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L’Ufficiale di Stato civile deve procedere alla trascrizione del provvedimento straniero di adozione piena che riconosce due donne come madri.

(A cura dell’Avv. Angela Brancati)

La Corte di Cassazione con la sentenza 32527/2023 pubblicata lo scorso 23 novembre 2023 è tornata a pronunciarsi sul tema del ricorso all’estero alla tecnica della Procreazione Medicalmente Assistita da parte di coppie dello stesso sesso.

L’intervento si è reso nuovamente necessario a seguito del diniego da parte dell’Ufficiale dello Stato Civile di Roma a trascrivere il provvedimento straniero che riconosceva due donne italiane quali madri di due minori alla luce dell’avvenuta pronuncia di adozione piena da parte del Tribunale Spagnolo.

In particolare, la ricorrente – ricevuto diniego alla trascrizione – chiedeva alla Corte d’Appello di Roma di ordinare all’Ufficiale dello Stato Civile la trascrizione del provvedimento straniero di adozione piena delle due bambine nate in Spagna a seguito di di procreazione medicalmente assistita, ove tale tecnica veniva consentita; dopo la nascita delle gemelle, infatti, le donne avevano introdotto il procedimento per l’adozione delle bambine da parte della madre intenzionale conclusasi con il provvedimento di adozione piena.

La Corte d’Appello riteneva che la causa, originata dal rifiuto di trascrizione, dovesse essere decisa in unico grado dinanzi la medesima Corte, essendo incompetenti tanto il Tribunale per i Minorenni – non trattandosi di adozione internazionale essendo tanto l’adottante quanto gli adottandi entrambi cittadini italiani – quanto il Tribunale ordinario trattandosi di provvedimento formato all’estero e rispetto al quale si chiedeva esclusivamente la delibazione.

Conclusa l’istruttoria, la Corte d’Appello di Roma riteneva – conformemente a quanto precedentemente statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza già commentata e a cui si rimanda (https://dinellalex.com/riconoscimento-di-sentenza-di-adozione-straniera-tra-coppie-omosessuali-e-ordine-pubblico-internazionale) – che il riconoscimento del provvedimento straniero che statuiva in ordine all’adozione piena della ricorrente, non fosse contrario all’ordine pubblico interno ed internazionale e per tale motivo la questione doveva essere accolta.

Già in diverse occasioni i giudici di merito e di legittimità erano stati chiamati a decidere su questioni analoghe optando per il riconoscimento di una sentenza con la quale veniva stabilita l’adozione piena da parte del partner della madre biologica nell’ambito dell’unione tra persone dello stesso sesso pronunciata da un’autorità straniera.

Escludendosi nel caso di specie la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della volontà di procreazione, la Corte decideva di dare luogo alla delibazione della sentenza straniera considerando prevalente l’interesse dei minori al mantenimento dello status filiationis acquisito all’estero e consolidatosi con entrambe le figure genitoriali in Italia.

Ricorreva per Cassazione il Comune che aveva opposto il diniego, lamentando la violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza, avendo la Corte d’Appello escluso dapprima la competenza del Tribunale ordinario e in seguito la competenza del Tribunale per i Minorenni nonché la contrarietà della sentenza all’ordine pubblico interno.

Tutte le censure sono state considerate infondate da parte della Corte di Cassazione.

In primo luogo la Corte ha chiarito nuovamente che in materia di riconoscimento delle sentenze straniere e nel caso di specie di adozione piena di un minore, figlio biologico di una delle partner della coppia, dovesse essere assoggetta alla disciplina di diritto internazionale privato. In particolare, la Corte d’Appello aveva correttamente applicato la normativa in materia contenuta negli art. 64 e ss. della legge 218/1995 quanto al riconoscimento dei provvedimenti stranieri non contrari all’ordine pubblico.

In secondo luogo, la vertenza hanno poi aggiunto i giudici di legittimità, non poteva essere nemmeno trattata facendo ricorso alla disciplina di cui agli artt. 95 e 96 del DPR 396/2000 alla luce della trascrizione di un atto che non era stato formato in Italia, ma all’estero e rispetto al quale si chiedeva esclusivamente la delibazione. Hanno evidenziato a tal proposito che dal rifiuto della trascrizione “ne consegue una controversia avente quindi ad oggetto non la dimensione formale dell’atto ma l’accertamento vertente sulla sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il riconoscimento dell’efficacia dell’atto nel nostro ordinamento, sia sotto il profilo del rispetto delle garanzie processuali del contraddittorio che della non violazione del limite costituito dall’orine pubblico”.

Anche la terza censura è stata considerata infondata. Il Comune considerava ostativi al riconoscimento della sentenza straniera i principi ordinamentali interni che escludevano l’applicabilità dell’istituto dell’adozione legittimante alle coppie omosessuali, l’accesso alle medesime coppie alla filiazione e alla costituzione degli status.

La Corte di Cassazione ancora una volta richiamando i principi già espressi dalle SU con la sentenza n. 38162/2022 ha ritenuto che nel caso di specie fosse stato correttamente valutato dai giudici d’appello come prevalente il “best interest of Child” il quale concorrendo alla formazione del concetto di ordine pubblico interno, ha promosso l’ingresso di nuove relazioni genitoriali nell’ordinamento, mitigando l’espirazione identitaria connessa al tradizionale status filiationis. Anche in materia di gestazione per altri si è ritenuto che il minore fosse portatore di un diritto teso al riconoscimento del legame tra il genitore intenzionale e quello biologico garantito attraverso l’istinto dell’adozione in casi particolari ex art. 44, comma 1, lett. d) della l. N. 184 del 1983. In entrambi i casi, hanno sostenuto gli Ermellini doveva considerarsi prevalente l’interesse del minore, il quale in caso contrario si sarebbe trovato significativamente leso e discriminato in ragione dello stigma verso una decisione degli adulti che avevano scelto di far ricorso a tecniche non consentite in Italia.

Per effetto di tutte le considerazioni di cui sopra e dei nuovi valori che regolano l’ordinamento giuridico italiano e che contribuiscono alla creazione della nozione poliedrica di ordine pubblico quale “meccanismo di salvaguardia dell’armonia interna dell’ordinamento giuridico statale di fronte all’ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori, di argine contro la compromissione dei valori irrinunciabili dell’ordinamento del foro”, la Suprema Corte di Cassazione ha così respinto il ricorso del Comune di Roma che ora dovrà procedere con la trascrizione del provvedimento di adozione piena delle due gemelline da parte della madre intenzionale.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Parma nel 2016, con tesi in diritto diritto amministrativo.

Successivamente ha svolto il tirocinio ex art. 73 DL 79/2013 presso il Tribunale per i Minorenni di Milano dove ha coltivato il proprio interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia. Dal maggio 2018 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio.

Dal novembre 2019 ha conseguito il titolo di Avvocato e ad oggi appartiene al Foro di Milano.