Lo status filiationis nella PMA eterologa tra consenso per facta concludentia e limiti all’impugnazione del riconoscimento.
(A cura dell’Avv. Maria Zaccara)
Con l’ordinanza n. 21816/2026 pubblicata in data 26 giugno 2026 la Suprema Corte di Cassazione segna un ulteriore fondamentale passaggio nel consolidamento della tutela del minore nato da procreazione medicalmente assistita (PMA) eterologa.
Il cuore del dibattito giuridico, che ha visto la Corte pronunciarsi con fermezza, risiede nel delicato bilanciamento tra il favor veritatis, ossia l’aspirazione ordinamentale alla coincidenza tra verità biologica e giuridica, e la tutela dello status filiationis, qualora la nascita sia l’effettodi un progetto di vita condiviso dalla coppia tramite il ricorso a pratiche fecondative eterologhe.
La vicenda processuale nasce dal ricorso di una donna, madre di un minore nato a Palermo nell’ottobre del 2021 a seguito di un percorso di PMA eterologa intrapreso in Ucraina.
La ricorrente, a distanza di tempo, aveva adito l’autorità giudiziaria per impugnare ex art. 263 c.c. il riconoscimento effettuato dal compagno, adducendo il difetto di veridicità derivante dall’assenza di legame biologico tra l’uomo e il bambino.
A sostegno della propria tesi, la donna lamentava altresì l’assenza di un consenso formale e documentato, requisito che la Legge n. 40/2004 prescrive per l’accesso alle tecniche procreative. In sostanza, la richiesta era quella di caducare l’atto di riconoscimento, provocando la perdita dello status di padre e la conseguente modifica del cognome del minore.
Tanto il Tribunale di Palermo in primo grado, quanto la Corte d’Appello di Palermo in sede di impugnazione, avevano tuttavia respinto le pretese della ricorrente, dichiarando l’inammissibilità dell’azione.
I Giudici di merito evidenziavano come l’azione trovasse un ostacolo insormontabile nell’articolo 9 della Legge n. 40/2004. Tale norma, infatti, preclude espressamente al convivente che abbia prestato il proprio consenso alla PMA eterologa di impugnare il riconoscimento o di esercitare il disconoscimento di paternità. I Giudici di merito accoglievano unicamente la domanda subordinata relativa all’aggiunta del cognome materno a quello paterno a tutela della sua identità sociale e relazionale.
Avverso la suddetta pronuncia la madre proponeva ricorso per Cassazione.
Per quanto di interesse in questa sede occorre porre l’attenzione sui primi motivi riguardanti la natura del consenso alla PMA e l’applicabilità del divieto di cui all’art. 9 della Legge n. 40/2004.
La tesi centrale della ricorrente si fondava sull’asserita violazione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., sostenendo che spettasse al padre dimostrare l’esistenza di un consenso formale e scritto all’intervento di PMA eterologa.
Il profilo di maggiore interesse della pronuncia risiede nel superamento del formalismo documentale. La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito, infatti, che il consenso alla PMA non deve necessariamente essere costretto entro rigidi canoni scritti, qualora la condotta complessiva del partner esprima in modo univoco la volontà di partecipare al progetto procreativo. Si tratta, in sostanza, di un consenso manifestato per facta concludentia.
Nel caso di specie, la volontà di essere padre, prescindendo dall’assenza del legame genetico, è stata desunta dalla partecipazione attiva del partner a tutto il percorso clinico e ai trattamenti funzionali alla realizzazione della PMA, dalla spontaneità del riconoscimento al momento della nascita, avvenuto con l’assenso della stessa madre, e, soprattutto, dall’instaurazione di un solido rapporto socio-affettivo, manifestato attraverso la presenza costante del genitore in tutti gli eventi significativi della vita del minore.
La Suprema Corte ha dunque statuito che il riconoscimento effettuato in sede di formazione dell’atto di nascita assume il valore di un atto giuridico concludente. Una volta prestato il consenso al percorso procreativo, lo status filiationis del nato deve considerarsi “blindato”.
Tale interpretazione risponde a una duplice esigenza, ossia impedire che il genitore sociale possa sottrarsi ai propri doveri lamentando la carenza di legame biologico, e impedire che la madre, in un secondo momento, possa strumentalizzare l’azione di impugnazione per difetto di veridicità per finalità puramente conflittuali o ritorsive, sacrificando la stabilità relazionale del bambino.
Un ulteriore aspetto meritevole di attenzione trattato dagli Ermellini riguarda l’identità personale del minore e la questione del cognome.
I giudici di legittimità hanno confermato la decisione della Corte d’Appello di disporre l’aggiunta del cognome materno a quello paterno, ritenendo tale soluzione pienamente coerente con l’esigenza di tutela dell’identità sociale del bambino. Eliminare il cognome paterno, infatti, a fronte di uno status affettivo già consolidatosi nei primi anni di vita, avrebbe cagionato un vulnus ingiustificato alla percezione che il minore ha di sé stesso all’interno del proprio contesto relazionale.
Alla luce delle suddette motivazioni il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese.
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Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.
Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.





