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Dopo di noi

LO STRUMENTO DEL TRUST NELLA LEGGE “SUL DOPO DI NOI”

(A cura dell’Avv. Anna Rossi Scarpa Gregorj)

Chi si prenderà cura di nostro figlio dopo di noi?”. Uno dei principali pensieri dei genitori di un figlio non autosufficiente è chi e in che modo lo assisterà dopo la loro morte. I “noi” sono le mamme, i papà, i fratelli e i parenti che quotidianamente sono il sostegno su cui appoggia il congiunto disabile per condurre la propria vita.

Il trust disciplinato dalla legge sul “dopo di noi” (L. n.112/2016) è uno strumento funzionale a pianificare la gestione del patrimonio dei genitori di un figlio gravemente disabile quando non saranno più in vita e il loro figlio sarà incapace di provvedere autonomamente a se stesso.

Il trust – espressione che in inglese significa fiducia – è un istituto di derivazione anglosassone, che ha trovato, nel nostro ordinamento, riconoscimento per effetto della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985.

L’art. 2 di suddetta Convenzione internazionale definisce il trust quale: “rapporto giuridico creato da una persona, il costituente, allorchè – con atto tra vivi o mortis causa – pone dei beni sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per uno scopo determinato”.

Esistono varie figure nel trust: il disponente (settlor) che affida un patrimonio ad un altro soggetto (trustee) con l’incarico di amministrarlo a profitto di determinate persone (beneficiaries).

I beni, intestati al trustee o ad un’altra persona per conto del trustee, costituiti in trust, formano una massa patrimoniale distinta rispetto agli altri beni del disponente e non possono essere attaccati né dai creditori del disponente, che se ne è già spogliato, né da quelli del trustee, anche se di essi ne è ormai il proprietario legale.

Il trust è disciplinato dalla legge scelta dal costituente, tuttavia, l’ordinamento designato nell’atto costitutivo deve conoscere l’istituto del trust.  

Il successo del trust risiede nella natura poliedrica di tale istituto; si presta ad essere efficacemente impiegato per svariate esigenze: tutela di patrimoni, gestione del passaggio generazionale, assistenza di soggetti deboli. 

In tale ottica la legge n. 112/2016 sul “dopo di noi”, entrata in vigore il 25 giugno 2016, risponde alla necessità di proteggere le persone con disabilità grave che deve essere accertata da apposite commissioni mediche presso le Unità Sanitarie, ai sensi della legge n. 104 del 1992.

I potenziali beneficiari di tale legge erano stati individuati in circa 150mila persone. Ad oggi, tuttavia, sono stati istituiti con questa legge poco più di 2.000 trust.

Come testualmente previsto nei commi 2° e 3° dell’art.1, la legge “disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori”.

Quanto alla forma il negozio di trust deve essere concluso per atto pubblico, ex art. 6, comma 3, lettera a) della legge.

La legge sul “dopo di noi” ha introdotto sgravi fiscali ai trust che presentano come finalità esclusiva la cura del disabile e l’inclusione sociale dello stesso. Per ottenere detti benefici sono necessari dei requisiti: le persone con disabilità devono essere gli unici beneficiari del trust, devono essere chiari i bisogni del soggetto beneficiario e indicate le attività assistenziali necessarie a garantire la cura dello stesso, il trustee deve avere compiti specifici e ben individuati e deve essere presente un soggetto volto al controllo della gestione del trustee.

Le agevolazioni fiscali, ai sensi della legge n. 112/2016 si applicano, oltre che ai trust, anche alle liberalità in denaro o in natura, alla stipula di polizze di assicurazione, alla costituzione di vincoli di destinazione disciplinati nel nostro codice civile all’articolo 2645 – ter e alla costituzione di fondi speciali a favore di onlus.

A tal proposito è stato istituito un apposito fondo pubblico di assistenza, rivolto ai disabili gravi privi del sostegno familiare, per favorire percorsi di integrazione ed impedirne l’isolamento. Tale fondo ha avuto una dotazione triennale di 90 milioni di euro per il 2016, 38,3 milioni per il 2017 e 56,1 milioni di euro dal 2018.

Nell’atto costituivo del trust può essere indicata la destinazione dell’eventuale patrimonio residuo, ad esempio ad associazioni che si prendono cura di soggetti disabili, alla morte del beneficiario disabile, termine di scadenza del trust.

Grazie all’utilizzazione del trust i genitori già in vita possono assicurare al figlio gravemente disabile un’esistenza materiale serena dopo la loro morte.

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