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Si riduce il contributo al mantenimento dei figli se il padre trascorre più tempo con loro

(a cura dell’Avv. Maria Zaccara)

Il contributo al mantenimento dei figli, dopo essere stato determinato nel suo ammontare, può essere oggetto di aumento o riduzione. Ciascun genitore, infatti, laddove si verificassero variazioni nella situazione economica, può chiedere una revisione dell’importo al fine di ottenere un adeguamento dell’assegno alla mutata condizione.

È possibile, invece, ottenere una riduzione indipendentemente dal mutamento delle condizioni economiche e quali sono, in questo caso, i presupposti per ottenerla?

Con la recente Ordinanza n. 3203/2021 del 10 febbraio 2021 la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la richiesta di un padre di riduzione dell’importo del contributo al mantenimento per le figlie a fronte dell’ampliamento dei tempi di permanenza presso lo stesso, considerata altresì l’incidenza del mantenimento diretto paterno durante i suddetti periodi.

Nel caso in esame la Corte d’Appello di Venezia aveva confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Rovigo, che aveva mantenuto il collocamento prevalente delle figlie minori presso la madre ma previsto una diversa determinazione delle modalità di frequentazione e soggiorno delle figlie presso il padre, aumentando il diritto di visita dello stesso e ridotto, di conseguenza, il contributo al mantenimento paterno, disponendo che questi provvedesse con il mantenimento diretto delle figlie nel periodo di competenza.

I giudici di merito avevano, infatti, sostenuto che pur non potendo ridursi il contributo fisso per le spese ordinarie per il solo effetto dell’ampliamento del diritto di visita del padre e, pur non essendo stata dimostrata un’effettiva mutata capacità economica del padre, anzi, semmai, essendosi ridotta la capacità reddituale della madre, tuttavia, la riduzione di tale contributo si poteva giustificare con l’ampliamento del diritto di visita del padre e con il regime di mantenimento diretto della prole.  

La madre, allora, ricorreva in Cassazione e anche tale ricorso veniva respinto ritendendo legittima la pretesa paterna.

Gli Ermellini, infatti, affermano che grazie all’introduzione del nuovo regime derivante dalla riforma della filiazione, avvenuta con legge n. 219 del 2012 e con il successivo decreto attuativo n. 154/2013, teso ad assicurare l’uniformità di regolamentazione giuridica della responsabilità genitoriale in sede di separazione, divorzio e in relazione ai figli nati fuori dal matrimonio, è stato introdotto l’art.337 quinquies c.c., che prevede la possibilità per ciascun genitore di chiedere la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e modalità del contributo.

Alla luce di ciò, si desume che il padre aveva il pieno diritto di chiedere sia una modifica delle condizioni di frequentazione delle figlie minori, in considerazione anche delle diverse esigenze e necessità delle figlie conseguenti alla loro crescita, nonché la modifica anche delle disposizioni relative alla misura del contributo al loro mantenimento. Nonostante, peraltro, lo stesso non sia stato in grado di dimostrare l’asserita diminuita capacità reddituale, la richiesta è stata accolta tenuto conto della rimodulazione del diritto di visita e frequentazione delle minori da parte del padre e del relativo obbligo di mantenimento diretto durante i suddetti periodi.

Author Profile

Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.

Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.