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Buon san valentino un corno

Buon San Valentino…un corno!

(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)

Quando il coniuge tradito ha diritto al risarcimento del danno?

E i figli, coinvolti nella disgregazione della famiglia, hanno diritto al risarcimento dei danni da parte del genitore fedifrago?

L’art. 143 c.c. – letto agli sposi dall’ufficiale dello stato civile o dal parroco alla fine della celebrazione del matrimonio – individua i doveri nascenti dal matrimonio e, tra questi, è previsto l’obbligo di fedeltà che, se inadempiuto, può comportare, in caso di separazione personale, la pronuncia di addebito in capo al coniuge fedifrago, con conseguente perdita, per la parte nei cui confronti è stato pronunciato, del diritto al mantenimento e dei diritti successori rispetto all’altro coniuge, qualora questi muoia prima del divorzio.

La Corte di Cassazione, in diverse occasioni, ha riconosciuto l’addebito della separazione a carico del coniuge che, anche se non ha tradito fisicamente, ha reso pubblica la sua relazione, ledendo così la dignità e l’onore dell’altro coniuge, non essendo necessario che il tradimento sia consumato.

Particolare attenzione, dunque, alle modalità con cui la relazione extraconiugale è intrattenuta o il tradimento attuato, se dia o meno luogo alla lesione della salute del coniuge, se leda o meno la dignità della persona.

Per ottenere la pronuncia di addebito, non è però sufficiente provare che l’altro coniuge sia stato infedele, ma è necessario dar prova che tale fatto abbia provocato la intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale. Si deve, dunque, provare il fatto, il danno e il nesso causale tra la condotta e l’evento.

La circostanza, poi, che la separazione sia stata addebitata al coniuge infedele non è condizione necessaria per ottenere il risarcimento dei danni che si prova di aver subito.

Si ammette, infatti, la possibilità di introdurre un successivo giudizio ordinario di risarcimento dei danni anche dopo aver trovato un accordo in una separazione consensuale dove, pertanto, non vi è stata alcuna pronuncia di addebito della separazione. E, anche viceversa, l’addebito della separazione non è sufficiente a far sorgere il diritto del coniuge tradito a ricevere un risarcimento dei danni subiti.

La Corte di Cassazione, con pronuncia n. 18853/2011 ha affermato che  “se l’obbligo di fedeltà viene violato in costanza di matrimonio, la sanzione tipica prevista dall’ordinamento è costituita dall’addebito con le relative conseguenze giuridiche, ove la relativa violazione si ponga come causa determinante della separazione tra coniugi, non essendo detta violazione idonea e sufficiente di per sé ad integrare una responsabilità risarcitoria del coniuge che l’abbia compiuta né tantomeno del terzo, che al suddetto obbligo è del tutto estraneo”. In tale caso, è stato riconosciuto il diritto al risarcimento danni a favore della moglie – trattasi di danno endofamiliare di natura non economica – che aveva dovuto subire le sofferenze per la relazione extraconiugale del marito, ampiamente pubblica e quindi particolarmente frustrante, tale da ledere la dignità della donna, diritto fondamentale della persona, costituzionalmente protetto.

E ancora, la Corte di Cassazione (n. 610/2012) ha ammesso la risarcibilità dei danni non patrimoniali subiti a causa della violazione dell’obbligo di fedeltà, respingendo, però, nel caso concreto la domanda del richiedente in quanto la donna non aveva dimostrato che l’adulterio del marito era stato tale da determinare una lesione alla integrità psico-fisica della medesima ovvero dei suoi fondamentali diritti.

E i figli? Nella pronuncia n. 9188/2021, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il risarcimento dei danni morali arrecati ai figli a causa della condotta del padre, infedele nei confronti della moglie. Nel caso in questione, i due figli erano stati adottati in tenera età, dopo essere cresciuti in un orfanotrofio in Bulgaria, e il padre adottivo non solo aveva tradito la moglie, ma aveva anche abbandonato la famiglia per trasferirsi in un’altra città costruendo una nuova famiglia. La Corte, nel ribadire la libertà di scelta delle persone, afferma che le modalità di attuazione delle stesse condotte, sia per i tempi, sia per l’indifferenza dimostrata alle fragilità dei figli adottivi, si caratterizzano per una significativa offensività e costituiscono causa certa della profonda sofferenza psichica e del senso di abbandono, quale trauma rinnovato e riacutizzato. Nel caso di specie, il diritto al risarcimento tende a colmare quel vuoto emotivo, relazionale e sociale causato dalla scelta del padre di abbandonare la famiglia e soprattutto i due figli minori.

Author Profile

Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.

Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.

È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.