Blog

Home  /  DIRITTO DI FAMIGLIA   /  Mutuo cointestato su un immobile di proprietà della moglie: il marito deve pagarne la metà?

Mutuo cointestato su un immobile di proprietà della moglie: il marito deve pagarne la metà?

(A cura dell’Avv. Angela Brancati)

Della questione è stato investito il Tribunale di Palermo su richiesta di un uomo al quale la ex moglie aveva notificato l’ingiunzione al pagamento del 50% del mutuo tra loro cointestato su un’abitazione di esclusiva proprietà ella donna, la quale per anni aveva provveduto a farsene carico integralmente, salvo poi agire in regresso nei confronti dell’uomo una volta intervenuta la separazione tra loro.

In particolare, con ricorso per decreto ingiuntivo la moglie chiedeva al Tribunale di vedersi attribuito il 50% della somma complessiva pari ad euro 75.000,00 avendo la stessa dimostrato di aver corrisposto interamente le rate del mutuo, cointestato con l’ex marito e gravante su un immobile di esclusiva proprietà della stessa. Quest’ultima agiva in regresso nei confronti del marito forte del contratto di mutuo che li vedeva entrambi debitori in solido. 

Il Tribunale di Palermo ritenendo il credito certo, liquido ed esigibile emetteva decreto ingiuntivo, che la donna prontamente notificava al marito, al quale non rimaneva altro che opporsi. 

Con atto di opposizione l’ex marito esponeva che in costanza di matrimonio e in regime di separazione dei beni, la moglie nell’agosto 2010 aveva provveduto ad acquistare per sé un immobile e che per il pagamento di parte del prezzo aveva acceso un mutuo fondiario. Stante la mancanza di un’occupazione e di redditi, il marito acconsentiva a stipulare anch’egli il contratto di mutuo, obbligandosi così in solido insieme alla donna per il relativo pagamento. 

Tuttavia, dopo la separazione intervenuta nel 2015, la moglie a partire dal 2019 aveva interrotto ogni tipo di pagamento e la Banca mutuante conseguentemente non avendo ricevuto il versamento avviava una procedura esecutiva, escutendo la garanzia ipotecaria. A fronte di tale esecuzione coattiva, la donna raggiungeva con l’istituto bancario un accordo in funzione del quale provvedeva al versamento dell’importo di €150.000,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa. 

Ritenendo di aver diritto alla restituzione della metà, la donna agiva in regresso nei confronti dell’ex marito per l’importo di €75.000,00.

L’uomo si opponeva all’ingiunzione del pagamento lamentando che il contratto di mutuo fosse stato stipulato nell’esclusivo interesse della donna, che la titolarità dell’abitazione fosse esclusivamente in capo alla stessa e infine rilevava che in sede di separazione il giudice nulla aveva statuito in ordine all’assegnazione dell’abitazione coniugale di proprietà della moglie, dal momento che la stessa l’aveva locata dichiarando che i canoni ricevuti allo scopo concordato tra i coniugi venivano utilizzati per il pagamento delle rate del finanziamento. Il marito chiedeva pertanto l’accoglimento dell’opposizione ed il conseguente annullamento del decreto ingiuntivo. 

La moglie non si costituiva in giudizio. 

Il Tribunale di Palermo con la sentenza pubblicata lo scorso 17 giugno 2026, accoglieva l’opposizione ritenendo che “nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi”.

Per tale motivo la regola generale secondo cui l’obbligazione solidale si divide in regresso tra i vari debitori, non poteva trovare applicazione dal momento che l’obbligazione sebbene prevedesse più soggetti debitori, risultava essere stata contratta nell’interesse di uno solo di essi, dovendo quindi gravare il peso della prestazione su questi. 

Continuava poi il Tribunale di Palermo che nel caso di specie la stipulazione del contratto di finanziamento nell’interesse di uno solo dei condebitori poteva dedursi dalla presenza di indizi gravi precisi e concordanti per avere la donna: acquistato un bene intestandolo esclusivamente a sé, dichiarato nel contratto di mutuo di essere l’unica datrice di ipoteca, concluso una transazione con la banca per evitare la vendita all’asta, e infine beneficiato in via esclusiva dei canoni di locazione nel frattempo maturati. 

Sulla base degli indizi di cui sopra, per il Tribunale di Palermo doveva quindi ritenersi superata la presunzione di contitolarità dell’obbligazione pecuniaria in capo ad entrambi i coniugi, essendo stato il mutuo contratto nel solo interesse di uno e più in particolare della moglie che non aveva quindi diritto ad ottenere in regresso la restituzione del 50% del mutuo da parte del marito.  

Per tali motivi il Giudice accoglieva l’opposizione dell’uomo e condannava la donna a rifondere le spese legali per circa 8.000,00 euro.

Author Profile

Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

Author Profile

Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Parma nel 2016, con tesi in diritto diritto amministrativo.

Successivamente ha svolto il tirocinio ex art. 73 DL 79/2013 presso il Tribunale per i Minorenni di Milano dove ha coltivato il proprio interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia. Dal maggio 2018 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio.

Dal novembre 2019 ha conseguito il titolo di Avvocato e ad oggi appartiene al Foro di Milano.