Minori Stranieri Non Accompagnati: chi è il Tutore Volontario?
Quella del tutore volontario è una nuova figura, introdotta del Decreto Legislativo n. 47 del 2017 per superare la tutela “impersonale” che prima di allora veniva assegnata ai ragazzi che giungevano soli nel nostro Paese e svolta da Sindaci e Assessori dei Comuni di accoglienza. Il tutore volontario è un adulto che prende per mano il minore che arriva in Italia senza figure di riferimento, e lo accompagna nell’avviare il suo percorso di integrazione: fanno insieme le prime piccole grandi scelte.
I tutori volontari sono privati cittadini che hanno dato la loro disponibilità ad esercitare la rappresentanza legale di un minorenne straniero giunto in Italia senza alcun adulto di riferimento.
I minori non accompagnati, una volta giunti in Italia, sono collocati presso strutture di accoglienza o famiglie affidatarie. Il tutore volontario non è necessariamente l’affidatario. Non gli viene chiesto di accogliere nella propria abitazione il minore, né un contributo alle spese di assistenza ed educazione del medesimo.
Di cosa si occupa operativamente quindi il tutore volontario? Egli assume la tutela di un minore straniero non accompagnato, ovvero di più minori contemporaneamente (al massimo tre) e concretamente si preoccupa di:
- assiste il minore nella richiesta del permesso di soggiorno se ancora non è stata presentata;
- procedere all’iscrizione a scuola del minore;
- promuovere attraverso azioni concrete il benessere psicofisico del fanciullo;
- assicurarsi che gli sia garantito l’accesso ai diritti senza alcuna discriminazione
- vigilare sulle sue condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione
- amministrare l’eventuale patrimonio del minore.
Come ci si candida a divenire tutore volontario?
I requisiti sono i seguenti: aver compiuto 25 anni, avere un’adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana se stranieri (oltre ad un permesso di soggiorno se non cittadini UE), godere dei diritti civili e politici, non avere riportato condanne o avere in corso procedimenti penali o per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.
Non devono ricorrere le condizioni ostative previste dall’art. 350 codice civile.
Per diventare tutore volontario si segue un percorso che inizia nel momento in cui si risponde ad un “Bando di formazione e selezione per tutori volontari” del Garante della propria regione o provincia autonoma; si frequenta un corso di formazione e si conferma la propria disponibilità ad essere nominati Tutori. A questo punto il proprio nominativo sarà iscritto nell’elenco istituito presso il Tribunale dei Minorenni della regione di residenza o domicilio.
Il Giudice in seguito nominerà il tutore volontario traendone il nominativo proprio da tale elenco.
(spunti di informazioni da: AGA Autorità Garante dell’Infanzia e Adolescenza)
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