AFFIDO ESCLUSIVO AL PADRE SE LA MADRE PERSEVERA AD ACCUSARLO DI ABUSI SUL FIGLIO.
(A cura della Dott.ssa Elisa Cazzaniga)
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23253 del 15 luglio 2026, è tornata a pronunciarsi su un tema d’estrema delicatezza e complessità nel diritto di famiglia, ossia il bilanciamento tra la tutela della salute psicofisica del minore e l’idoneità genitoriale di chi formula insistenti accuse infondate di abusi sessuali a carico dell’altro genitore, affermando che “il minore può essere affidato al padre se la madre lo denuncia per molestie sessuali ma poi da indagini e perizie tutte le accuse risultano infondate”.
La vicenda trae origine dal giudizio di separazione di una coppia incardinato avanti il Tribunale di Livorno che aveva statuito sull’affidamento e mantenimento del figlio minore collocandolo prevalentemente presso il padre, prevedendo visite protette con lamadre e disponendo il monitoraggio sul nucleo familiare da parte del Servizio sociale. Il Tribunale aveva altresì addebitato la separazione alla donna per essersi inaspettatamente allontanata dalla casa coniugale nel febbraio 2021, mentre aveva rigettato la domanda di addebito da lei proposta che attribuiva la separazione alla scoperta degli abusi sessuali da parte del marito sul minore ed al desiderio di proteggere il bambino dal padre.
La Corte di Appello di Firenze aveva rigetto tutte le doglianze della donna.
Con riferimento alla lamentata nullità della sentenza di primo grado per mancato ascolto del minore, la Corte evidenziava che il motivo di impugnazione era infondato poiché il bambino era già stato ascoltato più volte da molteplici professionisti qualificati sia in sede penale che in sede civile dalla CTU e dal Servizio Sociale, precisando che un ulteriore ascolto giudiziale non solo sarebbe stato superfluo ma soprattutto sarebbe stato potenzialmente dannoso, stante l’enorme carico emotivo già subito dal bambino.
Quanto all’addebito della separazione alla donna, la Corte fiorentina confermava la valutazione effettuata dal Tribunale: l’allontanamento dalla casa coniugale sulla base di infondati abusi contrastante con l’aver continuato a convivere con il marito per mesi anche dopo la denuncia veniva nuovamente qualificato come violazione degli obblighi coniugali causalmente rilevante nella crisi matrimoniale e fondante la pronuncia di addebito.
Rispetto all’affidamento del minore, la Corte di Appello di Firenze richiamava le conclusioni della CTU svolta in primo grado ed evidenziava il grave pregiudizio per il figlio derivante dalla condotta materna stante la persistente e rigida convinzione della donna circa gli abusi. Tale posizione veniva definita ossessiva e non suscettibile di critica con la conseguenza che la madre sottoponeva il figlio a pressioni continue, interpretando come segnali patologici o sessuali dei comportamenti infantili del bambino al solo fine di precostituirsi delle prove. Già la Corte di Appello aveva evidenziato come l’atteggiamento materno esponeva il bambino a un gravissimo rischio evolutivo legato sia all’alienazione della figura paterna, tramite il tentativo di recidere il legame affettivo con il padre, sia alla falsificazione dell’identità, ossia la costruzione nel bambino di una convinzione psicologica di essere stato vittima di un abuso mai avvenuto
All’opposto, il padre veniva ritenuto dai consulenti tecnici un genitore adeguato, capace di garantire cura, stabilità, equilibrio e finanche orientato a garantire la relazione madre-figlio. Proprio per tali ragioni, l’affido esclusivo al padre e la previsione di incontri protetti con la madre divenivano il mezzo necessario per tutelare il superiore interesse del minore.
Emessa la sentenza che confermava in toto la decisione di primo grado, la donna avanzava ricorso in Cassazione che tuttavia riteneva inammissibili tutte le doglianze.
Correttamente, infatti, la Corte di Appello aveva valorizzato non solo la CTU ma anche il comportamento processuale della donna che aveva prodotto fotografie e registrazioni che, senza confermare le proprie accuse ai danni dell’uomo, evidenziavano solo l’ossessione materna e le continue pressioni cui veniva sottoposto il bambino finalizzate solo a corroborare la di lei interpretazione.
Anche rispetto alla rilevanza delle archiviazioni in sede penale, la Suprema Corte evidenziava che la Corte di Appello non solo aveva posto a fondamento della propria decisione anche la ctu, le relazioni dei Servizi Sociali, della psicologa del PM e dalle prove depositate dalla ricorrente stessa, ma anche che le calunniose accuse integravano i presupposti per la dichiarazione di addebito considerato che erano state proprio queste stesse la causadell’intervenuta crisi matrimoniale.
In conclusione è possibile affermare che questa pronuncia torna a ribadire la centralità del superiore interesse del minore, che impone di preservarne il diritto a una crescita serena al riparo da condizionamenti ideologici e strumentalizzazioni, evidenziando come, di fronte a una conflittualità genitoriale che travalica nel sospetto patologico, sia dovere del giudice intervenire con fermezza per proteggere la genitorialità responsabile e garantire al bambino un contesto equilibrato e rassicurante.
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