Accordi negoziali a latere del divorzio: il giudice deve tenerne conto per la valutazione delle condizioni economiche.
(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)
Il caso in esame riguarda l’efficacia di una scrittura privata tra coniugi – contestuale al deposito congiunto di divorzio – con la quale il marito riconosceva, ad integrazione delle somme già previste in divorzio (assegno divorzile per la moglie di €3500,00 e un importo di €16.000,00 quale rimborso spese annuo per il ménage familiare) un’ulteriore somma mensile alla donna di €2500,00. Il Tribunale di Milano nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio introdotto dall’ex marito, vista la raggiunta autosufficienza economica del figlio e vista la stabile convivenza della ex moglie con il nuovo compagno, riduceva l’assegno divorzile precisando, però, di non poter intervenire sull’accordo a latere sottoscritto tra le parti, accordo non richiamato dalla sentenza di divorzio e avente natura contrattuale. Il Tribunale, infatti, affermava di non avere il potere di modificare tale scrittura. Tale posizione veniva confermata anche dalla Corte d’Appello di Milano: il giudice, in sede didivorzio o di revisione delle condizioni economiche, non può entrare nel merito del negozio giuridico privato con il quale le parti avevano ritenuto di regolamentare, in via transattiva, il contributo divorzile, integrandolo. Trattandosi di un contratto, questo è sottoposto alle regole tipiche dei contratti, potendo esser revocato o modificato solo secondo i modi previsti dalla legge.
L’uomo, così, proponeva ricorso per cassazione, volendo, al contrario, dar peso e valore all’accordo sottoscritto a latere e contenente importanti disposizioni economiche a favore della ex moglie. Secondo l’uomo, la Corte d’appello avrebbe dovuto valutare congiuntamente il contenuto della scrittura privata e quello delle intese recepite nella sentenza di divorzio emessa dal Tribunale, trattandosi della stessa obbligazione economica, periodica e continuativa, concordata dalle parti, contestualmente, in relazione al loro divorzio.
Al centro della pronuncia della Corte di Cassazione n. 18843 del 10 luglio 2024, vi è il tema della valenza degli accordi negoziali conclusi, a latere, dai coniugi in sede di divorzio congiunto.
E per tali accordi si indica genericamente tutte le pattuizioni che i coniugi stipulano a causa della separazione o del divorzio (“in occasione”) senza che il loro contenuto venga trasfuso nell’omologa o nella sentenza.
E’ possibile che le parti ‒ oltre agli accordi di divorzio congiunto, sui quali il giudice non opera alcuna valutazione, se non contrari anorme inderogabili ‒ possano concludere accordi estranei all’oggetto del procedimento di divorzio congiunto, come trasferimenti di beni immobiliari o transazioni. Tali accordi sono certamente validi, ma, trattandosi di veri e propri contratti seguono le regole ordinarie per la risoluzione o la modifica ex art. 1321 c.c..
Nel caso concreto, dunque, il patto aggiuntivo all’accordo congiunto era espressamente qualificato come patto «ad integrazione del contributo al mantenimento”. Tale patto rientrava a pieno titolo nell’oggetto del giudizio divorzile, in quanto espressamente diretto ad integrare l’assegno di divorzio.
Nella specie, quindi, l’accordo stipulato contestualmente al deposito del ricorso congiunto di divorzio trovava non solo «causa» nel divorzio, ma era strettamente attinente all’oggetto di tale giudizio, attenendo all’adempimento dell’obbligo, rientrante nei doveri di solidarietà post coniugale, di versare l’assegno al coniuge economicamente più debole ad integrazione di quanto recepito nelle condizioni economiche della sentenza di divorzio, anche se esso, rientrando nella autonomia negoziale, non era assoggettato al rispetto dei criteri dettati dall’art.5 l. n. 898/1970.
Il Tribunale, pur non potendo intervenire direttamente sul negozio stipulato «a latere», deve comunque tenerne conto ai fini della valutazione delle condizioni patrimoniali del coniuge beneficiario.
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Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.
Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.
È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.