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Quando i nonni sono chiamati a contribuire al mantenimento dei nipoti?

(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)

È noto che i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

Quanto sopra è previsto all’art. 316 bis c.c. “concorso nel mantenimento”.

L’obbligo dei nonni di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e sussidiaria rispetto a quella principale dei genitori ma anche nel senso che ai nonni non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il sol fatto che uno dei due genitori sia inadempiente all’obbligo di mantenere i figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli.

Pertanto, affinchè i nonni – di ambo i rami parentali – siano chiamati a mantenere i nipoti è necessario che entrambi i genitori non abbiano mezzi sufficienti.

Anche il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c. è legato alla prova dello stato di bisogno e della impossibilità di reperire attività lavorativa che sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo.

Ciò è stato confermato dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 30368 pubblicata il 17 ottobre 2022 che ha precisato che gli ascendenti possono tutti essere chiamati in giudizio a concorrere al mantenimento dei nipoti nel caso di impossibilità, volontaria o non, dei genitori involgendo l’obbligo di mantenimento su tutti gli ascendenti di pari grado.

Nel procedimento giunto in Cassazione, in particolare, il padre da tempo si era reso inadempiente nel pagamento dell’assegno per il contributo al mantenimento del figlio disposto in sede di separazione consensuale e i redditi materni non erano sufficienti al mantenimento del minore. Il Tribunale, su richiesta dell’altro genitore, pertanto, poneva a carico dei nonni paterni l’obbligo di contribuire al mantenimento del nipote, escludendo, invece, il concorso da parte degli altri nonni, non chiamati in causa dalla madre ricorrente. Tale provvedimento, su istanza di tutti i soggetti interessati, è sempre soggetto a revisione per sopravvenuti motivi. Pertanto, i nonni paterni ne chiedevano la revisione con estensione all’obbligo di versamento del contributo al mantenimento del nipote anche alla nonna materna, richiesta, però, disattesa dalla Corte d’Appello.

La Corte di Cassazione, pertanto, rinviava la causa per la discussione in pubblica udienza ritenendo meritevole di essere approfondita la questione circa la possibilità per i nonni chiamati in causa di proporre domanda di revisione della decisione con cui è stato imposto loro il versamento del contributo deducendo circostanze relative alla ripartizione del carico anche nei riguardi degli altri nonni.

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