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Assistente sociale

I genitori possono legittimamente chiedere di visionare il “Diario Giornaliero” redatto dagli Assistenti Sociali

(A cura dell’Avv. Maria Zaccara)

Il genitore può chiedere di poter visionare il c.d. Diario Giornaliero, che contiene un elenco cronologico degli interventi svolti nonché gli appunti manoscritti degli Assistenti Sociali incaricati del caso del minore?

Il TAR del Lazio con la Sentenza n.716/2022, pubblicata in data 21 gennaio 2022, ha dato risposta affermativa specificando come opera, in tali situazioni, il cosiddetto “diritto di accesso” agli atti amministrativi, disciplinato dalla Legge n. 241/90 agli articoli dal 22 al 28.

Il caso in esame trae origine dal ricorso proposto da una madre al TAR del Lazio dal momento che il Comune di Roma le aveva parzialmente rigettato l’istanza di accesso ai documenti relativi al fascicolo aperto nell’interesse dei figli minori, il c.d. Diario Giornaliero redatto dagli Assistenti Sociali.

L’istanza della madre era stata avanzata al Comune al fine di poter predisporre la propria difesa in un procedimento aperto a tutela dei figli minori innanzi al Tribunale Per i Minorenni di Roma.

L’Ente locale nei propri atti difensivi sosteneva che il Diario Giornaliero non costituiva documento amministrativo ostensibile dal momento che gli appunti manoscritti degli Assistenti Sociali erano mere annotazioni personali, utilizzate quale supporto per le relazioni finali degli stessi.

Il TAR ha, invece, ritenuto fondato il ricorso della madre.

Secondo i Giudici, infatti, la nozione di documento amministrativo, secondo la definizione recata dall’art.22, co.1, lett. d) Legge. n. 241/90, comprende “qualsiasi rappresentazione grafica…del contenuto di atti, anche interni…detenuti da una pubblica amministrazione.” Nel caso di specie, “il Diario Giornaliero contiene documenti che, sebbene interni al procedimento, costituiscono la fonte delle relazioni finali degli assistenti sociali e, in definitiva, atti in ordine ai quali può legittimamente esercitarsi il diritto d’accesso, non potendosi ragionevolmente escludere l’interesse dell’istante a valutare, ad esempio, la corrispondenza di quanto esposto nelle relazioni finali degli assistenti sociali rispetto a quanto risulti annotato nel Diario, a maggior ragione se tale accesso risulti necessario per un’esigenza difensiva.”

Peraltro, viene chiarito che gli appunti manoscritti non rivestono mero carattere informale ad uso esclusivamente personale, ma sono riportati in un documento strutturato, il c.d. Diario Giornaliero, utilizzato dagli Assistenti Sociali per l’esercizio delle determinazioni di competenza e, per questo motivo, stabilmente collocato nella cartella sociale del minore.

Il TAR del Lazio, pertanto, ha ordinato al Comune di Roma l’esibizione dei documenti richiesti entro 30 giorni dalla Comunicazione della Sentenza.

Author Profile

Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.

Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.