Revoca dell’assegno di divorzio alla ex che rinuncia a trovare un lavoro
(a cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)
È principio ormai consolidato a livello giurisprudenziale che l’assegno di divorzio ha natura assistenziale, compensativa e perequativa. Per il riconoscimento dell’assegno divorzile, si deve adottare pertanto un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale. I parametri su cui fondare l’entità del mantenimento consistono, pertanto, nella durata del matrimonio, nelle potenzialità reddituali future, nell’età di chi ne fa richiesta nonché nella sussistenza o meno di una specializzazione professionale.
Alla luce del suddetto principio il Giudice di merito nei singoli casi concreti, per stabilire il diritto del richiedente a ricevere l’assegno divorzile, deve in primo luogo tenere in considerazione la durata del matrimonio tra le parti, la capacità lavorativa della parte che avanza la richiesta di assegno, la sussistenza o meno di malattie che possono rendere maggiormente difficoltosa la ricerca di un’occupazione lavorativa, i titoli conseguiti nonché l’esperienza professionale maturata nel corso degli anni.
Proprio su tale questione è tornata a pronunciarsi la Corte di Cassazione con una recentissima ordinanza n. 2653 emessa in data 4 febbraio 2021 confermando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’ex coniuge ancora giovane che si dimostra poco attivo nella ricerca di un nuovo lavoro, nonostante sia in ottima salute, non ha diritto all’assegno divorzile che può pertanto essere anche revocato.
Il caso ha visto infatti una ex moglie ricorrere in Cassazione asserendo che la Corte d’Appello avesse assunto la decisione di revocare l’assegno di divorzio senza tenere in considerazione la di lei età nonché le di lei difficoltà a reinserirsi nel mondo del lavoro, dal quale si era allontanata da alcuni anni. Gli Ermellini invece, non solo hanno confermato la revoca operata dal Giudice di secondo grado, ma hanno anche sottolineato come la decisione della Corte d’Appello avesse tenuto conto in via preliminare della sua età, che era stata considerata non particolarmente avanzata in quanto di soli 46 anni, in secondo luogo aveva tenuto conto dell’assenza di malattie o circostanze tali da impedirle di cercare un attività lavorativa ed infine dell’atteggiamento da questa mantenuto definito “rinunciatario” a trovare un’occupazione.
La Suprema Corte, pertanto, ancora una volta ha ribadito che la revoca dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge che ne era beneficiario è giustificato quando quest’ultimo perseveri, senza un giustificato motivo ovvero senza la sussistenza di alcuna patologia a non cercare un lavoro nonostante la giovane età ed il buono stato di salute glielo permettano. Tale principio viene espresso e consolidato anche alla luce del fatto che il comportamento rinunciatario dell’ex coniuge disattende i doveri post coniugali, che trovano fondamento nei principi di autodeterminazione ed auto responsabilità di entrambe le parti. È stata quindi evidenziata ancora una volta la sussistenza in capo all’ex del dovere di cercare di ottenere il massimo rendimento dalle proprie capacità lavorative, cercando un’occupazione lavorativa che gli permetta di essere economicamente autonomo.
Si può pertanto affermare che l’ex coniuge che semplicemente non ha voglia di impegnarsi per trovare un’occupazione lavorativa, non avrà alcun diritto a chiedere né a continuare a percepire l’assegno di divorzio e che tale comportamento dovrà essere tenuto in debito conto dal Giudice chiamato a pronunciarsi sulla questione.
Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.
Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.