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Casa coniugale

L’assegnazione della casa coniugale ad un solo genitore è ancora oggi l’unica soluzione possibile?

(A cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)

Crisi economica e diritto alla bigenitorialità del minore: nuove soluzioni di collocamento dei minori e di divisione della casa familiare.

Allorquando viene meno un progetto di vita in comune, la coppia genitoriale – sia o meno unita in matrimonio – si trova a dover decidere la “sorte “ della casa familiare, intesa a come luogo di normale e abituale convivenza del nucleo familiare , l’habitat domestico inteso come il fulcro degli affetti, degli interessi, delle abitudini, degli incontri e dello svolgimento delle attività quotidiane di una famiglia. Tenuto conto che per la maggior parte delle coppie italiane, la casa familiare rappresenta l’unico immobile in comune ovvero l’investimento maggiore di uno dei genitori – nella maggior parte dei casi del padre – ecco che la decisione sul futuro della casa familiare rappresenta uno dei punti più importanti nelle trattative tra legali.

L’assegnazione della casa familiare è disciplinata dall’art. 337-sexies c.c., secondo cui «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli». Si tratta pertanto di un istituto volto alla sola tutela dei figli e non del coniuge, ancorché il destinatario della assegnazione sia l’adulto che ne avrà il prevalente collocamento. E’ infatti pacifico in giurisprudenza che i figli debbano essere conviventi, minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti economicamente, e che di conseguenza, in assenza di figli, non possa ottenere l’assegnazione il coniuge economicamente più debole.

Tenuto conto, però, che l’assegnazione della casa è considerata come una componente in natura dell’obbligo di mantenimento dei figli, ben si può comprendere come il collocamento dei figli sia oggetto di accese discussioni e come in un periodo di grade incertezza economica come quello attuale, sempre più spesso noi avvocati ci troviamo a dover valutare ipotesi differenti dalla consueta assegnazione della casa familiare nella sua totalità ad un genitore solo, vale a dire al genitore prevalentemente collocatario.

Ecco allora che a volte si percorre la strada della messa in vendita della casa a terzi, e suddivisione del ricavato tra i genitori, altre volte si valuta la soluzione della divisone dell’immobile in due unità e dell’assegnazione parziale, ed altre volte ancora la strada del collocamento invariato, prevedendo che il padre e la madre si alternino settimanalmente nella casa coniugale nella quale rimangono stabili i figli.

Infatti, se è pur vero che la normativa nulla dice di specifico in merito all’”assegnazione parziale” e al “collocamento invariato”, esiste però giurisprudenza che legittima noi avvocati dal percorrere anche tali soluzioni.   

In merito alla assegnazione parziale, diverse sentenze ne riconoscono la legittimità, qualora tra i due coniugi sussista una scarsa conflittualità (Cfr. Cass. civ.  n. 11783/2016.) e quando l’immobile, per struttura e dimensioni, può continuare ad essere abitato dalla famiglia intera (Cass. sent. n. 23631/2011, Cass. n. 26586/2009; Cass. sent. n.11787/1990; Cass. sent. n. 6570/1986).

Se la casa coniugale ha dimensioni ragguardevoli ed è comodamente divisibile, anche sotto il profilo urbanistico, senza snaturarne la natura e la funzione, è possibile pertanto prevedere un’assegnazione parziale se i figli non vengono limitati nel godimento degli spazi che già occupavano e comunque non ne risentano pregiudizio (cfr. Cass. civ., 8 giugno 2016, n. 11783 e Cass. civ., 18 giugno 2008, n. 16593).

Ecco allora che in caso di immobili frazionabili, depositando un progetto di divisione, sarà possibile prevedere l’assegnazione parziale della casa familiare al genitore collocatario della prole, e all’altro la costituzione di un diritto di abitazione sull’appartamento che si ricaverà dalla divisione.

Quando, invece, non è possibile il frazionamento dell’immobile ma tra i genitori non vi è conflittualità, il Tribunale di Firenze con l’ordinanza provvisoria del 7 febbraio 2022 ci ricorda che è possibile anche prevedere il così detto “collocamento invariato”, vale a dire un collocamento che prevede tempi paritari di permanenza dei figli con ciascun genitore, che settimanalmente si alterna nella casa coniugale.

