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La Riforma Cartabia del processo civile: bambini al centro, trasparenza nelle trattative e rispetto dei ruoli genitoriali

(A cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)

L’emendamento governativo alla Legge di bilancio ha anticipato alla fine del corrente mese di  febbraio l’entrata in vigore della Riforma Cartabia che incide in modo rivoluzionario proprio nei procedimenti in materia di famiglia.

L’art. 3, comma 33, D. Lgs 149/2022 introduce, infatti, nel codice di procedura civile nel Libro II, il nuovo Titolo IV bis che prevende un rito unico per le controversie in materia di persone, minorenni e famiglie che ha quale obbiettivo primario l’effettività della tutela dei bambini, oltre quella dei genitori, nelle crisi familiari.  

Chi è specializzato in questa materia, infatti, è ben cosciente di quanto possa essere di pregiudizio per i minori, la decisione dei genitori di interrompere la convivenza del nucleo se a tale decisione non segue un accordo trovato in tempi ragionevoli.

La ragionevolezza dei tempi di un accordo ovvero della emissione di una decisione da parte del Giudice investito del procedimento, si pone allora come la garanzia più importante per i bambini, quasi sempre oggetto di contesa degli adulti, che la Riforma ha cercato di perseguire.

Per raggiungere tale scopo, è intervenuta da una parte promuovendo l’istituto della mediazione familiare, inteso come un percorso di ristrutturazione e rigenerazione della relazione genitoriale finalizzato alla ripresa della comunicazione efficace e del rispetto dei diversi ruoli genitoriali, e dall’altra stabilendo un unico ritoper i procedimenti di competenza del Tribunale Ordinario, del Tribunale per i Minorenni e del Giudice Tutelare (salvo eccezioni che vedremo più avanti) conregole  più “snelle” e termini “abbreviati”.   

Ma andiamo con ordine, iniziando dall’ambito applicativo.

Nello specifico, quindi, dal 28 febbraio pv, non avremo più una differente modalità di trattazione delle crisi familiari delle coppia matrimoniali da quella delle coppie di fatto né avremo differenti Giudici per la richiesta del mantenimento dei figli e per la richiesta degli alimenti del convivente, per la richiesta di addebito e per la richiesta del risarcimento del danno endo-familiare, ma il nuovo ed unico rito, sarà applicabile a tutti seguenti procedimenti che verranno instaurati dal 1 marzo 2023:

  • Separazione giudiziaria;
  • Divorzio giudiziario;
  • Procedimenti per l’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio;
  • Scioglimento delle unioni civili;
  • Giudizi di modifica delle condizioni della separazione, del divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio;
  • Separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto per l’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio;
  • Alimenti;
  • Ricorsi ex art. 709 ter;
  • Controversie circa la responsabilità genitoriale;
  • Procedimenti de potestate;
  • Azioni di stato;
  • Procedimenti indicati nell’art. 38 bis disp. att.; 
  • Procedimenti riguardanti lo stato e la capacità delle persone;
  • Procedimenti di competenza del giudice tutelare;
  • Domande per il risarcimento del danno connesse per l’oggetto o per il titolo a procedimenti sopra indicati.

Il nuovo rito non è invece applicabile ai procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità e di adozione dei minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, di protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.

Entrando, invece, nel vivo del procedimento, vediamo nello specifico le novità più importanti del nuovo rito a tutela diretta dei minori:

– la competenza del Tribunale sarà individuata sulla base della residenza abituale dei figli (solo in assenza, la competenza sarà individuata sulla base della residenza del convenuto e in caso di sua irreperibilità o residenza all’estero, su quella dell’attore);  

– dal deposito del ricorso alla fissazione di udienza di comparizione dei genitori non devono passare oltre 90 giorni;

– in caso di pregiudizio imminente ed irreparabile ovvero quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicarne l’attuazione, il Giudice prima della fissata udienza, può emettere i provvedimenti a tutela dei figli, fissando però nei successivi 15 giorni l’udienza per la conferma o modifico e revoca.  

– nei casi in cui un minore rifiuta di avere contatti con un genitore o se un genitore ostacola il rapporto con l’altro genitore o con nonni e parenti, il Giudice dispone l’abbreviazione dei termini processuali stante la necessità di tutelare le relazioni familiari fissando al più presto l’ascolto del minore;

– in caso di richieste di contributo economico o in presenza dei figli, oltre alle ultime tre dichiarazione dei redditi, dovranno essere depositati gli estratti conto ed i documenti finanziari degli ultimi tre anni relativi a conti intestati in via esclusiva e cointestati con terzi, nonché documenti attestanti la titolarità di beni immobili e beni mobili registrati e di quote sociali;

– ciascun genitori deve compilare e allegare il “piano genitoriale” indicante gli impegni dei figli, le loro attività quotidiane, scolastiche, extrascolastiche, ludiche, e di relazione nonché le vacanze normalmente godute e se non c’è accordo tra genitori, è rimesso alla decisione del giudice, proporre un modello oppure verrà nominato un esperto, quale il coordinatore genitoriale che potrà aiutare i genitore nel concordarlo;

– l’ascolto del minore deve essere sempre disposto dal Giudice per i minori che abbiano compiuto gli anni 12 ovvero siano capaci di discernimento.

– in caso di alta conflittualità tra i genitori può essere nominato un curatore speciale per il minore al quale conferire anche poteri di tutela una volta terminato il procedimento.

– le parti devono obbligatoriamente indicare nei loro atti se pendono tra loro altri procedimenti anche di natura penale che li vedono coinvolti. 

– la parte che in merito alle proprie condizioni economiche rende informazioni o produce documenti parziali o inesatti, può essere valutato ai fini della decisione anche in merito alle spese di lite. Viene sancito il dovere di leale collaborazione tra le parti (siano essi genitori e/o coniugi o conviventi);

– sia nei ricorsi giudiziali che in quelli consensuali di separazione i genitori potranno già introdurre la domanda di divorzio, abbreviando così il procedimento che vede coinvolti loro malgrado i figli, evitando loro la duplicazioni di indagini, di ascolto e di osservazione dei rapporti.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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È Avvocato Collaborativo del Foro di Milano, componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini Onlus, membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’AIADC ( Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo) nonché delle IACP ( International Academy of Collaborative Professionals), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) ed iscritta nell’elenco avvocati specializzati all’assistenza legale delle donne vittime di violenza (BURL – Serie ordinaria n.46 17.11.2016).