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Il “no” del minore al rimpatrio: la capacità di discernimento del minore infra-dodicenne impone al giudice di tenerne conto.

(A cura dell’Avv. Maria Zaccara)

In tema di sottrazione internazionale di minori, ai fini dell’applicazione dell’art. 13, comma 2, della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, qualora il minore manifesti in sede di audizione una chiara opposizione al ritorno, il giudice non può reputarla irrilevante senza avere previamente accertato e adeguatamente motivato se egli abbia raggiunto un’età e un grado di maturità tali da rendere opportuno tener conto del suo parere. Ove sia riconosciuta la capacità di discernimento, il giudice – anche se il minore non ha compiuto gli anni dodici – deve esaminare in modo analitico le dichiarazioni rese e svolgere, anche successivamente all’ascolto, gli approfondimenti istruttori necessari a verificare l’attualità, la genuinità e l’autonomia dell’opposizione, la concretezza e la riscontrabilità delle ragioni addotte, nonché l’eventuale esistenza di elementi idonei a smentirle; non è sufficiente, a tal fine, il mero sospetto di un condizionamento da parte del genitore autore della sottrazione. La volontà del minore non ha valore automaticamente vincolante e può essere superata in funzione del suo superiore interesse, ma soltanto all’esito di un esame approfondito delle peculiarità del caso e con motivazione specifica sulle ragioni che giustificano il rientro nonostante il rifiuto espresso.

Questo il principio espresso dalla recente Ordinanza n. 26388 pubblicata in data 7 ottobre 2026, dalla Suprema Corte di Cassazione.

La vicenda trae origine dal ricorso proposto da una madre avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Trieste che aveva accolto la domanda del padre, ordinando il rientro immediato delle due figlie minori negli Stati Uniti d’America. 

Contro tale provvedimento la ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a cinque motivi.

La Suprema Corte ricorda preliminarmente che ci troviamo nell’ambito di un procedimento peculiare che non ha a oggetto tutti gli aspetti della vita della persona del minore, ma riguarda l’unica, limitata, questione del ritorno del minore che si ritiene essere stato illecitamente sottratto da uno dei due genitori. Restano pertanto completamente estranee, e dunque impregiudicate, tutte le altre decisioni fondamentali per la loro vita, quali quelle relative all’affidamento, al collocamento o al luogo dove fissare in futuro la loro residenza.

La Corte dichiara fondato il quarto motivo di ricorso, relativo al valore da attribuire alla marcata preferenza manifestata dalle minori di rimanere a vivere in Italia e di non voler rientrare dal padre, espressa da entrambe in sede di audizione.

La Cassazione rileva che il decreto del Tribunale per i minorenni viola il disposto dell’art. 13, comma 2, della Convenzione dell’Aja, secondo cui l’autorità giudiziaria “può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un’età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere”. Richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sent. n. 5237 del 2014), la Corte sottolinea che, quando il minore è in grado di esprimere la propria volontà e gli è stata riconosciuta piena capacità di discernimento, il giudice non può sottrarsi al compito di tener conto della netta volontà contraria al rientro, la quale potrebbe rappresentare l’esplicitazione delle sue aspirazioni e di un vero e proprio progetto di vita.

La pronuncia ribadisce che l’univoca manifestazione di volontà contraria al ritorno espressa in sede di audizione da un minore di età prossima a quella in cui si presume la capacità di discernimento non può essere disattesa dal giudice senza un autonomo approfondimento istruttorio. Di fronte a un minore dotato di discernimento che dimostra chiaramente la propria opposizione, il giudice non può opporre una valutazione della situazione alternativa senza una verifica delle affermazioni e delle circostanze fattuali capaci di confortarla. Inoltre, la chiara, motivata e non generica opposizione al ritorno non può essere posta nel nulla per un mero sospetto non suffragato da elementi concreti di una manipolazione da parte del genitore autore della sottrazione.

Nel caso di specie, il Tribunale pur avendo acclarato la marcata preferenza delle minori a rimanere in Italia non ha chiarito, come espressamente richiesto dall’art. 13, comma 2, della Convenzione, se avesse ritenuto o meno ed in che misura le minori stesse avessero raggiunto un’età ed un grado di maturità tali da rendere opportuno tener conto del loro parere.

Alla luce delle suddette motivazioni, la Suprema Corte ha accolto il quarto motivo di ricorso, dichiarato inammissibili gli altri, cassato il decreto impugnato e rinviato la causa al Tribunale per i minorenni di Trieste in diversa composizione. 

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.

Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.