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eitan mottarone

Il piccolo sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone: sequestro di persona o lecito ritorno nel sul paese?

(A cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)

Il piccolo Eitan Biran di 6 anni, cittadino israeliano ed italiano, arrivato con i genitori in Italia quando aveva 1 anno, unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone il 23 maggio scorso, da sabato 11 settembre non è più in Italia. Il nonno materno, Shmuel Peleg lo avrebbe “riportato” in Israele. 

Sequestro di persona? 

“Lecito ritorno nel suo paese” risponde la famiglia materna da Tel Aviv.

Poche ore dopo la mancata riconsegna del nipote a casa della zia paterna Aya Biran – nominata tutrice del minore dal Giudice Tutelare di Pavia Tribunale– Shmuel Pelega avrebbe fatto sapere che Eitan era “finalmente tornato a casa”.

Da mesi il piccolo è al centro di una accesa disputa familiare per la di lui tutela apertasi in Italia ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 343 c.c., che vede contrapposti da una parte i nonni materni e la zia materna Gal Peleg residenti in Israele, e dall’altra gli zii paterni residenti in Italia. 

Il Giudice Tutelare di Pavia, residenza abituale del piccolo, aveva nominato tutrice di Eitan la zia paterna Aya Buran, medico di 41 anni residente nel Pavese e madre di due figli dell’età di Eitan, ritenendola più idonea ad educarlo ed istruirlo rispetto alla zia materna e al nonno materno, intervenuti nel procedimento al fine di far comprendere che la volontà dei genitori di Eitan sarebbe stata quella di far crescere il figlio in Israele secondo la religione ebraica. Alla famiglia materna veniva riconosciuto il diritto di visita al nipote ma proprio durante l’esercizio del diritto di visita, il nonno materno “organizzava” la di lui partenza per Israele ove pende procedimento per l’adozione del piccolo attivato dalla zia materna Gal Peleg.

“L’ultima goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso” di questa disputa con caratteri religiosi, sarebbe stata la scelta della zia tutrice di confermare l’iscrizione di Eitan alla scuola elementare dell’Istituto delle suore Canossiane ove i genitori lo avevano già iscritto e ove lo stesso aveva già frequentato per la materna;  i nonni materni di religione ebraica non avrebbero accettato tale iscrizione che avrebbe allontanato sempre più il nipote dalla tradizione e dalla comunità ebraica.

Tra poco più di 10 giorni, in data 29 settembre pv, sarà celebrata in Israele l’udienza per il rientro del piccolo fissata con urgenza su richiesta della tutrice, ma l’esito di tale udienza non è scontato.

Sia l’Italia che Israele hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 1980 sulla sottrazione dei minori che ha come scopo quello di garantire al minore che è stato illecitamente sottratto dallo Stato nel quale ha la sua residenza abituale e portato in uno Stato differente, il suo ritorno immediato nel suo Stato di origine.

Per l’applicazione della Convenzione de L’Aja del 1980 devono essere integrati i seguenti presupposti: il minore deve essere stato trasferito in uno Stato diverso da quello in cui il minore aveva la propria residenza abituale; il minore deve essere stato allontanato dall’adulto che al momento della sottrazione, esercitava il potere di affidamento di fatto ovvero perché attribuitogli dalla legge; il minore non deve avere raggiunto i 16 anni di età; non deve essere trascorso più di un anno dalla sottrazione; dalla “restituzione” non deve derivare al minore alcun danno morale o materiale, né devono essere violati i suoi diritti.

L’applicazione di tale Convenzione non prevede un giudizio di merito: i giudici israeliani non dovranno valutare quale fra i due nuclei familiari sia più idoneo a crescere Eitan né potranno decidere quale Stato appare loro avere il legame più stretto con il bambino, ma dovranno limitarsi a verificare in quale Stato il bambino aveva la sua residenza abituale prima del trasferimento e ripristinare tale situazione di fatto. Spetterà ai giudici dello Stato di residenza abituale ogni valutazione nel merito. 

Unico accertamento consentito allo Stato di Israele sarà quello relativo alla presenza o meno di rischi di danni rilevanti o di situazioni intollerabili derivanti dal rientro in Italia a casa della zia Aya. 

Nel frattempo, la Procura di Pavia ha iscritto il nonno materno e non solo…. nel registro degli indagati ma suoi legali sono pronti a sostenere che il trasferimento è stato attuato legalmente per le seguenti ragioni: Shmuel Peleg aveva la legittima disponibilità del passaporto israeliano del nipote e non era stato emesso dal giudice italiano alcun provvedimento di divieto di espatrio.

In realtà sembrerebbe che un provvedimento di divieto di espatrio sia stato emesso dal Giudice Tutelare di Pavia ma allorquando era stata rigettata la nomina a tutore del nonno materno Shmuel Peleg, il Giudice Dott.ssa Michela Finucci aveva disposto che “… venuto quindi meno l’interesse di Shmuel Peleg e di Esther Cohen, la nonna materna, a rimanere inseriti nel presente procedimento e ad avere accesso agli atti esperiti successivamente al deposito telematico di detto procedimento, il giudice manda alla cancelleria perché compia quanto necessario al fine di non mantenere più inserite nel procedimento le parti indicate”.

Il nonno materno, pertanto, non sarebbe stato messo nella condizione di venire a sapere di tale divieto perché mai notificatogli.

Cosa ha mosso tutti questi attori? Siamo sicuri che sia il benessere di Eitan?

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