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L’obbligo di trasparenza nei procedimenti di crisi familiare

(A cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)

“L’accesso pieno ed integrale alla condizione reddituale, patrimoniale ed economico-finanziaria delle parti processuali, siano essi coniugi o conviventi di fatto, anche rispetto ai figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, nelle cause divorzili è da considerare precondizione necessaria per l’uguale trattamento giuridico nell’ambito di tutti i procedimenti di famiglia. Di conseguenza, sussiste una corrispondenza dell’interesse all’accesso agli atti ad una situazione giuridicamente tutelata, in quanto, nello specifico settore dei procedimenti in materia di famiglia, l’accesso di un privato agli atti reddituali, patrimoniali e latu sensu finanziari di un altro soggetto privato si rende possibile se strettamente ancorato alla necessità della difesa in giudizio di situazioni riconosciute dall’ordinamento come meritevoli di tutela” (Consiglio di Stato, Sez. III sentenza 3451/2023)

In linea con il principio sancito dalla sentenza del Consiglio di Stato, la Riforma Cartabia – in vigore dal 1 marzo 2023 – ha introdotto per i procedimenti conseguenti la crisi tra coniugi, conviventi e uniti civilmente, l’obbligatorietà per ciascuna delle parti di depositare una “disclosure” completa sulla propria situazione reddituale e patrimoniale; inoltre, in presenza di figli minori, ciascun genitore è anche obbligato a depositare un documento chiamato “piano genitoriale” che altro non è che una fotografia ancora più nitida, del tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori.

Al fine di limitare più possibile futuri accessi ai Tribunali per la modifica degli accordi raggiunti, la Riforma Cartabia, infatti, chiede che si “giochi a carte scoperte” e il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete, ha importanti conseguenze: il Giudice del procedimento, infatti, già all’esito della prima udienza può disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, e può anche disporre l’intervento della polizia tributaria.

Non solo nei procedimenti contenziosi, ma anche consensuali o congiunti: in particolare, di recente, su ricorso per separazione depositato congiuntamente da due coniugi il Tribunale ha richiesto espressamente di indicare le informazioni relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali
dell’ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti come richiesto 473-bis. 51 c.p.c. che richiede che il ricorso debba fare sinteticamente riferimento alle suddette indicazioni reddituali/patrimoniali. Ciò sarà sicuramente importante in caso di una futura richiesta di modifica degli accordi per comprendere lo stato dell’arte al momento della conclusione in passato dell’accordo di separazione o divorzio.

L’obbiettivo principe della riforma, infatti, è quello di eliminare più possibile gli accordi raggiunti “al buio” vale a dire senza che le parti abbiano un’effettiva conoscenza della reciproca situazione reddituale e patrimoniale. A tal fine, l’art. 473bis-12 cpc impone che in occasione del deposito del primo atto, qualora si svolgano domande di contributo economico (siano esse per un coniuge, per un congiunto civilmente, per un convivente ovvero per i figli), le parti debbano depositare oltre alle ultime tre dichiarazioni dei redditi  anche gli estratti conto ed i documenti finanziari degli ultimi tre anni relativi a conti intestati in via esclusiva e cointestati con terzi, in essere ovvero chiusi negli ultimi tre anni (questo consentirà al giudice di avere conoscenza dei saldi periodici e di verificare tutte le operazioni in entrata e in uscita registrate sui conti) nonché documenti attestanti la titolarità di beni immobili e beni mobili registrati e di quote sociali comprensiva della documentazione relativa al titolo di acquisto (per es. gli atti notarili,  da cui risulta anche il prezzo pagato per l’acquisto).

Inoltre, come anticipato, le coppie con figli minori dovranno compilare e depositare un ulteriore documento denominato “piano genitoriale” – una vera a propria “fotografia” della vita familiare: tale documento, infatti, dovrà riportare dalla scuola fino alle attività sociali, sportive e ricreative fino alle frequentazioni abituali e alle vacanze.. insomma una attenta e precisa descrizione delle scelte educative, sanitarie ed assistenziali adottate dai genitori prima della crisi.

Nello specifico, al giudice dovrà essere indicata la scuola frequentata, con l’indicazione dell’ammontare di rette e spese accessorie, lezioni di sostegno allo studio, la disponibilità di polizze sanitarie, gli sport praticati con i relativi esborsi, baby-sitter che si prendono cura dei figli, le case a disposizione del minore – casa familiare e case vacanza in Italia o all’estero – specificando se gli immobili sono di proprietà, in locazione (con indicazione dei canoni), comodato o detenuta ad altro titolo, la superficie e il numero di vani; la consuetudine di viaggi, l’abbonamento a teatro o allo stadio, l’iscrizione a circoli ricreativi, culturali o sportivi con relativa quota.

L’obbligazione di trasparenza delle reciproche posizioni reddituali e patrimoniali è al punto ritenuta fondamentale dal nuovo rito che non viene meno neppure se le parti hanno raggiunto un accordo: in alcuni Tribunale è possibile evitare il deposito della “disclosure” e del “piano genitoriale” ma è richiesto una dichiarazione di averne preso reciproca visione; in altri ne è richiesto il deposito in atti di tutti i documenti richiesti nei procedimenti contenziosi; il Tribunale di Milano, è notizia delle ultime settimane, richiede l’indicazione all’interno del ricorso congiunto dei redditi netti negli ultimi tre anni, delle componenti patrimoniali (rapporti bancari, con saldo degli ultimi 3 anni – rapporti finanziari, con saldo degli ultimi 3 anni – diritti reali su beni immobili – diritti reali su beni mobili registrati – eventuali mutui/finanziamenti)

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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È Avvocato Collaborativo del Foro di Milano, componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini Onlus, membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’AIADC ( Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo) nonché delle IACP ( International Academy of Collaborative Professionals), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) ed iscritta nell’elenco avvocati specializzati all’assistenza legale delle donne vittime di violenza (BURL – Serie ordinaria n.46 17.11.2016).