Se l’ex percepisce il reddito di cittadinanza ha diritto all’assegno divorzile?
(A cura dell’Avv. Angela Brancati)
Il Tribunale di Vibo Valentia con la sentenza n. 84/23 pubblicata il 6 marzo 2023 si è pronunciato su importanti questioni nell’ambito di un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, un uomo chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la riduzione del mantenimento delle figlia, la revoca di quello per la moglie e modifica delle condizioni pattuite in sede di separazione in relazione ai patti relativi al mutuo.
Si costituiva in giudizio la moglie che aderiva alla richiesta sullo status ma in via riconvenzione chiedeva l’aumento del contributo al mantenimento a favore della figlia minore, poiché dalla separazione le di lei esigenze erano nel frattempo mutate e sicuramente accresciute, il riconoscimento dell’assegno divorzile nonché la restituzione delle chiavi di casa e l’adempimento di tutta una serie di impegni e obbligazioni assunte dal marito in sede di separazione, tra cui il trasferimento della proprietà della casa coniugale a favore della figlia.
Il Giudice Istruttore preliminarmente dichiarava l’improponibilità delle domande di natura restitutoria, divisoria e costitutiva poiché avanzate nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto esclusivamente lo status coniugale e le decisioni in materia della prole.
In particolare, se da un lato il ricorrente chiedeva la riduzione pro quota del mutuo non potendo più sostenere l’intera rata come da accordo di separazione, la resistente chiedeva nell’ambito del giudizio divorzile, l’adempimento degli impegni assunti sempre in sede di separazione e siglati all’interno dell’accordo.
Sul punto, specificava il Tribunale, rigettando preliminarmente le richieste di entrambe le parti, come i Patti stipulati tra i coniugi in sede di separazione, essendo espressione della libera autonomia contrattuale, possono essere modificati solo su consenso espresso da entrambi i contraenti e non dall’Autorità Giudiziaria che può esprimersi solo sulle clausole necessarie della separazione quali quelle per esempio che riguardano il mantenimento o più in generale la prole.
Venivano invece discusse le domande di assegno divorzile e di mantenimento della figlia e a tal proposito il Tribunale di Vibo Valentia confermava che per determinare la misura del contributo occorreva “ponderare tra loro, per un verso, le oggettive, mutate ed attuali esigenze de figli e le abitudini di vita dei figli assicurate nel corso dell’unione familiare, per altro verso la reddituali dei genitori in costanza di unità familiare e negli sviluppi successivi”.
Nel caso di specie, sebbene in linea generale le accresciute esigenze della minore non necessitano di apposita prova e dimostrazione, emergeva di contro dalle risultanze istruttorie come i dati reddituali e le condizioni patrimoniali del padre fossero nel frattempo peggiorate alla luce della cessazione dell’attività lavorativa svolta in costanza di matrimonio nonché degli oneri cui doveva continuare ad assolvere in funzione dell’accordo siglato in sede di separazione. Di contro, la resistente dichiarava di essere disoccupata.
Alla luce di tali riscontri oggettivi, il Collegio riteneva, in ordine al contributo al mantenimento a favore della figlia dovesse essere confermato l’importo pari ad €200,00 alla luce delle dichiarazioni dei redditi e delle spese mensili che come da omologa di separazione doveva continuare a sostenere.
In materia, invece, di assegno divorzile se il marito negava il diritto al riconoscimento, la moglie insisteva per quest’ultimo chiedendo la conferma dell’importo pattuito in sede di separazione a titolo di assegno di mantenimento.
Il Tribunale di Vibo Valentia riprendendo i principi in tema di riconoscimento di assegno divorzile in favore dell’ex coniuge e valutando i parametri su cui fondare tale giudizio quali: “l’incolpevole non autosufficienza economica e/o la necessità di compensazione del particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale”, rigettava la richiesta della donna.
Il Collegio rilevava a tal proposito come della richiedente non fossero state dedotte né provate scelte rinunciatarie effettuate in costanza di matrimonio che avrebbero giustificato almeno la componente compensativa dell’assegno.
Sarebbe, pertanto, potuta permanere solo la componente assistenziale da riconoscersi non sulla base di uno squilibrio o divario reddituale ma sulla base di un’impossibilità di condurre con i propri mezzi un’esistenza economicamente autonoma e dignitosa.
La giovane età della resistente, il breve matrimonio (4 anni), le competenze acquisite dalla stessa (la donna era ragioniera), la mancata prova dell’incolpevole e oggettiva impossibilità di procurarsi dei mezzi adeguati unitamente alla percezione del reddito di cittadinanza venivano, quindi, considerati elementi idonei ad escludere il riconoscimento in capo all’ex moglie dell’assegno divorzile.
Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.
Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Parma nel 2016, con tesi in diritto diritto amministrativo.
Successivamente ha svolto il tirocinio ex art. 73 DL 79/2013 presso il Tribunale per i Minorenni di Milano dove ha coltivato il proprio interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia. Dal maggio 2018 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio.
Dal novembre 2019 ha conseguito il titolo di Avvocato e ad oggi appartiene al Foro di Milano.