Amministrazione di sostegno: il Giudice Tutelare può limitare la libertà negoziale del beneficiario anche senza sottoporlo ad esame
(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)
La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 25855 pubblicata in data 1 settembre 2022, in materia di amministrazione di sostegno, ha affermato che il Giudice Tutelare, competente per il procedimento, può ampliare e modificare i poteri dell’amministratore di sostegno anche senza nuovamente sottoporre ad esame il beneficiario.
Questo il caso: il Giudice Tutelare del Tribunale di Venezia, su ricorso della madre della beneficiaria, apriva l’amministrazione di sostegno, nominando l’amministratore e attribuendo a quest’ultimo il potere di assistere la beneficiaria nel compito degli atti di straordinaria amministrazione.
Poco dopo, la madre della beneficiaria ricorreva nuovamente al Giudice Tutelare per chiedere la sostituzione dell’amministratore (perché aveva agito, a detta sua, autonomamente in contrasto con la volontà della ricorrente). Il Tutelare, tuttavia, rigettava la domanda di sostituzione, confermando i poteri attribuiti all’amministratore, anzi ampliandoli, senza sottoporre la beneficiaria ad un nuovo esame.
La donna proponeva reclamo alla Corte d’Appello la quale riteneva superfluo sentire nuovamente la beneficiaria e la ricorrente, rigettando così le richieste della ricorrente che, pertanto, si rivolgeva alla Corte di Cassazione.
I giudici della Suprema Corte rilevano che il Giudice Tutelare può modificare o integrare in ogni tempo, anche d’ufficio e, dunque, indipendentemente dalla domanda della parte, le decisioni assunte col decreto di nomina dell’amministratore e può intervenire anche sulla individuazione dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, nonché di quelli che quest’ultimo può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore.
In particolare, con riferimento ai poteri attribuiti all’amministratore, l’art. 405 c.c. prevede che il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno; dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità.
Nello specifico, l’amministratore di sostegno potrà occuparsi della cura della persona, si pensi ai rapporti con i medici, alla gestione del consenso informato in caso di trattamenti sanitari, alla individuazione di strutture ove collocare il beneficiario, gestendo gli aspetti relazionali e sociali del medesimo; della cura del patrimonio, tanto mobiliare quanto immobiliare, per conservare il più possibile le finanze del beneficiario correlandole alle di lui necessità.
Il successivo art. 407 c.c., quarto comma, consente al Giudice Tutelare di modificare o integrare, anche d’ufficio, le determinazioni assunte con il provvedimento di nomina dell’amministratore si sostegno, senza la necessità che vi siano circostanze sopravvenute nuove, essendo sufficiente la valutazione delle esigenze di tutela del beneficiario.
Infatti, l’istituto dell’amministrazione di sostegno (diverso dalla interdizione e inabilitazione) – istituito per tutelare quelle persone che, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi – è caratterizzato proprio dalla sua duttilità, modificabilità, flessibilità a seconda delle esigenze del beneficiario, il cui apprezzamento consente al Giudice di attenuare (o aggravare) le limitazioni alla libertà negoziale del beneficiario, avuto riguardo alla tutela di quest’ultimo.
Nel caso in esame, non era stata disposta nuovamente l’audizione della ricorrente che, in ogni caso, aveva avuto ampie possibilità di intervenire nel procedimento, viste anche le numerose istanze depositate.
Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.
Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.
È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.