Riconoscimento di sentenza di adozione straniera tra coppie omosessuali e ordine pubblico internazionale
(a cura dell’Avv. Angela Brancati)
Il ricorso alla Procreazione Medicalmente Assistita da parte di coppie dello stesso sesso, il ricorso alla tecnica di gestazione per altri, comunemente conosciuta con il nome di maternità surrogata, l’adozione da parte di coppie omosessuali sono tutti argomenti che stanno interessando interventi sempre più frequenti delle nostre Corti non solo di merito ma anche di legittimità. In particolare, di recentissima divulgazione è la sentenza, che qui si intende commentare, delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che ha riguardato un cittadino italiano naturalizzato statunitense e residente negli Stati Uniti, il quale giunto in Italia ha chiesto all’Ufficiale di Stato Civile la trascrizione dell’atto di nascita del minore riconosciuto in America quale figlio adottivo del richiedente e del compagno (poi coniuge) in ragione di un provvedimento giurisdizionale che accertava tale stato.
Nel caso di specie, il rifiuto da parte dell’Ufficiale di Stato Civile era dettato dalla circostanza per cui si sarebbe dovuta applicare la disciplina contenuta nell’articolo 36 della legge 184/83 che sancisce come l’adozione pronunciata in un Paese straniero possa produrre i propri effetti anche all’interno del territorio italiano solo mediante provvedimento da parte del Tribunale per i Minorenni.
Stante il rifiuto, il cittadino italiano richiedente adiva la Corte d’Appello di Milano al fine di ottenere il riconoscimento del provvedimento straniero contemplante l’istituto dell’adozione piena e legittimante. Nel merito la Corte territoriale riteneva che i giudici dello Stato di New York avessero correttamente valutato i presupposti e i requisiti per dar vita all’adozione e che questa fosse conforme al best interest of the child.
La questione di diritto portata all’attenzione della Corte d’Appello prima e delle Sezioni Unite poi ha, tuttavia, riguardato la verifica di un’eventuale situazione di contrarietà ai principi di ordine pubblico per effetto del provvedimento di cui si chiedeva la delibazione. I giudici milanesi ritengono che nel caso di specie si deve avere riguardo non ai principio di ordine pubblico interno discendente dall’assetto normativo nazionale, ma alla nozione di ordine pubblico internazionale desumibile in primo luogo dalla Costituzione in dialogo con i Trattati Europei, la CEDU e tutte le altre Convenzioni cui l’Italia ha aderito e che hanno come obiettivo la tutela dei diritti fondamentali. Il giudizio doveva, quindi, basarsi sulla verifica di un’eventuale contrarietà non rispetto alle norme interne ma alle norme internazionali. A questi fini, la Corte territoriale prendeva le mosse dal preminente interesse del minore, quale diritto fondamentale pacificamente riconosciuto da fonti nazionali ed internazionali. Nel caso qui in esame, esso consisteva nel diritto del minore di conservare il medesimo status filiationis così come attribuito dalla Surrogate’s Court, anche in Italia. Tale status avrebbe, infatti, permesso al minore di godere non solo del diritto alla continuità degli status ma anche il diritto a ricevere la tutela conseguente dall’adozione piena e legittimante. In conclusione, la Corte d’Appello di Milano non ritenendo esistenti pregiudizi per il minore né tanto meno contrarietà all’assetto normativo interno, accoglieva la richiesta del ricorrente.
Avverso tale pronuncia, tuttavia, proponeva ricorso per Cassazione il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo. La questione data l’importanza veniva rimessa, mediante ordinanza interlocutoria, alle Sezioni Unite alle quali veniva posto il quesito “se possa costituire espressione di principi fondamentali ed irrinunciabili dell’ordinamento il disfavore dell’ordinamento interno all’accesso all’adozione legittimante per le coppie dello stesso sesso desumibile dall’art. 6 della legge 184/83 che consente tale forma di adozione soltanto alla coppia coniugata”.
Anche le SU, al pari della Corte d’Appello, sono chiamate a soffermarsi sull’interpretazione della nozione di ordine pubblico interno ed internazionale e sulla corretta applicazione della stessa al caso di specie. Il ricorrente, tra gli altri motivi di ricorso, lamenta l’errata applicazione dell’ordine pubblico internazionale dovendosi ritenere applicabile la sola nozione di ordine pubblico interno desumibile dalle disposizioni normative nazionali che escludono l’applicabilità dell’istituto dell’adozione legittimante alle coppie omosessuali. Sostiene il ricorrente che il requisito della eterosessualità e dell’unione coniugale non possano essere recessivi rispetto all’interesse preminente del minore, così come valutato dalla Corte territoriale.
Le SU ritengono che l’adoption order, fondatasi non solo sul requisito del consenso prestato dai genitori biologici, ma anche sulla valutazione positiva compiuta dai Servizi Sociali americani sui genitori adottivi, debba risultare compatibile ai fini della delibazione da parte dell’Autorità italiana con i soli principi di ordine pubblico internazionale e non anche interno. Il giudizio, infatti, non può avere ad oggetto la coerenza di un istituto interno con un istituto straniero di cui si chiede l’applicazione in Italia, ma la coerenza di quest’ultimo istituto con i principi di derivazione costituzionale e comunitaria.
I principi che secondo le SU nel caso di specie fanno da garanti ad una maggiore e preminente tutela del minore sono: il diritto del minore alla conservazione dell’identità e della stabilità familiare ed il favor verso la continuità degli status filiali, a nulla rilevando nel giudizio sull’idoneità genitoriale l’assunzione delle responsabilità da parte di coppie dello stesso sesso. Tutti principi che non possono essere considerati recessivi rispetto ai limiti derivanti dalla legislazione interna in materia di accesso all’adozione legittimante da parte di coppie eterosessuali e coniugate. Tale limite interno sostengono le SU “non è stato elevato al rango di principio di ordine pubblico internazionale, alla luce della continua e crescente attenzione ad una prospettiva maggiormente inclusiva dei modelli relazionali e familiari”.
Le SU con la pronuncia n. 9006/21, pertanto, rigettando il ricorso, così concludono “non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile … non costituendo elemento ostativo i fatto che il nucleo familiare sia omogenitoriale ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione”
Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Parma nel 2016, con tesi in diritto diritto amministrativo.
Successivamente ha svolto il tirocinio ex art. 73 DL 79/2013 presso il Tribunale per i Minorenni di Milano dove ha coltivato il proprio interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia. Dal maggio 2018 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio.
Dal novembre 2019 ha conseguito il titolo di Avvocato e ad oggi appartiene al Foro di Milano.