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marito omosessuale

Le accuse di omosessualità rivolte al coniuge possono giustificare l’addebito della separazione?

(a cura dell’avv. Angela Brancati)

In tema di addebito della separazione la Corte di Cassazione con ordinanza n.11789 del 5 maggio 2021 ha confermato il rigetto della richiesta di addebito del marito nei confronti della moglie per aver quest’ultima più volte dichiarato a terzi noti alla coppia il mutamento dell’orientamento sessuale da parte dell’uomo.

In particolare, il Tribunale di primo grado adito dall’uomo per la pronuncia di separazione personale dei coniugi aveva rigettato entrambe le domande di addebito proposte vicendevolmente dalle parti. Nella specie, il Giudice di prime cure sebbene avesse ritenuto provate le accuse rivolte dalla moglie al marito anche sul luogo di lavoro di quest’ultimo, non aveva ritenuto le stesse atte a giustificare la richiesta di addebito, dal momento che l’uomo non riusciva a dimostrare come tale comportamento avesse determinato per ciò solo la causa della crisi coniugale e della separazione.

In materia di addebito, invero, e ai fini della pronuncia dello stesso occorre come sostenuto dalla ormai granitica giurisprudenza che la crisi coniugale sia causalmente riconducibile all’evento contrario ai doveri matrimoniali di cui all’articolo 143 c.c.. La violazione di questi ultimi, infatti, quando si constata che sia stata la causa della mancata prosecuzione della convivenza attraverso la prova di un vero e proprio nesso di causalità tra i due eventi può determinare la pronuncia di addebito. Sostiene, infatti, la Cassazione che “in tema di separazione personale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall’art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. Civ. 18074/2014)

Nel caso di specie il Tribunale di Cagliari riteneva per l’appunto che le azioni poste in essere dalla moglie si inserissero in un quadro matrimoniale già irreversibilmente compromesso.

Avverso tale sentenza proponeva appello il marito che reiterava la richiesta di addebito sulla base di una ricostruzione degli avvenimenti non fatta propria dal Tribunale di primo grado. L’appellante, infatti, sosteneva che le crisi coniugali fossero state due, la prima delle quali culminata con il di lui allentamento dalla casa coniugale cui seguiva successivamente il di lui rientro e la seconda, invece, che prendeva le mosse dalle accuse rivoltegli dalla moglie circa l’intervenuto mutamento sessuale e che avrebbero determinato irrimediabilmente la fine del rapporto coniugale.

Al pari del Giudice di prime cure anche la Corte d’Appello non avallava la ricostruzione cronologica degli avvenimenti così come prospettata dall’uomo poiché in contrasto anche con le prove testimoniali raccolte nel corso del procedimento, non risultando di fatto che la crisi coniugale fosse mai cessata nonostante l’iniziale riconciliazione tra i coniugi.

Il marito stante il rigetto dell’appello principale proponeva successivamente ricorso per Cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell’articolo 151 c.c. e degli articoli 115, 116 e 183 del c.p.c., avendo la Corte d’Appello non ritenute dirimenti, ai fini dell’addebito, le accuse di omosessualità rivoltegli dalla moglie poiché causa della nuova crisi coniugale.

La Corte di Cassazione riteneva i motivi del ricorso inammissibili “in quanto diretti al riesame dei fatti relativi all’istanza di addebito della separazione alla P., ovvero a prospettarne una diversa interpretazione”. Con il ricorso per Cassazione il ricorrente, in altre parole, intendeva “provocare un diverso apprezzamento degli elementi di fatto esaminati dal giudice di appello e non conseguire una diversa ricognizione delle norme che assume violate che, invece, presupporrebbe un accertamento incontestato dei fatti”.

Il ricorrente, invero, ha cercato invano mediante l’ultimo grado di giudizio, possibile solo in caso, tra gli altri motivi, per “violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro” di sottoporre nel merito la questione alla Corte di Cassazione, che conformemente al dettato normativo di cui all’articolo 360 c.p.c. ha rigettato il ricorso essendo la stessa giudice di legittimità e non giudice del merito.

Author Profile

Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Parma nel 2016, con tesi in diritto diritto amministrativo.

Successivamente ha svolto il tirocinio ex art. 73 DL 79/2013 presso il Tribunale per i Minorenni di Milano dove ha coltivato il proprio interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia. Dal maggio 2018 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio.

Dal novembre 2019 ha conseguito il titolo di Avvocato e ad oggi appartiene al Foro di Milano.