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Se un genitore non paga il mantenimento dei figli vi provvedono i nonni?

(A cura dell’Avv. Maria Zaccara )

Per ravvisare l’esistenza dell’obbligazione sussidiaria degli ascendenti, posto che l’art. 316-bis cod. civ. prevede espressamente che gli ascendenti siano tenuti a concorrere nel mantenimento dei nipoti “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti”, non basta l’inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza di mezzi e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi previsti dall’art. 316-bis, comma 1, cod. civ. e, nel contempo, che l’altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue sostanze e le sue capacità reddituali.

Questo il principio sancito con l’Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 28446/2023 pubblicata in data 12 ottobre 2023.

Il caso di specie trae origine dalla pronuncia del Tribunale di Grosseto che aveva condannato i nonni paterni al pagamento di una somma a titolo di contributo al mantenimento mensile delle nipoti in vece del padre inadempiente. Tale obbligo era stato poi confermato anche dalla Corte d’Appello di Firenze.

Ai nonni paterni non resta che fare ricorso per Cassazione, lamentando che la Corte d’appello aveva ritenuto che per configurare la sussistenza dell’obbligo di mantenimento dei nipoti da parte dei nonni bastasse la mancanza di mezzi sufficienti di uno soltanto dei genitori, quando, invece, l’art. 316 bis c.c. richiede da una parte un’impossibilità di mezzi e non un inadempimento volontario nel pagamento dell’assegno di mantenimento, dall’altra che tale impossibilità sia comune ad entrambi i genitori.

Inoltre, i ricorrenti lamentavano che la madre delle minori, pur avendo diritto di percepire dallo Stato tedesco un assegno mensile di mantenimento quale madre di tre figli nati da genitore tedesco, non si era mai recata in Comune per richiedere la certificazione necessaria per accedere a questo contributo economico, corrisposto automaticamente.

Il comportamento della madre delle minori, che non si era adoperata per percepire tutto quanto le competeva, secondo i nonni impediva di ritenere che fosse sorta l’obbligazione, solo “sussidiaria”, degli ascendenti, diversamente da quanto reputato dai giudici di merito.

Gli Ermellini analizzano tutti i motivi congiuntamente e li ritengono entrambi fondati.

Il disposto dell’alt. 316-bis, comma 1, ultimo periodo, c.c. prevede espressamente che “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.

La giurisprudenza della Suprema Corte, nell’interpretare questa norma ha – da tempo e costantemente – ritenuto che l’obbligo di mantenimento dei figli minori spetti primariamente e integralmente ai loro genitori, pertanto, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui; pertanto, l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l’altro è in grado di provvedervi.

Alla luce di tali considerazioni per ravvisare l’esistenza dell’obbligazione sussidiaria degli ascendenti, posto che la norma prevede espressamente che gli ascendenti siano tenuti a concorrere nel mantenimento dei nipoti “quando / genitori non hanno mezzi sufficienti”, non basta l’inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza di mezzi e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi previsti dall’art. 316-bis, comma 1, cod. civ. e, nel contempo, che l’altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue sostanze e le sue capacità reddituali.

La Corte territoriale, quindi, doveva accertare non tanto che la madre avesse compiuto, vanamente, svariati tentativi per cercare di ottenere il contributo al mantenimento da parte del coniuge separato ma, piuttosto, che non solo la stessa ma anche il padre non avessero mezzi sufficienti per provvedere al mantenimento delle figlie.

Era poi obbligo della madre, prima di sollecitare l’adempimento dell’obbligazione sussidiaria degli ascendenti, provvedere in proprio ad affrontare la situazione, vuoi agendo in giudizio nei confronti del padre delle minori perché facesse fronte ai propri obblighi di mantenimento delle figlie, nel caso in cui questi avesse avuto una qualche disponibilità economica, vuoi sfruttando la propria capacità di lavoro e tutte le occasioni di ottenere risorse economiche a tal fine, quali, in presenza delle necessarie condizioni, i contributi messi a disposizione da uno Stato estero in favore dei propri cittadini.

Alla luce delle suddette motivazioni la Corte accoglie il secondo e il quarto motivo di ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.

Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.