Assegno divorzile una tantum: caratteristiche e limiti
(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)
L’art. 5 della Legge sul Divorzio n. 898/1970 prevede due modalità alternative di assoluzione dell’obbligo di assistenza del coniuge avente diritto: la corresponsione periodica di una somma, assegno divorzile, ovvero la corresponsione in un’unica soluzione di una somma, definita Una Tantum.
Il ricorso a questa seconda modalità viene spesso sollecitata dai Giudici in occasione della prima udienza presidenziale nonché, in determinati casi, consigliata anche dagli avvocati al fine di individuare una soluzione transattiva che permetta la definizione, in via anticipata e definitiva, di ogni pretesa nascente dal vincolo matrimoniale che possa convenire tanto al coniuge obbligato quanto a quello beneficiario.
Per il coniuge obbligato, come meglio vedremo in seguito, è conveniente perché, una volta per tutte, l’Una Tantum mette fine ad ogni contenzioso economico che lo vede contrapposto all’altro coniuge, sottraendolo, per il futuro, al rischio di ulteriori pretese economiche da parte dell’ex coniuge nonché chiude ogni questione relativa alla successione, non vantando l’ex coniuge diritti sull’eredità.
Il beneficiario, da parte sua, riceve una somma esentasse e non si espone al rischio di inadempimento della Controparte in caso di corresponsione periodica e di infruttuose procedure esecutive.
Di seguito, in dettaglio, le principali caratteristiche e peculiarità dell’Una Tantum.
Innanzitutto, la corresponsione Una Tantum dell’assegno divorzile può avvenire solo su accordo tra le parti, a differenza dell’assegno divorzile periodico che può essere oggetto tanto di accordo quanto può essere imposto dal Giudice, una volta accertata la sussistenza di tutti i requisiti indicati dalla legge alla luce della recente interpretazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione.
L’oggetto dell’Una Tantum può consistere tanto in una somma di denaro (corrisposta anche in modo rateale) quanto in trasferimenti immobiliari, anche di una quota di un bene immobile in comune, beni mobili iscritti in pubblici registri o altri beni. I trasferimenti immobiliari in esecuzione di accordi recepiti nella sentenza di divorzio (come, del resto, nel verbale omologato di separazione consensuale) sono esenti da qualsiasi tassa e imposta di bollo, di registro ed ipocatastale.
Attraverso l’Una Tantum, il coniuge obbligato estingue una volta per tutte l’obbligo assistenziale nei confronti dell’altro, con preclusione, per il futuro, di ogni successiva domanda di contenuto economico. Attraverso tale modalità, infatti, i coniugi decidono di definire le pretese reciproche senza, poi, la possibilità in futuro di rivedere le condizioni nemmeno in caso di peggioramento delle condizioni economiche del coniuge beneficiario. A seguito dell’Una Tantum, quindi, il coniuge beneficiario non potrà svolgere in futuro domanda per l’assegno divorzile, nemmeno nel caso in cui vi sia lo stato di bisogno, neppure gli alimenti – non essendo più coniugi non vi è l’obbligo per gli ex coniugi di provvedervi.
Non solo, una volta definita l’Una Tantum, il soggetto avente diritto perde anche il diritto alla quota della pensione di reversibilità in caso di decesso dell’ex coniuge, perde il diritto al Trattamento di Fine Rapporto e all’assegno successorio, se sussistenti i presupposti. Con particolare riferimento alla pensione di reversibilità, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 24 settembre 2018, n. 22434 hanno affermato che, “ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la titolarità dell’assegno deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno divorzile, al momento della morte dell’ex coniuge, e non già come titolarità astratta del diritto all’assegno divorzile che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un’unica soluzione”.
Anche il regime fiscale a cui l’Una Tantum è assoggettata è differente rispetto a quello previso per gli assegni periodici: se questi ultimi sono deducibili ai fini Irpef dal reddito dell’obbligato e sono tassati quali redditi assimilabili a lavoro dipendente per il percipiente, l’Una Tantum non è deducibile per chi la corrisponde, mentre è completamente esentasse per il coniuge che la riceve.
E come si calcola l’Una Tantum? Essendo esclusivamente oggetto di accordo tra le parti, la legge nulla dice in merito alla quantificazione dell’Una Tantum limitandosi a precisare che il Giudice del divorzio ha il potere di valutare l’equità della corresponsione della somma, considerate le condizioni delle parti.
Benché non vi sia un criterio matematico applicabile a tutte le fattispecie dovendosi, come in ogni ambito del diritto di famiglia, procedere alla valutazione di una serie di elementi concreti e tipici di ogni situazione, è prassi nei Tribunali italiani utilizzare il c.d. metodo “moltiplicatorio” che consiste nel moltiplicare l’assegno mensile percepito nella fase di separazione (verosimilmente confermato in sede di divorzio) per un numero di anni corrispondenti all’aspettativa di vita residua del beneficiario.
Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.
Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.
È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.