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Unioni Civili: tutto quello che c’è da sapere

(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)

Per molto tempo, nel nostro ordinamento, l’unica famiglia riconosciuta e tutelata costituzionalmente era quella fondata sul matrimonio, inteso come l’unione tra un uomo ed una donna che intendono realizzare una comunione di vita e di affetti.

Il passare del tempo e l’evoluzione della società hanno fatto sì che dapprima, nel 2012, il Legislatore ha unificato lo status di figlio con l’eliminazione delle differenze tra figli legittimi, nati nel matrimonio, e figli c.d. naturali, nati fuori dal matrimonio. Tutti i figli sono uguali e, anche a livello di procedura in caso di crisi dei genitori, uguale è il Tribunale competente, quello ordinario, mentre prima, per i figli c.d. naturali, competente era il Tribunale per i Minorenni.

Con l’entrata in vigore della Legge Cirinnà nel 2016 (20 maggio 2016 n.76), il Legislatore ha riconosciuto formalmente anche altre formazioni sociali in cui si esplicano i diritti inviolabili dell’uomo ex art. 2 Cost. ammettendo la possibilità alle coppie dello stesso sesso di unirsi civilmente e alle coppie non sposate di esser riconosciute.

Fino ad allora, le persone dello stesso sesso non avevano diritto né a contrarre matrimonio né a registrare un’unione tra loro. Con la legge Cirinnà, benché non si utilizzi la parola e nemmeno l’istituto del matrimonio, di fatto, lo Stato riconosce la formalizzazione del legame tra due persone dello stesso sesso come specifica formazione sociale ex art. 2 e 3 Cost. Per una effettiva tutela dei diritti la legge Cirinnà prevede una norma di salvezza secondo cui le disposizioni normative che contengono le parole coniuge o coniugi o termini ad essi equivalenti si applicano anche alle parti delle unioni, con esclusione tuttavia della legge sull’adozione.

Ad oggi, pertanto, ai coniugi e agli uniti civilmente si applicano le medesime disposizioni in materia di regime patrimoniale, successoria, di filiazione. A differenza dei coniugi, gli uniti civilmente non possono adottare, nemmeno il figlio del partner ma, caso per caso, il Tribunale può decidere come nel caso della step child adoption preservando e tutelando il miglior interesse del minore. A differenza, poi,  delle coppie sposate, le parti dell’unione civile possono chiedere direttamente lo scioglimento dell’unione, senza che debbano precedentemente chiedere la separazione.

L’unione civile si costituisce attraverso una dichiarazione resa alla presenza di due testimoni innanzi all’ufficiale di stato civile attraverso la quale si esprime la volontà di unirsi civilmente. La dichiarazione viene poi registrata dall’ufficiale nel registro dello stato civile. Nel corso della manifestazione di volontà le parti possono anche decidere di assumente un cognome comune scegliendone uno dei loro oppure possono scegliere di anteporre o posporre al proprio quello dell’altro.

L’unione civile si costituisce automaticamente tra due persone che erano precedentemente sposate quando una delle due procede alla rettifica anagrafica del sesso, sempre che sia intenzione comune quella di mantenere in vita il vincolo che le lega.

L’unione civile non può essere celebrata o se celebrata è invalida e può essere annullata per gli stessi impedimenti previsti per il matrimonio: maggiore età, tuttavia in casi particolari anche il minorenne di 16 anni può sposarsi, se specificatamente autorizzato dal Tribunale; capacità di intendere e di volere e quindi anche chi è sottoposto ad amministratore di sostegno o l’inabilitato (non può invece contrarre matrimonio l’interdetto per infermità mentale in quanto considerato dalla legge completamente incapace di intendere e di volere); libertà da precedenti vincoli matrimoniali o qualora il vincolo precedente sia stato annullato o sciolto (chiunque si sposi senza essere libero commette il reato di bigamia anche se straniero e se la legge del paese di origine permette la poligamia); assenza di vincoli di parentela, affinità, adozione tra i membri dell’unione civile. Ultimo, non per importanza, non ci si può sposare o unire civilmente con chi è stato condannato per omicidio o tentato omicidio del proprio coniuge-unito civilmente.

Anche in riferimento ai vizi della costituzione la normativa relativa alle unioni civili riprende le disposizioni legate al matrimonio. L’unione civile è invalida se contratta in assenza dei requisiti appena descritti. È invalida poi se costituita con il vizio del consenso per violenza, ossia quando il consenso di una parte è estorto con violenza; per timore cioè se una parte è stata indotta ad unirsi civilmente perché convinta che il matrimonio fosse l’unica alternativa a un male o a un pericolo oppure fosse un male minore; per errore sull’identità del coniuge sulle sue qualità personali. Ipotesi quest’ultima più di scuola che reale.

Per quanto riguarda invece i diritti e doveri delle parti dell’unione civile anch’essi sono quelli del matrimonio con un particolare: nell’elenco non viene citato l’obbligo di fedeltà tra le parti.

L’unione civile si scioglie per morte di una delle parti, per il cambiamento di sesso, per manifestazione di volontà di scioglierla della parti manifestata anche disgiuntamente davanti all’ufficiale di stato civile ovvero per procedimento giudiziale avanti il tribunale che si conclude con l’emissione di una sentenza di scioglimento.

Di recente, la Corte di Cassazione ha confermato che il Tribunale ordinario è il giudice competente a decidere sull’affidamento dei figli nati dall’unione civile, sui rapporti con il genitore non collocatario, in merito alla determinazione del contributo dovuto da quest’ultimo per il mantenimento dei minori (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 16338/21; depositata il 10 giugno).

Author Profile

Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.

Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.

È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.