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NESTING: AFFIDO CONDIVISO E TURNI DI COABITAZIONE NELLA CASA FAMILAIRE

(A cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)

Con il decreto n. 314/2024 notificato la scorsa settimana, la Corte d’Appello di Torino ha rigettato il ricorso di una donna che aveva impugnato la sentenza di separazione del Tribunale di Cuneo con la quale era stata previsto l’affidamento condiviso delle due figlie, di 4 e 7 anni, la “formale” assegnazione della casa alla donna ma anche il diritto del padre ad alternarsi nella casa familiare nella cura delle figlie con correlato obbligo della madre ad allontanarsi dalla casa in detti periodi.

Dopo una lunga istruttoria nel corso della quale era emersa la conflittualità del rapporto tra i coniugi e la donna aveva sporto denuncia contro il marito per maltrattamenti in famiglia, grazie all’intervento dei Servizi Sociali e un percorso di sostegno alla genitorialità, la coppia era riuscita a concentrarsi sulle figlie e aveva trovato un nuovo equilibrio nella loro gestione.

Per questo motivo, il Tribunale di Cuneo accertato che ciascun genitore aveva la disponibilità di immobili in cui trasferirsi nei giorni in cui nella casa familiare vi è l’altro genitore, stabiliva la turnazione degli adulti nella casa familiare e ordinava al padre di contribuire al mantenimento delle figlie con il versamento di un minimo importo di Euro 200,00 da versare alla madre oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.

Tale decisione, però, non trovava adesione nella madre che da sin dai primi atti del procedimento di separazione sottolineava la propria maggior presenza nella vita delle figlie e rivendicava di conseguenza il diritto a vedersi assegnata la casa in via esclusiva. Per tali motivi la donna ricorreva in Appello insistendo per l’assegnazione della casa familiare in modo esclusivo ed una maggior contributo al mantenimento delle figlie.

La Corte d’Appello, però, ne rigettava il gravame insistendo sulla dichiarata disponibilità di entrambi i genitori a fare il possibile per le figlie e mettendo al centro la relazione di ciascun genitore con le minori. Padre e madre – si legge nel decreto – “sono presenti nella vita delle loro figlie in tutti i contesti da quello scolastico a quello medico e nell’organizzazione della quotidianità si avvalgono, come diffusamente succede, del supporto dei nonni materni e paterni”.

Per i giudici di merito, infatti, le bambine sono legate ad entrambi i genitori e tutti e due i genitori sono stati valutati dai Servizi Sociali come “protettivi, accudenti e consolanti” ; inoltre sia il padre sia la madre dispongono di altre abitazioni, e possono dunque, nella settimana in cui non sono di “turno” restare nelle loro abitazioni senza aggravio di costi e, se le abitazioni di proprietà non fossero di loro gradimento, possono metterle in locazione e con i proventi sceglierne altre più consone.

Nel tentativo di mettere fine ad una evidente “lotta” per l’abitazione familiare di proprietà del padre delle minori, la decisione adottata dai Giudici piemontesi è sicuramente una decisione coraggiosa che di fatto si sostanzia in una forma particolare di collocamento alternato, che gli inglesi chiamano “nesting”.

Ancora poco diffuso in Italia ma praticato da tempo nei paesi anglosassoni, tale forma di collocamento potrebbe essere una risposta concreta a tutte quelle situazioni nelle quali i padri – proprietari o comproprietari dell’abitazione familiare – sono sempre stati presenti nella cura quotidiana dei figli alternandosi alle madri e oggettivamente si trovano impossibilitati a permettersi una nuova abitazione con spazi adeguati ai figli. Senza sottovalutare che per alcuni psicologi, il poter restare nella propria casa e continuare a vivere lì con entrambi i genitori, seppur in momenti distinti, può essere un elemento di stabilità per i figli e di aiuto nell’ affrontare la separazione.

D’altra parte sempre più spesso i genitori chiedono il collocamento paritetico dei figli vale a dire l’attuazione di un calendario di visita che preveda i medesimi tempi di permanenza dei figli con ciascun di loro e quindi… – laddove vi siano i presupposti –  perché non pensare anche alla rotazione dei genitori nella casa familiare ?

A tale domanda ha dato risposta il Tribunale di Cuneo prima e la Corte d’Appello dopo, adottando una soluzione che – a differenza del collocamento alternato classico – prevede parità di tempi di cura e accudimenti in capo ai genitori e che non siano i bambini ad doversi dividere tra le due abitazioni dei genitori ma i genitori.

E’ altrettanto indubbio, però, che così disponendo i Giudici hanno richiesto ai genitori di mettere in campo un atteggiamento collaborativo e rispettoso fuori dalle normali condotte che vediamo agire durante la fase di separazione.

Ancor più del collocamento alternato di tipo ‘classico’, il “nesting” infatti necessita ottime capacità di comunicazione e modelli educativi condivisi tra i genitori che, oltre a dover condividere le scelte sulle questioni non ordinarie, devono suddividersi l’abitazione ed i compiti di manutenzione ordinaria nonché coordinarsi nella gestione dei figli e dei loro impegni aderendo ad un preciso calendario articolato su turni.

La centralità di tale aspetto organizzativo era stata ben rilevata dalla Cassazione con l’ordinanza n. 6810 pubblicata nel marzo 2023 allorquando definendo una controversia in seguito alla rottura di una convivenza more uxorio, non aveva escluso in teoria la possibilità di assegnare la casa familiare ai figli, prevedendo la rotazione dei genitori, ma aveva sottolineato che tal forma di collocamento fosse percorribile solo in caso di perfetto accordo tra i genitori.

Per la Cassazione infatti «tale opzione – che presuppone una seria e concordata organizzazione dei genitori a ciò funzionale – può essere adottata nel rispetto e nell’esercizio della responsabilità genitoriale di ciascuno se risponde al reale interesse dei minori ed alle loro esigenze di crescita, ed essere idonea a consolidare l’habitat e le consuetudini di vita, finalità al sevizio della quale è prevista l’assegnazione della casa familiare». Seguendo lo stesso principio la Corte di Cassazione (ord. n. 22266/202), ha confermato la possibilità di assegnare al genitore collocatario solo una porzione dell’abitazione familiare permettendo così all’altro di rimanere nell’altra porzione, solo se il grado di conflittualità e litigiosità esistente tra i coniugi sia davvero molto lieve.. “La scelta di limitare o concedere l’assegnazione della casa coniugale ad una porzione soltanto dell’immobile è del tutto discrezionale del giudice il quale – tenuto conto del superiore ed esclusivo interesse del minore – deve anche valutare che tale ipotesi sia idonea ad agevolare la condivisione della genitoriale e a conservare l’ambiente domestico del figlio.”

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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È Avvocato Collaborativo del Foro di Milano, componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini Onlus, membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’AIADC ( Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo) nonché delle IACP ( International Academy of Collaborative Professionals), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) ed iscritta nell’elenco avvocati specializzati all’assistenza legale delle donne vittime di violenza (BURL – Serie ordinaria n.46 17.11.2016).