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UNO SCHIAFFO PUO’ ESSERE CAUSA DI ADDEBITO

(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)

In ordine all’addebito della separazione personale, i comportamenti reattivi del coniuge che sfociano in azioni violente e lesive dell’incolumità fisica dell’altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione, al fine di determinare l’addebito della separazione, causa determinante dell’intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità sia risalente nel tempo ed il fatto che l’altro coniuge contribuisca ad esasperare la relazione. E ciò anche qualora risulta provato un unico episodio violento, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona.

Questo il principio in tema addebito della separazione personale ribadito dalla Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza pubblicata in data 9 maggio 2024.

Il caso oggi in esame ha inizio a seguito di una sentenza emessa dal Tribunale di Catania che al termine di un procedimento di separazione giudiziale dei coniugi aveva accolto la domanda della moglie e pronunciato l’addebito della separazione in capo al marito in quanto lo stesso, essendo stato in una occasione violento, aveva commesso una violazione dei doveri coniugali.

L’uomo, contrario ovviamente alla statuizione di primo grado, proponeva appello avverso la sentenza di separazione avanti la Corte d’Appello di Catania. Il giudice di secondo grado però, lette le argomentazioni delle parti, rigettava l’appello proposto dal marito confermando la sentenza di primo grado.

Non soddisfatto di quanto deciso dalla Corte territoriale, l’uomo ricorreva quindi avanti la Corte di Cassazione lamentando con il primo motivo l’inesistente o apparente motivazione sulla conferma dell’addebito e con il secondo motivo la violazione dell’articolo 2729 cc per avere la Corte ritenuto ai fini dell’addebito, la prova di una violenza subita dalla moglie, in assenza oltre di prova diretta, di presunzioni gravi, precise e concordanti.

La Corte di Cassazione, letto il ricorso del marito in via preliminare evidenziava come in ordine all’addebito della separazione personale il principio generale a cui i Tribunali devono far riferimento è quello di verificare se siano stati posti in essere comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri matrimoniali, accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d’intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. La pronuncia dell’addebito pertanto, presuppone non solo la violazione dei doveri coniugali ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale.

La Corte poi, evidenziava come i comportamenti idonei a determinare l’addebito della separazione possono ridursi anche ad un unico episodio violento, in quanto trattasi di un comportamento idoneo in ogni caso a sconvolgere definitivamente l’equilibrio della relazione coniugale.

Nel caso di specie, continuavano gli Ermellini, risultava accertata sia dal giudice di primo grado che dalla Corte d’Appello la violenza posta in essere dal marito nei confronti della moglie, oggetto di percosse, attraverso un ragionamento probatorio motivato in modo non illogico si che si deve ritenersi che i coniugi abbiano interrotto il loro rapporto coniugale a causa dell’episodio di violenza accertato in sede di merito.

Alla luce quindi, dei principi consolidati nonché alla luce della ricostruzione effettuata dai giudici di primo e secondo grado dalla quale emergeva la prova della violenza subita dalla moglie ed il nesso di causalità del comportamento violento con la crisi irreversibile della coppia coniugale, la Suprema Corte di Cassazione rigettava il ricorso dell’uomo e lo condannava al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.

Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.