fbpx

Blog

Home  /  DIRITTO DI FAMIGLIA   /  Il figlio si trasferisce presso l’altro genitore: da quando decorrono gli effetti del mantenimento?

Il figlio si trasferisce presso l’altro genitore: da quando decorrono gli effetti del mantenimento?

(A cura dell’Avv. Angela Brancati)

La sentenza di recente pubblicazione pone il focus su un argomento di importante rilevanza e cioè quello della decorrenza degli effetti di un provvedimento giudiziale in materia di contributo al mantenimento laddove nel corso del giudizio il figlio si trasferisca presso l’altro genitore.

La Cassazione con la pronuncia pubblicata lo scorso 23 giugno 2023 n. 18089/2023 si è espressa favorevolmente rispetto all’efficacia retroattiva di un provvedimento in ragione di un intervenuto un mutamento sostanziale della situazione (il figlio minore nelle more del procedimento separativo dei genitori si era trasferito presso l’abitazione paterna) stabilendo così che il padre divenuto collocatario non dovesse più versare il contributo non già dalla pronuncia della sentenza ma dalla data di proposizione della domanda, facendo si che la madre non più collocataria non fosse legittimata a richiedere le somme per il periodo intercorrente tra la decisione e la pronuncia giurisdizionale ma bensì onerata del versamento del mantenimento al padre. 

In particolare, il giudizio prendeva le mosse da un provvedimento separativo emesso dal Tribunale di Bari (poi impugnato) mediante la quale il Collegio statuendo in materia di questioni economiche, poneva a carico del padre un contributo al mantenimento a favore del figlio da versarsi nelle mani della madre pari ad €800,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. 

Il Tribunale, poi, revocava a far data dal mese di aprile 2012 l’assegno di mantenimento provvisoriamente attribuito alla moglie, avendo la stessa raggiunto l’autonomia economica.

Avverso la predetta sentenza proponeva impugnazione la moglie, mentre il marito con appello incidentale – dando atto della circostanza che fin dal 2019 il figlio si era da lui trasferito stabilmente- chiedeva che, collocato il minore presso la di lui abitazione, la madre versasse a partire dal mese di effettivo trasferimento il contributo al mantenimento. 

La Corte d’Appello previo ascolto del minore provvedeva a formalizzare il collocamento del figlio, disponendo tuttavia la revoca del contributo al mantenimento paterno non a decorrere dal trasferimento ma dalla comunicazione della sentenza.

Il padre ricorreva per Cassazione affidandosi a due differenti motivi: con il primo motivo il ricorrente lamentava l’ingiustizia della decisione nella parte in cui avendo la Corte d’Appello disposto la revoca del contributo a far data dalla comunicazione della sentenza, era incorsa in violazione del principio generale, alla stregua del quale il tempo necessario per celebrare un procedimento non poteva risolversi in un danno nei confronti della parte “vittoriosa”. 

Osservava sempre il ricorrente che il provvedimento del Giudice di seconde cure violava le disposizioni di legge nella parte in cui negava alla madre di corrispondere un contributo al mantenimento già a far data dal trasferimento e non solo a partire dalla comunicazione della sentenza, considerato che tale obbligo sorgeva non dalla proposizione della domanda ma dall’effettiva cessazione della coabitazione con uno dei due genitori.

La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo. 

La Corte d’Appello secondo gli Ermellini non aveva specificato le ragioni per le quali, pur avendo provveduto alla formalizzazione del collocamento del figlio non aveva fatto tuttavia decorrere gli effetti dell’intervenuta modifica già alla data di proposizione della domanda – e nella specie dell’appello incidentale – causando di fatto un danno alla parte che legittimamente poteva vantare questo diritto. 

La Giurisprudenza di legittimità che sul punto si era già espressa aveva infatti optato per considerare che“quando si discuta del momento estintivo dell’obbligo di cui precedentemente sia stata accertata l’esistenza, il limite alla retroattività della statuizione è costituito dall’espressa domanda della parte. Gli effetti della decisione giurisdizionale di modificazione possono retroagire indipendentemente dall’accadimento innovativo, alla data della domanda di modificazione” (Cass. n. 16173/2015). 

Tale principio è stato sostenuto nel caso di specie dagli Ermellini che inoltre aggiungevano come la possibilità di far retroagire alla data della domanda una statuizione giurisdizionale fosse reso possibile dalla portata dichiarativa e non costitutiva della pronuncia. 

Il contributo al mantenimento, infatti, trovava fonte in un provvedimento di natura dichiarativa che prendeva atto di uno stato esistente al momento della pronuncia, stato che se mutante nel corso del giudizio, o anche dopo diverso tempo, poteva essere portato nuovamente all’attenzione dell’Autorità mediante un ricorso per la modifica delle condizioni. 

Solo in presenza di una specifica esigenza da tutelare, invero, si sarebbe potuto prevedere una decorrenza differente dandone in ogni caso atto nella motivazione dell’Autorità. 

Nel caso di specie, il padre non aveva rappresentato prima dell’appello incidentale l’intervenuta circostanza già dal mese di aprile (e quindi non da settembre data della domanda) all’Autorità Giudiziaria, che non avrebbe quindi potuto far decorrere ulteriormente la fine dell’obbligo in capo al padre e l’inizio in capo alla madre.

Per questi motivi la Corte di Cassazione, ritenendo la pretesa fondata, cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione per un nuovo esame della causa.  

Author Profile

Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

Author Profile

Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Parma nel 2016, con tesi in diritto diritto amministrativo.

Successivamente ha svolto il tirocinio ex art. 73 DL 79/2013 presso il Tribunale per i Minorenni di Milano dove ha coltivato il proprio interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia. Dal maggio 2018 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio.

Dal novembre 2019 ha conseguito il titolo di Avvocato e ad oggi appartiene al Foro di Milano.