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Fondo patrimoniale: cos’è e come funziona

(A cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)

Il fondo patrimoniale è un particolare tipo di convenzione matrimoniale attraverso la quale i coniugi decidono di destinare alcuni determinati beni ai bisogni della famiglia creando un vincolo di destinazione: il fondo patrimoniale  è un patrimonio destinato ad uno specifico scopo.

Tale strumento è stato introdotto con la riforma del diritto di famiglia del 1975.

Possono essere compresi nel fondo solo:

•            beni immobili;

•            beni mobili registrati;

•            titoli di credito vincolati rendendoli nominativi mediante annotazione del vincolo

•            tutti i beni che permettono la pubblicità del vincolo cui sono sottoposti.

Oggetto del vincolo non è il bene ma un diritto sul bene che può essere un diritto diverso della proprietà come l’usufrutto, la superficie, l’enfiteusi, la nuda proprietà.

I beni conferiti ad un fondo patrimoniale non possono formare oggetto di più fondi destinati alla soddisfazione di più famiglie: il vincolo di destinazione, infatti, può riguardare i bisogni di una sola famiglia.

Anche i frutti prodotti dai beni destinati al fondo patrimoniale entrano a far parte dello stesso.

Per quanto riguarda i beni che appartengono ai coniugi in regime di comunione legale, essi possono essere conferiti nel fondo patrimoniale ad eccezione di quelli che la legge esclude che possano ricadere nella comunione.

Il fondo gode di una particolare disciplina essendo un atto di liberalità vale a dire un atto a titolo gratuito.

Infatti, i coniugi non possono disporre dei beni che formano il fondo per scopi estranei agli interessi della famiglia né i creditori particolari dei coniugi (per obblighi sorti per scopi estranei ai bisogni della famiglia) possono soddisfare i loro diritti sui beni oggetto del fondo patrimoniale stesso.

Conferire beni in fondo patrimoniale significa apporre sui beni stessi un vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia, senza che sia necessario un trasferimento di proprietà.

La proprietà dei beni che costituiscono il fondo, infatti, salvo diversa disposizione nell’atto che costituisce il fondo, spetta ad entrambi i coniugi.

Il conferimento può, quindi, avvenire in due modi:

•            la proprietà del bene conferito va ad entrambi i coniugi;

•            in alternativa, ciascun coniuge può restare proprietario esclusivo del bene conferito.

Per costituire un fondo patrimoniale occorre essere sposati. Ed infatti la costituzione del fondo patrimoniale può avvenire:

•            da parte dei coniugi;

•            da parte di un terzo. In questo caso, la costituzione del fondo patrimoniale si perfeziona con l’accettazione di entrambi i coniugi.

La costituzione del fondo con atto tra vivi effettuata da un terzo si perfeziona con l’accettazione dei coniugi.

L’accettazione può essere fatta anche con atto pubblico posteriore.

L’amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale. In particolare, per poter validamente alienare o disporre dei beni del fondo, occorre distinguere due ipotesi:

•            se non vi sono figli minori, occorre il consenso di entrambi i coniugi;

•            se vi sono figli minori, oltre al consenso dei coniugi occorre anche l’autorizzazione del giudice.

In caso di rifiuto di uno dei coniugi a prestare il proprio consenso al compimento di un atto di straordinaria amministrazione, l’altro coniuge può ricorrere al giudice per ottenere l’autorizzazione se il compimento dell’atto è nell’interesse della famiglia.

Nella stessa misura, se un coniuge è lontano o impedito, l’altro può chiedere l’autorizzazione al giudice per amministrare il fondo.

Se uno dei coniugi non può amministrare o ha male amministrato, l’altro coniuge può chiedere al giudice di escluderlo dall’amministrazione.

Se entrambi i coniugi hanno male amministrato i beni del fondo o non possono amministrarli perché, ad esempio, sono incapaci, si ritiene che chiunque abbia interesse possa ricorrere all’autorità giudiziaria e ottenere l’esclusione di entrambi.

La costituzione del fondo patrimoniale e le sue eventuali modifiche devono essere annotati a margine dell’atto di matrimonio conservato nei registri del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato.

In particolare devono essere indicati la data del contratto, il notaio rogante e la generalità dei contraenti.

All’annotazione deve procedere il notaio nel più breve tempo possibile: se non lo fa è tenuto a risarcire i danni patiti dalle parti.

Tale forma di pubblicità ha natura dichiarativa e rende, cioè, l’atto costitutivo di fondo patrimoniale opponibile ai terzi che vogliano acquistare diritti sullo stesso.

È necessario poi trascrivere il vincolo di destinazione imposto ai beni immobili e mobili  rispettivamente nei registri immobiliari e mobiliari.

Per i titoli di credito bisogna effettuare l’annotazione del vincolo sul documento.

Le modificazioni del fondo patrimoniale e cessazione del fondo

Una volta costituito il fondo può essere modificato sia relativamente alla disciplina sia per quanto riguarda la composizione.

Le modificazioni alla disciplina richiedono il consenso di tutte le persone, o dei loro eredi, che sono state parti nell’atto costitutivo.

Le variazioni circa la composizione possono essere accrescimenti o diminuzioni e sono soggette alla disciplina relativa all’amministrazione del fondo.

L’incremento del fondo non richiede necessariamente la costituzione di un solo fondo: nulla vieta di costituirne più di uno, anche con discipline diverse, per soddisfare le esigenze della famiglie.

Scioglimento

La cessazione del fondo patrimoniale, cioè il venir meno dello stesso, si verifica per annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In tali ipotesi, tuttavia, se vi sono figli minori, il fondo patrimoniale perdura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo nato.

Author Profile

È Avvocato Collaborativo del Foro di Milano, componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini Onlus, membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’AIADC ( Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo) nonché delle IACP ( International Academy of Collaborative Professionals), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) ed iscritta nell’elenco avvocati specializzati all’assistenza legale delle donne vittime di violenza (BURL – Serie ordinaria n.46 17.11.2016).