L’obbligo di corrispondere il mantenimento può gravare anche sui nonni
(A cura dell’Avv. Angela Brancati)
Già precedentemente ci siamo trovate ad affrontare il tema relativo all’obbligo dei nonni chiamati a contribuire al mantenimento dei nipoti quando i genitori non dispongono di mezzi sufficienti a far fronte ai loro doveri materiali.
In particolare, l’articolo 316 bis c.c. rubricato “concorso al mantenimento” recita: “i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.
La Cassazione è tornata ad esprimersi con due differenti sentenze a distanza di pochi giorni l’una dall’altra sul medesimo tema.
In particolare, con la pronuncia 13345/2023 pubblicata in data 16 maggio 2023 prende le mosse da un giudizio promosso dalla madre nei confronti degli ascendenti paterni per il mancato contributo al mantenimento a cui il padre si era dopo la separazione sottratto, rendendosi irreperibile.
Il Tribunale di Milano in accoglimento del ricorso materno ordinava ai nonni il versamento dell’importo di €200,00. Avverso tale decreto proponevano opposizione i nonni dapprima dinanzi il Tribunale, poi dinanzi la Corte d’Appello di Milano: entrambi i giudizi si concludevano con il rigetto dell’opposizione sulla scorta del principio secondo il quale “l’obbligo di mantenimento del padre sussiste a prescindere dalla capacità della madre di produrre reddito e i nonni sono stati chiamati in surroga per le obbligazioni del padre nei confronti della minore”.
La Corte d’Appello precisava a tal proposito che l’inadempimento volontario da parte di un genitore rendeva di per sé operativa l’applicazione della fattispecie prevista dall’art. 316 bis c.c.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per Cassazione gli ascendenti articolando un solo motivo, mediante il quale deducevano come l’obbligo di mantenere i figli sorgesse a carico esclusivo dei genitori e che quello degli ascendenti, avendo natura subordinata e sussidiaria, sarebbe potuto nascere solo nel caso in cui entrambi i genitori fossero impossibilitati a provvedervi, e non in caso di inadempimento di un genitore.
La Corte di Cassazione, sebbene abbia considerato con la pronuncia citata il motivo infondato, ha precisato rifacendosi al principio di diritto già precedente enunciato che “l’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori, sicché se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro”.
L’obbligo degli ascendenti, ha continuato la Corte, sorge solo nel caso in cui entrambi i genitori fossero impossibilitati a fornire ai figli i necessari ed idonei mezzi di sostentamento, e non laddove uno dei genitori si fosse reso inadempiente.
Tuttavia, gli Ermellini compiute le dovute precisazioni concludevano nel senso di ritenere la decisione della Corte d’Appello non cassabile poiché i giudici di secondo grado, sebbene avessero interpretato diversamente la portata della norma, avevano comunque accertato come la madre che versava in una complessa condizione non disponeva di mezzi sufficienti a provvedere in maniera autonoma, integrale e tale da sopperire alle mancanze paterne al mantenimento della figlia minore.
La stessa godeva, invero, di un reddito di appena €612,00, non incrementabile dovendo occuparsi direttamente della figlia stante l’assenza paterna e di altri aiuti. La Corte d’Appello pertanto – pur incorrendo in un errore motivazionale – aveva reso evidente la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del cd. concorso al contributo da parte degli ascendenti, i quali nel caso di specie risultavano proprietari di diversi immobili e percettori di redditi da pensioni.
Le medesime argomentazioni erano state anche assunte in una precedente pronuncia della Corte di Cassazione del 30 marzo 2023 n. 8980/2023 vertente sempre sull’obbligo contributivo gravante sui nonni. Anche in questa occasione gli Ermellini precisavano che l’obbligazione dei nonni deve intendersi quale sussidiaria e cioè nascente solo nell’ipotesi in cui entrambi i genitori non siano in grado di provvedere alle esigenze dei figli e non anche quando uno dei genitori si renda volontariamente o involontariamente inadempiente, oltre che solidaristica.
Rispetto a quest’ultima caratteristica la Cassazione, analizzando il caso di specie in cui gli ascendenti paterni rivendicavano la chiamata in causa anche quelli materni invocandone la solidarietà dell’obbligazione, evidenziava come l’obbligazione grava su tutti gli ascendenti di pari grado indipendentemente dal genitore che ha creato l’insorgenza dello stato di insufficienza dei mezzi economici. Da ciò ne è disceso l’assunto secondo cui “in presenza di più ascendenti, ogni coobbligato è tenuto nei limiti delle proprie condizioni economiche e anche proporzionalmente alle situazioni degli altri soggetti astrattamente tenuti”.
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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Parma nel 2016, con tesi in diritto diritto amministrativo.
Successivamente ha svolto il tirocinio ex art. 73 DL 79/2013 presso il Tribunale per i Minorenni di Milano dove ha coltivato il proprio interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia. Dal maggio 2018 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio.
Dal novembre 2019 ha conseguito il titolo di Avvocato e ad oggi appartiene al Foro di Milano.