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Spese straordinarie per i figli: è sufficiente il consenso via messaggio per ottenere il rimborso
(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)
Il fatto trae origine dal procedimento per decreto ingiuntivo introdotto da un ex marito contro la ex coniuge per sentirla condannare al pagamento di una somma a titolo di concorso delle spese straordinarie dall’uomo sostenute per il figlio collocato prevalentemente presso di lui. Contro il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli, la donna si opponeva affermando che non vi fosse un accordo per il sostenimento di tali spese, non necessarie e non obbligatorie e quindi condizionate al proprio consenso.
Tali voci di spesa, secondo la donna, erano state decise solo dall’ex marito e, pertanto, non dovevano essere da lei rimborsate. Il Tribunale, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, analizzava le singole spese richieste indagando sulla sussistenza o meno del consenso. Si trattava, in particolare, di spese per l’iscrizione e la retta dell’asilo, per una terapia medica, per le vaccinazioni, per esami medici, per attività sportive ed extrascolastiche.
In punto spese, il Tribunale di Napoli, nella decisione qui commentata n. 522, sezione Prima Civile dell’8 febbraio 2025, premetteva una serie di principi elaborati dalla Corte di Cassazione: in tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese poiché l’art. 337 ter c.c. consente a ciascun genitore di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli solo in relazione “alle decisioni di maggiore interesse”, mentre al di fuori di tali casi il genitore non collocatario deve rimborsare le spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso; in caso di mancato preventivo accordo e di rifiuto di procedere al rimborso, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore commisurando l’entità della spesa rispetto alla utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.
Chiarito quanto sopra, con riferimento alle spese per l’asilo, il Tribunale affermava la necessità urgente di iscrizione all’asilo era conforme all’interesse del minore. Inoltre, era stata la stessa madre a provvedere all’iscrizione dell’asilo. Quindi quando era stato pronunciato il provvedimento sulla compartecipazione di entrambi i genitori alla spesa dell’asilo, l’iscrizione era già in atto e quindi si trattava di una spesa prevedibile e ricorrente che, per il futuro, non necessitava di ulteriori consensi.
Anche con riferimento alle terapie mediche privato, si era data prova dell’urgenza e della necessità di affrontarle, anche perché prescritte. La necessità di intervenire giustificava ampiamente le spese sostenute e documentate.
Con riferimento alla spesa per la vaccinazione, il Tribunale evidenziava che il presupposto per riconoscere la necessità di compartecipazione materna alla spesa era costituito da un messaggio inviato dalla donna nel quale forniva il consenso.
Anche con riferimento al centro estivo il rimborso era dovuto: la donna aveva prestato il suo consenso tramite messaggio.
Con ciò confermando che non è necessario un consenso redatto in particolari formalità ma è sufficiente anche un messaggio da cui si evinca l’autorizzazione a sostenere alla spesa a fondare l’obbligo di compartecipazione alla spesa.
Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.
Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.
Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.
È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.