Affido al Servizio sociale se il rapporto tra i genitori è troppo conflittuale e ostacola il diritto alla bigenitorialità.
(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)
In tema di affidamento e collocamento prevalente dei figli minori, il superiore interesse del minore non può essere identificato in modo automatico con la sola volontà da questi espressa. Il Giudice, una volta esaminate le dichiarazioni dei figli, deve valutare in maniera complessiva e non atomistica tutti gli elementi a sua conoscenza per determinare il loro concreto interesse, specialmente qualora le volontà manifestate appaiano decontestualizzate rispetto a fattori critici, quali un elevato conflitto genitoriale o il rischio di condotte manipolative. In presenza di una conflittualità troppo accesa, il Giudice può disporre l’affidamento del minore ai Servizi Sociali proprio al fine di tutelare il suo diritto alla bigenitorialità.
Il diritto del minore alla bigenitorialità e la sua concreta declinazione rappresentano ancora una volta i temi su cui è stata chiamata a pronunciarci la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13981 pubblicata il 13 maggio 2026.
Il caso oggi oggetto di commento trae origine dal complesso conflitto tra due genitori relativo all’affidamento e al collocamento prevalente della figlia minore. La controversia giungeva dinanzi agli Ermellini dopo un iter processuale tortuoso, segnato da una precedente cassazione con rinvio del provvedimento che aveva disposto l’affido condiviso della minore ed il di lei collocamento dalla madre, in quanto ritenuto dalla Corte Suprema caratterizzato da una visione troppo parziale dell’interesse della minore, basatesulle sole dichiarazioni della figlia, che aveva espresso di voler stare insieme alla madre, senza un vaglio complessivo delle criticità relazionali e delle condotte manipolative messe in atto.
Il principio innovativo che emergeva dalla lettura del provvedimento chiariva che il diritto alla bigenitorialità costituisceun pilastro fondamentale dell’identità personale e che la sua negazione integra di per sé un illecito civile.
Nella vicenda in esame, la Corte d’Appello di Napoli, in sede di rinvio, riformava la decisione di primo grado e disponeva il collocamento della minore presso la madre, ma affidava la piccola ai Servizi Sociali del Comune. I giudici di merito motivavano tale scelta con la necessità di arginare un conflitto genitoriale che appariva ancora acceso e dannoso per lo sviluppo armonico della personalità della figlia, delegando al Servizio Sociale le decisioni su istruzione, salute ed educazione in caso di persistente disaccordo tra le parti.
La decisione inoltre, si fondava sul rilievo che le condotte ostruzionistiche della madre, pur accertate e documentate in passato, non risultavano più reiterate nell’attualità. Veniva infatti evidenziato che il diritto di visita del padre veniva regolarmente esercitato senza frapposizione di ostacoli nel periodo successivo al trasferimento della minore presso la residenza materna. Questo mutamento delle circostanze di fatto induceva i giudici a ritenere che non vi fossero elementi ostativi alla conferma della collocazione presso la madre, valorizzando anche la volontà manifestata dalla minore di vivere in quel contesto. Veniva inoltre, previsto un calendario di incontri da svolgere con l’assistenza di un neuropsichiatra infantile al fine di evidenziare ogni anomalia relazionale e individuare i provvedimenti più consoni all’interesse della minore.
Avverso tale provvedimento il padre proponeva nuovamente ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione la quale, esaminate le doglianze difensive, ne dichiarava il rigetto. Il ricorrente lamentava, in particolare, la scelta circa l’affido della minore al Servizio Sociale e, contestualmente, il suo collocamento prevalente presso la madre, ritenendo tali decisioni pregiudizievoliper la figlia oltre che per il proprio ruolo genitoriale.
Gli Ermellini, tuttavia, ripercorrendo l’intero iter istruttorio compiuto dalla Corte d’Appello in sede di rinvio, evidenziavano come i giudici di merito avessero operato una valutazione estremamente scrupolosa e aggiornata. La Cassazione chiariva che l’affidamento all’ente pubblico non costituiva una limitazione punitiva, bensì una misura necessaria per assicurare un valido sostegno alla genitorialità, indispensabile per superare i gravi conflitti ancora esistenti tra le parti.
Secondo la Suprema Corte, la decisione impugnata risultava pienamente funzionale a garantire proprio quella continuità e assiduità della frequentazione padre-figlia che il ricorrente temeva di perdere. I giudici di legittimità sottolineavano inoltre, come la Corte territoriale avesse correttamente bilanciato il desiderio della minore di vivere con la madre con la necessità di un monitoraggio costante, delegando ai Servizi Sociali e al supporto specialistico (tra cui l’ausilio di un neuropsichiatra infantile) il compito di vigilare affinché le passate condotte ostruzionistiche materne non si ripetessero, tutelando così, nei fatti, l’effettività del legame paterno.
In conclusione, la Suprema Corte riafferma che la tutela del minore richiede una valutazione globale, capace di bilanciare il diritto alla bigenitorialità con le esigenze concrete di protezione in contesti di alta conflittualità. L’accento posto sul monitoraggio istituzionale e sull’intervento specialistico rappresenta un monito contro le decisioni che riducono i diritti del figlio a un mero calcolo contabile o a una statuizione formale.
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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.
Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.





