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Adozione in casi particolari: il consenso pieno e attuale del genitore

(a cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)

In tema di adozione in casi particolari, l’assenso del genitore biologico del minore, previsto esplicitamente dall’art.46 L 184/83 quale presupposto necessario per tale ipotesi di adozione, non può desumersi implicitamente da dichiarazioni dal contenuto ipotetico e non univoco proiettata nel futuro e condizionate a circostanze che dovranno verificarsi in un momento successivo a quello della prestazione dell’assenso stesso, dovendo questo avere le caratteristiche dell’attualità e della pienezza, a prova di una piena adesione del genitore naturale all’adozione non legittimante del minore. La valutazione della corrispondenza del diniego al preminente interesse del minore interviene solo successivamente all’effettivo esperimento dell’acquisizione della volontà dei genitori biologici.

Quanto sopra è il principio di diritto espresso in tema di adozione in casi particolari dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione prima Civile, nella recentissima ordinanza n. 9666/2021 del 13 aprile 2021.

Il nostro ordinamento, oltre all’istituto ordinario dell’adozione del minore che si trova in stato di abbandono morale e materiale, all’articolo 44 della legge 184/83 disciplina l’istituto dell’adozione in casi particolari. L’adozione in casi particolari è stata introdotta dalla legge per tutelare il diritto del minore alla famiglia in situazioni che non consentirebbero di giungere ad un’adozione piena ma nella quali, tuttavia, l’adozione rappresenta una soluzione opportuna ed auspicabile. L’art. 44 della legge sull’adozione disciplina pertanto, una tipologia di adozione applicabile ove non ricorrano i presupposti di abbandono morale e materiale. Tale disposizione normativa prevede ipotesi tassative: a) persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, o legate da un rapporto stabile e duraturo quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge; c) i minori orfani con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali; d) quando vi sia la constatata impossibilità di un affidamento preadottivo. A differenza del modello ordinario di adozione, l’adottato in casi particolari mantiene il legame con la famiglia di origine.

Presupposto per l’applicazione di tale fattispecie, secondo quanto sancito dall’articolo 46 della L.184/83, è l’assenso dei genitori e del coniuge dell’adottando. Qualora manchi l’assenso il tribunale, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, può pronunziare ugualmente l’adozione. Allo stesso modo l’Autorità può pronunciare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.

È proprio in merito al consenso espresso dal genitore biologico in caso di adozione in casi particolari lettera d) che si è espressa la Corte di Cassazione. La vicenda sottoposta all’attenzione degli Ermellini ha avuto inizio avanti il Tribunale per i Minorenni il quale a seguito della condanna per spaccio di stupefacenti di una madre ne aveva dichiarato la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale e affidato la figlia alle cure della nonna materna. Dopo alcuni anni, la bambina veniva affidata ad una coppia terza la quale nel 2012 presentava domanda di adozione non legittimante ex lettera d) dell’art.44 L 184/83. La madre naturale della minore, chiamata ad esprimersi circa la domanda avanzata dalla coppia affidataria, esprimeva il proprio dissenso all’adozione, salvo paventare la mera possibilità di natura eventuale, di acconsentirvi qualora ciò fosse corrisposto alla effettiva volontà della figlia. Il Tribunale per i Minorenni rilevava che il diniego espresso dalla madre naturale fosse superabile in quanto contrario all’interesse della minore e pertanto ne pronunciava l’adottabilità. La madre della minore impugnava la decisione avanti la Corte d’Appello la quale confermava la decisione di primo grado tuttavia addivenendo a conclusioni opposte. La corte territoriale infatti affermava che dalle dichiarazioni effettuate dalla madre naturale si poteva desumere implicitamente che la stessa avesse chiaramente acconsentito all’adozione, sia pur ponendo come condizione l’accertamento della volontà della figlia. Viste le motivazioni del giudice di secondo grado la madre naturale ricorreva in Cassazione lamentando, tra i vari motivi, la violazione dell’art. 46 comma 1 L 184/83 per avere il giudice di appello assimilato al consenso le dichiarazioni con le quali la madre, durante il giudizio di primo grado aveva motivato e circostanziato la propria determinazione ad escluderlo. Gli Ermellini accoglievano il suddetto motivo di impugnazione sancendo che la corte territoriale nel ritenere sufficiente una dichiarazione di dissenso ancorché seguita da un’ipotetica possibilità ha violato il disposto normativo che richiede una piena adesione alla domanda di adozione, attuale e senza condizioni.

In conclusione, la Corte di Cassazione, oltre principio di diritto sopra riportato, sancisce che l’acquisizione del consenso o del dissenso dei genitori o del genitore biologico costituisce un elemento centrale e indispensabile ai fini dell’adozione in casi particolari. L’assenso non può quindi essere ricavato da dichiarazioni vaghe, non univoche e condizionate ad accertamenti futuri. In mancanza dell’assenso attuale e pieno il giudice di secondo grado avrebbe dovuto verificare in concreto il preminente interesse della minore.

Author Profile

Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.

Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.