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Un coniuge paga per l’altro le rate del mutuo. Sono spese deducibili ai fini IRPEF?

(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)

Accade di frequente, nei procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto, che accanto alle c.d. obbligazioni tipiche di tali giudizi (quali assegnazione della casa familiare; affidamento, collocamento, mantenimento dei figli; mantenimento del coniuge economicamente più debole) vi siano delle c.d. obbligazioni accessorie o a latere finalizzate a regolare i rapporti economici tra le parti e che costituiscono, di fatto, ulteriori forme di mantenimento, definito indiretto.

Si pensi ad esempio all’assunzione da parte del coniuge forte del pagamento delle spese condominiali ordinarie della casa assegnata all’altro coniuge; ovvero del pagamento dello stipendio della baby sitter, dei canoni di locazione, o ancora nel caso in cui accanto all’assegno periodico che un coniuge versa all’altro a titolo di mantenimento, vi è l’ulteriore obbligo di pagare, nei confronti della banca mutuante, anche le rate del mutuo della casa familiare all’altro assegnata e cointestata.

Tutte le obbligazioni citate sopra sono attribuzioni che, anche se non caratterizzate da una controprestazione, sono dirette alla composizione dei rapporti che sorgono in conseguenza della separazione personale o del divorzio.

Se è pacifico che l’importo versato a tiolo di mantenimento del coniuge o assegno di divorzio periodico è, per il coniuge obbligato, onere deducibile ai fini Irpef, cosa accade per le altre somme versate a titolo di mantenimento indiretto?

L’art. 10 comma 1 t.u.i.r. prevede che dal reddito complessivo si deducono gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati ai figli, in conseguenza della separazione o di divorzio.

La giurisprudenza di legittimità, con la pronuncia n. 13029 del 24 maggio 2013, assimilando all’assegno di mantenimento periodico anche i canoni di locazione dell’immobile abitato da moglie e figlio ha ritenuto tali esborsi deducibili (per la metà se è a disposizione di moglie e figlio) affermando trattarsi di spese che costituiscono un contributo al mantenimento della coniuge, essendo la disponibilità di un’abitazione elemento essenziale per la vita di una persona.

Questo il caso oggetto della pronuncia in commento (n. 5984/2021 Corte di Cassazione, Quinta Sezione): nell’accordo di separazione omologato dal Tribunale, il coniuge obbligato oltre a riconoscere alla moglie una somma mensile a titolo di mantenimento assumeva anche l’obbligo di corrispondere interamente e fino all’estinzione del debito le rate mensili di mutuo gravante sull’immobile in comproprietà tra i coniugi.

In un primo momento, dopo un controllo sulla dichiarazione dei redditi, l’Amministrazione finanziaria inviava cartella esattoriale rilevando che gli importi versati a titolo di rate del mutuo non fossero oggetto di deduzione come, invece, l’assegno periodico di mantenimento.

Al contrario, la Corte di Cassazione, posto che il pagamento delle rate di mutuo ha funzione di assicurare all’altro coniuge separato un sostegno indiretto in vista del suo mantenimento con conseguente natura assistenziale e assimilabilità di tali esborsi agli assegni periodici, affermava la deducibilità di tali esborsi a fini IRPEF.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, nulla impedisce ai coniugi di prevedere, nell’ambito della loro autonomia negoziale in sede di separazione consensuale o divorzio congiunto, che il coniuge forte adempia alla propria obbligazione di mantenimento dell’altro mediante versamento al terzo (banca mutuante) delle rate del mutuo a carico dell’altro coniuge, maturando pertanto il diritto alla deduzione, dal proprio reddito, dei relativi esborsi entro il limite del valore dell’assegno di mantenimento.

Author Profile

Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.

Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.

È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.