, la Corte aveva disposto l’affido del minore al servizio sociale con collocamento prevalente presso la madre, disponendo in capo alla madre l’onere di collaborare nell’apertura al rapporto tra il figlio ed il padre.
Avverso il decreto emesso dal Tribunale di Venezia la madre proponeva reclamo lamentando l’inadeguatezza della motivazione sulla propria inidoneità genitoriale basata, a parere della reclamante, sulla teoria non riconosciuta della sindrome da alienazione parentale. La Corte d’Appello rigettava il reclamo proposto rilevando che la decisione di primo grado non si era basata sulla teoria dell’alienazione parentale bensì sull’ostinazione con la quale la madre del minore, trasgredendo completamente alle indicazioni dei servizi sociali e alle statuizioni dei provvedimenti giudiziali, si era rifiutata di consentire al figlio di mantenere un rapporto anche con il padre. Visto il mancato accoglimento del reclamo, la signora ricorreva in Cassazione e con il primo motivo lamentava che i giudici si fossero attenuti alle conclusioni della CTU omettendo di tener conto delle di lei critiche in ordine all’erronea diagnosi di alienazione parentale e alla relativa infondatezza scientifica della teoria della PAS (sindrome da alienazione parentale), nonostante i giudici d’Appello avessero invece escluso di ver deciso per tali ragioni. Con il secondo motivo la ricorrente lamentava che la Corte territoriale non aveva considerato che la madre non aveva alcun problema psichico e che era molto legata al figlio, che nel corso dei suoi primi anni di vita aveva cresciuto da sola. Con il terzo e ultimo motivo veniva invece denunciato il mancato ascolto del minore.
Letto il ricorso, gli Ermellini lo rigettavano sancendo che la Corte Territoriale aveva disposto l’affido esclusivo del minore al padre, non sulla base della teoria della PAS ma sulla incapacità della donna di assicurare il soddisfacimento dei bisogni del figlio avendo questa tenuto in modo persistente una condotta finalizzata unicamente ad impedire il rapporto padre- figlio e ad allontanare l’uno dall’altro. La Corte di Cassazione affermava infatti, che quando un genitore denuncia comportamenti dell’altro di allontanamento morale e materiale del figlio, significativi di una sindrome di alienazione parentale, ai fini di una modifica del regime di affido, il giudice chiamato a decidere deve accertare la veridicità di quando denunciato utilizzando i comuni mezzi di prova nonché considerare che uno dei requisiti di idoneità genitoriale è la capacità di preservare il diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena. In riferimento al terzo motivo invece la Cassazione rilevava come, nonostante l’obbligatorietà dell’ascolto del minore nel caso in esame, i giudici avevo ritenuto superflua la di lui audizione vista la forte conflittualità dei genitori e il rischio di gravare il minore di una responsabilità che non competeva alla di lui età.
Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.
Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.