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lui paga le spese condominiali

Spese condominiali: ulteriore forma del mantenimento dei figli

(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)

Con l’ordinanza n. 36088 pubblicata in data 24 settembre 2021, la Corte di Cassazione ha confermato le precedenti decisioni di merito che avevano onerato l’ex marito non solo a contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, a versare un assegno divorzile alla ex coniuge ma anche a sostenere integralmente le spese condominiali dell’immobile di sua proprietà ma assegnato alla ex moglie convivente con la figlia.

La Corte d’Appello di Trieste, nel giudizio di divorzio, confermava l’obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento di un assegno mensile di €1.000,00 oltre il 50% delle spese straordinarie e il 100% di quelle condominiali della casa famigliare assegnata alla madre quale genitore convivente con la figlia, confermando l’obbligo di versare un assegno divorzile periodico alla ex coniuge, leggermente diminuendone l’importo rispetto a quanto previsto in primo grado.

Con particolare riferimento alle spese condominiali dell’immobile, il cui pagamento (quelle ordinarie), di norma, spetta all’assegnatario della casa familiare perché effettivo utilizzatore del bene, i giudici sostenevano che, essendo la casa coniugale una componente dell’assegno di mantenimento dei figli, tenuto conto della stabilità delle condizioni economiche dell’ex marito, non vi fossero le condizioni per una modifica dell’obbligo dello stesso di provvedere integralmente a tali spese.

L’uomo, così, ricorreva in Cassazione sia lamentando che i giudici di merito avessero riconosciuto il diritto della ex coniuge ad un assegno divorzile alla luce del criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ormai superato, sia che avessero erroneamente ricondotto gli oneri condominiali relativi alla casa familiare agli obblighi di mantenimento dei figli.

La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso, ritenendo la prima censura infondata e la seconda inammissibile, cristallizza nuovamente i noti principi in materia di assegno divorzile, a far data dalla sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018 che ha definitivamente abbandonato il criterio del tenore di vita nel riconoscere il diritto all’assegno divorzile.

Pertanto, ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, è necessario compiere un accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, con una necessaria valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l’assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.

Secondo i giudici di legittimità, nel caso di specie, a fronte di una non contestata situazione di squilibrio tra le posizioni economico-patrimoniali delle parti, di peggioramento delle condizioni economiche della moglie, il giudice di merito, pur avendo richiamato il criterio tradizionale del tenore di vita, ha svolto un accertamento puntuale sulla mancanza di autosufficienza economica della ex moglie, sulla sua “modesta” capacità lavorativa e sulla sua dedizione esclusiva alla famiglia, in particolare alla figlia, bisognosa di cure.

Infine, con riferimento al fatto che la casa familiare costituisca una componente dell’assegno di mantenimento dei figli, la Corte di Cassazione riporta le valutazioni dei giudici di merito in ordine alla rilevante capacità economico – patrimoniale del padre, sulla stabilità e non mutazione di questa condizione, rispetto al primo grado, e sulla comparazione e netta sproporzione rispetto a quella materna (qui tuttavia considerata in ordine all’obbligo di mantenimento della figlia).

L’obbligo relativo agli oneri condominiali integra, concludono i giudici, il contributo al mantenimento della figlia.

Author Profile

Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.

Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.

È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.