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Minori: il “NO” al riconoscimento della madre intenzionale. Un’occasione persa.

(A cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)

Con il Decreto n. 666/2023 emesso in data 30 maggio 2023 la Corte d’Appello di Cagliari mette fine ad un contenzioso che da anni vede al centro di un conflitto familiare un minore nato in Italia da PMA effettuata all’estero su richiesta congiunta di due donne, ed ordina la rettificazione dell’atto di nascita del minore mediante cancellazione dell’annotazione della dichiarazione di riconoscimento da parte della madre intenzionale, a cura dell’Ufficiale dello stato civile del Comune di Cagliari.

La storia è quelli di un bambino nato a Cagliari con procreazione assistita effettuata all’estero da una coppia di donne non sposate, entrambe cittadine italiane che alla nascita veniva riconosciuto dalla mamma biologica e dopo qualche mese, con il consenso della mamma biologica, veniva riconosciuto anche dalla madre intenzionale mediante dichiarazione resa avanti l’Ufficiale di stato civile. 

Contro la suddetta annotazione di due mamme sull’atto di nascita del minore, presentavano ricorso al Tribunale di Cagliari, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Cagliari deducendo la violazione dell’art. 30 d.p.r. 396/2000.

Nel giudizio si costituivano le due mamme proclamando il diritto del figlio ad essere riconosciuto da entrambe e chiedendo il rigetto del reclamo, nonché il Comune di Cagliari che evidenziava come la annotazione effettuata rispondeva ai principi elaborati dalla giurisprudenza di merito, di legittimità della CEDU in materia.

Con decreto n. 1146/2020 il Tribunale di Cagliari rigettava il ricorso del Pubblico Ministero e di quello del Ministero dell’Interno e della Prefettura confermando la legittimità dell’annotazione delle due mamme sull’atto di nascita del bimbo. Contro tale decisione proponevano reclamo davanti alla Corte d’Appello di Cagliari il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Cagliari ribadendo l’illegittimità del riconoscimento della madre intenzionale. 

Riferendo che la relazione con la madre intenzionale si era interrotta e che avanti il Tribunale di Milano (Foro competente per residenza abituale del minore) pendeva un giudizio per la regolamentazione della responsabile genitoriale sul piccolo, si costituiva nel reclamo la mamma biologica chiedendo questa volta la cancellazione della madre intenzionale dall’atto di nascita del figlio. Resisteva invece la mamma intenzionale concludendo per il rigetto del reclamo e richiamando i suoi diritto a continuare ad essere madre.

Al minore veniva nominato un curatore speciale che si costituiva nel giudizio avanti la Corte d’Appello e che – ritenendo illegittima l’annotazione delle due mamme –  chiedeva l’accoglimento del reclamo. 

Con decreto del 16 aprile 2021 la Corte d’Appello di Cagliari rigettava però il ricorso del Ministero dell’interno e della Prefettura di Cagliari ribadendo la legittimità della annotazione di due mamme sull’atto di nascita del bambino. La Corte, infatti, sosteneva che occorre avere riguardo al superiore interesse del minore e che per tale ragione anche nell’ipotesi in cui l’esistenza in vita del nato sia avvenuta in violazione delle disposizioni previste dalla legge 40/2004, costituisce principio ricavabile secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 della legge richiamata, il prevalente diritto del minore di essere riconosciuto figlio di entrambi coloro che, all’interno di una relazione affettiva, hanno concorso alla sua nascita realizzando un progetto condiviso, si sono assunte consapevolmente responsabilità nei suoi confronti prestando il consenso alla PMA e sono tenute ai doveri che ne discendono, non potendo comunque rilevare la successiva rottura della relazione sentimentale tra le componenti della coppia genitoriale, dovendo il progetto di genitorialità condivisa continuare ad essere attuato.

Avverso tale decisione la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Cagliari, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Cagliari proponevano ricorso in Cassazione che veniva accolto con l’ordinanza n. 7413/2022, depositata il 7 marzo 2022 che sanciva come “In caso di concepimento all’estero mediante l’impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, deve essere rettificato l’atto di nascita del minore, nato in Italia, che indichi quale madre, oltre alla donna che ha partorito, l’altra componente la coppia quale madre intenzionale, poiché il legislatore ha inteso limitare l’accesso a tali tecniche di procreazione medicalmente assistita alle situazioni di infertilità patologica, alle quali non è equiparabile l’infertilità della coppia omoaffettiva, né può invocarsi un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 l. n. 40 del 2004, non potendosi ritenere tale operazione ermeneutica imposta dalla necessità di colmare in via giurisprudenziale un vuoto di tutela che richiede, in una materia eticamente sensibile, necessariamente l’intervento del legislatore.,

In applicazione di tale principio, la Cassazione cassava il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Cagliari, in diversa composizione per la nuova valutazione della situazione.

L’indomani della suddetta decisione il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Cagliari riassumevano la causa avanti la Corte d’Appello di Cagliari che questa volta – “costretta” a decidere in applicazione a tutto quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione sul principio di diritto applicabile nel caso di specie –  con il decreto n. 666/2023 emesso in data 30 maggio 2023, ha ordinato la rettificazione dell’atto di nascita del minore mediante cancellazione dell’annotazione della dichiarazione di riconoscimento da parte della madre intenzionale, a cura dell’Ufficiale dello stato civile del Comune di Cagliari. 

La Corte, però, non manca di sollecitare la rimessione di una nuova questione di costituzionalità in materia facendo presente che, con la sentenza n. 32 del 2021, la Corte Costituzionale aveva già espresso un monito al legislatore, affinché colmasse il vuoto di tutela del preminente interesse del minore anche alla luce dell’impossibilità per il genitore intenzionale di accedere all’adozione in casi particolari, ex art. 46 della L. n. 184 del 1983, essendo necessario a tal fine l’assenso del genitore dell’adottando, e dell’insuperabilità del dissenso anche se ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, con la conseguenza che l’adottante sarebbe posto in posizione meno tutelata rispetto al genitore biologico, in quanto terzo, e l’adozione siffatta potrebbe tutelare l’interesse del minore, quindi, solo in situazioni non conflittuali.

La Corte, infatti, rileva la gravosità della decisione presa, ponendo l’attenzione alla circostanza che la stessa fosse stata chiamata a negare, “per sempre”, al minore una delle due madri, privandolo del rapporto genitoriale, “ciò in una vicenda segnata da una giravolta processuale della madre partoriente, per aver trasferito sul piano della tutela del minore il conflitto con la propria ex compagna ed aver manifestato la volontà di recidere la relazione tra il figlio e la madre intenzionale, nonché in un caso in cui, con la dichiarazione di riconoscimento, il bambino risultava avere già due madri per lo Stato italiano.

La Corte di Cagliari, infatti, ribadendo la propria posizione già delineata nel primo decreto, afferma con forza come la violazione delle regole della filiazione, in questo caso per l’accesso all’estero a tecniche di procreazione medicalmente assistita non consentite in Italia, non osti alla costituzione del rapporto filiale rispetto a genitori dello stesso sesso, così come è consentito costituirlo anche per figli incestuosi e per figli nati da violenza sessuale.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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È Avvocato Collaborativo del Foro di Milano, componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini Onlus, membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’AIADC ( Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo) nonché delle IACP ( International Academy of Collaborative Professionals), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) ed iscritta nell’elenco avvocati specializzati all’assistenza legale delle donne vittime di violenza (BURL – Serie ordinaria n.46 17.11.2016).