Affido esclusivo alla madre se il padre non comunica con lei
(A cura dell’Avv. Angela Brancati)
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione si è di recente pronunciata con la sentenza 27348/22 depositata lo scorso 19 settembre 2022 su una questione quanto mai attuale e oggetto di numerose controversie in seno alle nostre Corti di merito, che riguarda l’esercizio paritetico della responsabilità genitoriale a garanzia della bigenitorialità.
In particolare, la Corte di legittimità è stata investita della questione dopo l’intervento del Tribunale e della Corte d’Appello di Milano che in un giudizio avente ad oggetto l’affidamento della prole e il mantenimento di quest’ultima da parte di genitori non uniti in matrimonio, avevano disposto l’affidamento esclusivo a favore della sola madre a causa degli atteggiamenti disfunzionali e a danno della prole da parte del padre.
Tanto il Giudice di prime quanto il Giudice di seconde cure avevano stabilito, nella specie, come il comportamento paterno, caratterizzato da una tendenziale incapacità ad esercitare le proprie funzioni genitoriali, avesse impedito una corretta ed equilibrata gestione condivisa dei figli unitamente alla loro madre.
Tali comportamenti avevano impedito alla donna di assumere importanti decisioni – avendo la stessa necessità di raccogliere l’assenso dell’altro genitore – nell’interesse dei figli, causando in questi ultimi effetti pregiudizievoli. In particolare, la madre in seno al giudizio sia di primo sia di secondo grado lamentava di non riuscire a comunicare con l’ex compagno, il quale si rendeva irreperibile telefonicamente, via whatsapp e infine via mail ogniqualvolta vi fossero scelte da effettuare per i figli. La madre si era trovata in certe occasioni e al fine di ricevere l’assenso paterno a veicolare le informazioni e le richieste per il tramite dei figli, i quali si trovano spesso ad essere parte del conflitto genitoriale. Tale situazione conduceva il Tribunale a nominare un coordinatore genitoriale affinché questi potesse aiutare i genitori a giungere concordemente e in maniera condivisa alla gestione dei figli. Ciò nonostante anche il coordinatore genitoriale rilevava i medesimi atteggiamenti già lamentati dalla madre. Per tale motivo anche la Corte d’Appello confermava la statuizione del Tribunale, confermando il regime di affido esclusivo.
Avverso la decisione del giudice di seconde cure, proponeva ricorso per Cassazione il padre dei minori, mediate il quale lamentava la violazione o falsa applicazione degli art. 155, 155 bis, 333, 337 ter337 quater e 337 octies in merito alla insussistenza dei presupposti che avrebbero potuto legittimare un affidamento esclusivo in capo alla madre, anche sulla base delle risultanze della Consulenza Tecnica d’Ufficio.
La Corte rigettava il ricorso precisando che in materia di affidamento dei figli minori, il giudice di merito deve guardare al loro esclusivo interesse tanto morale quanto materiale, preferendo, in caso di controversia, colui che tra i genitori appaia quello maggiormente idoneo a ridurre o evitare il conflitto con l’altro, assicurando altresì il migliore e più equilibrato sviluppo della personalità della prole.
Il giudizio deve compiersi, cioè, in maniera prognostica avendo avuto riguardo in ogni caso alle capacità genitoriali fino ad allora dimostrate, rappresentate dalle concrete modalità mediante le quali il padre o la madre hanno svolto il proprio ruolo, dalle modalità con cui si sono relazionati con i figli, dalle modalità con cui hanno saputo rispondere alle esigenze dei figli, nonché avuto riguardo alla personalità del singolo genitore, delle abitudini di vita e dell’ambiente offerto al minore.
Per questi motivi e per i principi dettati in materia, la Corte d’Appello al pari del Tribunale, evidenziavano gli Ermellini, avevano in maniera approfondita valutato tutti gli aspetti di cui sopra, concludendo per una inadeguatezza degli atteggiamenti paterni “ritenuti forieri di grave pregiudizio per i due minori”. In particolare, la Corte di merito aveva fondato la propria decisione sulle risultanze della relazione del coordinatore genitoriale il quale aveva evidenziato un costante rifiuto da parte della figura genitoriale maschile di confrontarsi con l’ex compagna, rifiuto che ostacolava l’esercizio della responsabilità in maniera condivisa e che aveva fondato la decisione rappresentata da un regime di affidamento esclusivo in capo ad un unico genitore poiché maggiormente tutelate per il benessere psicofisico e la crescita della prole.
Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Parma nel 2016, con tesi in diritto diritto amministrativo.
Successivamente ha svolto il tirocinio ex art. 73 DL 79/2013 presso il Tribunale per i Minorenni di Milano dove ha coltivato il proprio interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia. Dal maggio 2018 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio.
Dal novembre 2019 ha conseguito il titolo di Avvocato e ad oggi appartiene al Foro di Milano.