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Revoca del mantenimento alla figlia che dimostra scarsa propensione agli studi e che non inizia un’attività lavorativa

(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)

L’articolo 337 septies cc stabilisce che, valutate le circostanze, il giudice incaricato a decidere circa il mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti, può disporre in favore di questi ultimi il pagamento di un assegno periodico da parte dei genitori.

A fronte della suddetta disposizione molti genitori si chiedono sino a quando perduri il diritto del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente a percepire un assegno periodico a titolo di mantenimento e il conseguente obbligo dei genitori a mantenerlo.

È proprio su tale questione che si è pronunciata recentemente la Sezione prima Civile della Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n. 18785 del 2 luglio 2021 sancendo il principio secondo cui “deve escludersi che l’assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all’acquisizione di competenze professionali”.

La vicenda sottoposta all’attenzione della Corte di Cassazione ha avuto inizio con un provvedimento emesso dal Tribunale di Messina con il quale, accogliendo solo parzialmente le richieste del ricorrente, veniva revocato l’obbligo del marito a corrispondere l’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge ma veniva confermato l’obbligo del padre a continuare a versare il mantenimento nei confronti della figlia maggiorenne. A fonte di tale decisione il ricorrente in primo grado proponeva reclamo ex art. 739 c.p.c. chiedendo la cessazione dell’obbligo di mantenimento nei confronti della figlia in quanto poco propensa a continuare gli studi nonché nemmeno intenzionata a proseguire l’attività lavorativa che le era stata prospettata.

La Corte d’Appello accoglieva il reclamo del padre e, stante l’età avanzata della figlia maggiorenne, la di lei indiscutibile scarsa propensione agli studi nonché il di lei poco impegno nel proseguire l’attività commerciale che le era stata prospettata dal reclamante che le aveva addirittura messo a disposizione un locale, disponeva la revoca dell’obbligo di mantenimento incombente sul padre.

Avverso la decisione della Corte Territoriale veniva proposto ricorso in Cassazione dalla ex moglie, la quale lamentava l’omessa motivazione del provvedimento di secondo grado nonché il contrasto della decisione della Corte d’Appello con i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di mantenimento dei figli maggiorenni in quanto non era stato accertato se la figlia fosse nelle concrete condizioni di poter essere economicamente autosufficiente.

Gli Ermellini, rigettando il ricorso proposto, hanno asserito la mancanza di contrarietà della decisione di secondo grado con i principi giurisprudenziali in quanto già con Sentenza n. 5088/2018 e n. 12952/2016 la Suprema Corte aveva  affermato che il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica all’interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo “considerato che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell’obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuti, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società”. Alla luce di quanto detto la Suprema Corte ha precisato che il giudice chiamato a decidere sul diritto a continuare a percepire l’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne deva effettuare una valutazione circa l’età, l’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, l’impegno rivolto alla ricerca di un’occupazione lavorativa ed in particolare la complessiva condotta tenuta a seguito del compimento della maggiore età. Gli Ermellini infine hanno precisato che in tali procedimenti costituisce elemento rilevante il raggiungimento di un’età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità è concluso.

In conclusione, pertanto, si può affermare che il figlio maggiorenne ha diritto a continuare a percepire l’assegno di mantenimento qualora dimostri di avere programmi di studi e dimostri impegno al fine di raggiungere un’indipendenza economica. Qualora invece sussistano rifiuti ingiustificati al proseguo degli studi ed alla ricerca di un’attività lavorativa sul genitore non incomberà più l’obbligo di versamento dell’assegno.

Author Profile

Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.

Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.