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Per calcolare l’assegno di mantenimento si deve tenere conto del tenore di vita?

(A cura della Dottoressa Elisa Cazzaniga)

Il tenore di vita matrimoniale è ancora un indice rilevante ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento non solo per i minori ma anche per il coniuge: così è tornata a ribadire la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8254 del 22 marzo 2023.

La vicenda che ha riportato la Corte sul tema traeva origine da una sentenza con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pronunciava la separazione giudiziale tra i coniugi rigettando la domanda della moglie volta ad ottenere un contributo di mantenimento per sé.

La Corte d’Appello di Napoli, adita dalla donna, riteneva infondata la censura proposta in merito al mancato riconoscimento dell’assegno poiché, pur potendosi presumere che la cessazione di ogni attività lavorativa fosse stata concordata con il marito dopo pochi anni di matrimonio, non era stato provato e documentato alcun successivo tentativo di ricerca di un’attività lavorativa. 

La donna non demordeva e chiedeva l’intervento della Cassazione che rilevava come la Corte partenopea aveva omesso di considerare non solo l’età della donna, la durata del matrimonio, la criticità occupazionale presente nella regione di residenza, ma soprattutto aveva trascurato l’elevatissimo tenore di vita che il marito aveva continuato a garantire alla moglie con un cospicuo versamento mensile di circa 3.400,00 euro anche dopo la separazione di fatto avvenuta molti anni prima rispetto all’instaurazione del procedimento giudiziale.

Alla luce di ciò, la Suprema Corte riteneva fondato il motivo di impugnazione della donna e tornava ad affermare che i “redditi adeguati” cui rapportare, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge cui non sia stata addebitata la separazione, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Questo proprio perché che con la separazione – a differenza di quanto avviene con il divorzio – il dovere di assistenza materiale rimane attuale essendo in questa fase sospesi solo gli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione. 

Il tema del “tenore di vita” torna frequentemente tanto nelle controversie inerenti alla quantificazione del mantenimento a favore dell’uno o dell’altro coniuge quanto in quelle relative alla determinazione dell’assegno di contributo al mantenimento dei figli posto a carico del genitore non collocatario. 

Come ricordato anche dal Tribunale di Lucca con la sentenza n.800 del 27 luglio 2022, l’obbligo di mantenimento del minore da parte del genitori non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze che non sono riconducibili al solo obbligo alimentare, ma sono estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione secondo uno standard che sia considerabile pari al tenore di vita goduto in precedenza. Ciò significa che, concretamente, nella quantificazione del mantenimento è opportuno considerare se i bambini sono iscritti presso scuole pubbliche o paritarie, gli sport praticati, i brand di abbigliamento solitamente indossati, le mete delle vacanze familiari o la tipologia di campus invernali o estivi frequentati. 

Per questo motivo, nella determinazione dell’importo di tale assegno d’ora in avanti sarà determinante il nuovo strumento introdotto dalla Riforma Cartabia: il legislatore, all’art. 473bis 12 c.4 c.c., ha infatti previsto che nei procedimenti relativi ai minori venga allegato il cosiddetto piano genitoriale.

In tale documento debbono essere indicati gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.

Dall’analisi dei suddetti aspetti e dalla loro valutazione economica emerge dunque il tenore di vita goduto dai minori in costanza di matrimonio o di convivenza dei genitori e pertanto diviene più agile quantificare l’assegno di mantenimento parametrandolo alle effettive e provate esigenze ed abitudini economiche dei minori al fine di evitare che il venir meno dell’unità familiare possa incidere eccessivamente sul tipo di vita condotta dai minori.

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