Alla luce delle conclusioni di una CTU che concludeva rilevando una idonea capacità genitoriale in capo ad ambedue i genitori, il Tribunale di Firenze ha infatti disposto l’alternanza dei genitori presso la casa coniugale, ritenendo questa la miglior modalità di visita nell’interesse dei figli, considerata l’età degli stessi: 15, 12 e 9 anni.

Avendo come tema centrale il diritto alla bigenitorialità del minore, secondo il Tribunale questa era la decisione più corrispondete all’interesse preminente dei figli, dopo aver valutato in concreto le loro attitudini ed abitudini, anche a seconda dell’età.

Infatti, nonostante la separazione della diade genitoriale, il Tribunale deve sempre garantire al minore delle modalità di visita che gli consentano di frequentare entrambi i genitori in maniera equilibrata e continuativa soprattutto allorquando il Giudice si trovi innanzi a genitori responsabili e tutelanti per il minore.

In siffatte ipotesi e quando entrambe le parti processuali chiedono di essere identificati collocatari del figlio, il Tribunale deve necessariamente approfondire aspetti pratici e concreti della gestione della prole nel quotidiano. Il Giudice dovrà assumere informazioni, per esempio, in merito all’abitudini scolastiche del figlio (chi lo accompagna e chi lo preleva da scuola…), in merito agli orari ed al luogo di lavoro dei genitori (se vi è un lavoro su turni, la distanza del luogo di lavoro…) e molto altro ancora.

D’altra parte, questa pronuncia non è certamente l’unica: vi sono numerose altre pronunce in cui i Tribunali hanno riconosciuto la domanda dei genitori di poter avere un collocamento invariato dei minori.

In particolare il Tribunale di Varese (decreto di omologazione n. 158/2013), il Tribunale di Milano, nel medesimo anno (decreto del 13 giugno 2013) ed il Tribunale di Rieti (ud. 11 ottobre 2018, dep. 11 ottobre 2018 – n.489).

Se è vero che nelle pronunce ora elencate vi era pieno accordo tra i genitori, i quali dovevano aver già risolto e superato qualsivoglia conflitto pendente tra loro, siamo però sicuri che solamente un disteso rapporto tra i genitori può garantire una pacifica alternanza? Così si era espresso il Tribunale di Velletri il 6 maggio 2020, n.680 e il 15 gennaio 2020, n. 61, ritenendo che la condivisione della casa tra genitori con intento separativo potesse essere (anche solo potenzialmente) motivo di forte conflitto genitoriale.

Ma in realtà, solo valutando attentamente l’eventuale pregiudizio del minore che il Giudice deve prendere un’accurata decisione e la soluzione migliore nell’interesse preminente del figlio potrebbe anche coincidere con quella rappresentata dal minor danno per il figlio.

In tal senso, infatti, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (ud. 05 gennaio 2017, dep. 13 gennaio 2017 – n.1054) ha provveduto. Nel provvedimento presidenziale, il Giudice aveva assegnato l’abitazione familiare alla madre, ma aveva disposto l’alternanza dei genitori presso la casa coniugale prevedendo la permanenza paterna nei soli weekend e quella materna durante la settimana.

Nonostante il conflitto della coppia, il Giudice aveva ritenuto che tale turnazione (i genitori, di fatto, non si incontravano mai) fosse quella più corrispondente all’interesse della prole che non poteva modificare la propria rete sociale durante i fine settimana, conservando così altresì il proprio habitat principale.

Anche la Corte d’Appello di Trieste (decreto 2 febbraio 2021) accoglieva reclamo avverso un provvedimento provvisorio ed il Collegio disponeva il collocamento invariato poiché ritenuto essere il pregiudizio minore per i figli.

La decisione di merito del Tribunale di Firenze, pertanto, non è certamente una novità nel panorama giurisprudenziale in tema di collocamento invariato della prole ed alternanza genitoriale ma potrebbe dar origine ad un nuovo orientamento giurisprudenziale – minoritario – nei procedimenti separativi giudiziali che certamente risolverebbe molte problematiche anche di tipo economico.

Author Profile

È Avvocato Collaborativo del Foro di Milano, componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini Onlus, membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’AIADC ( Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo) nonché delle IACP ( International Academy of Collaborative Professionals), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) ed iscritta nell’elenco avvocati specializzati all’assistenza legale delle donne vittime di violenza (BURL – Serie ordinaria n.46 17.11.2016).