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bambino con la valigia

Genitori separati: come come si organizzano le vacanze con i figli?

(A cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)

L’estate si sta avvicinando e con essa anche il termine massimo entro il quale i genitori separati devono normalmente accordarsi per la suddivisione delle vacanze con i figli.

E’ consuetudine, infatti, che gli accordi ovvero le sentenze di separazione/divorzio prevedano come termine massimo per l’organizzazione dei tempi di vacanza con i figli, la data del il 31 maggio. Entro tale termine, oltre alla determinazione delle settimane di competenza, i genitori devono comunicare anche la località nella quale si recheranno con i figli.

Se, infatti, il coniuge separato ha il diritto di scegliere in autonomia la località di villeggiatura, l’altro ha diritto di ricevere preventiva comunicazione non solo della località di vacanza ma anche indicazioni dell’alloggio che ospiterà i figli (nome dell’hotel, indirizzo della casa vacanza ecc).

La mancata comunicazione non integra un reato ma violazione dell’art. 143 del codice civile che disciplina i rapporti tra coniugi obbligandoli “alla collaborazione nell’interesse della famiglia”, violazione che può dar luogo a conseguenze civilistiche in quanto l’altro genitore potrà, ad esempio, richiedere la modifica delle condizioni della separazione se prova che l’iniziativa dell’altro genitore è pregiudizievole per il minore.

Se per le vacanze in Italia, non occorre raccogliere il consenso dell’altro genitore, ogni qual volta un minore debba recarsi all’estero occorre invece il consenso dell’altro.

Tale consenso è di fatto preventivamente espresso in occasione del rilascio del passaporto ovvero della carta di identità: per il rilascio di tali documenti, infatti, è richiesto il consenso di entrambi i genitori.

Ma per i minori i cui genitori sono separati o divorziati il rilascio del passaporto e la gestione dei viaggi all’estero è spesso argomento di grandi discussioni.

Può capitare, infatti, che nei provvedimenti di separazione o di divorzio, il giudice in relazione ai viaggi all’estero dei figli con uno dei genitori ne preveda il divieto ovvero ne preveda la possibilità di compierli solo in periodi prestabiliti oppure può arrivare a imporre il divieto di portare il minore in determinate località.

Qualora, invece, il provvedimento di separazione/divorzio nulla disponga ma ciò nonostante un genitore neghi all’altro il consenso al rilascio del passaporto ovvero alla partenza per la vacanza all’estero, arrivando di fatto a chiedere la revoca del passaporto del minore, non rimane che adire il Giudice Tutelare che valuterà se il diniego dell’altro genitore  sia immotivato oppure fondato su ragioni concrete e valide di tutela della sicurezza del minore.

Occorrerà, quindi, depositare un ricorso presso la cancelleria del Giudice Tutelare del Tribunale competente per la residenza del minore nel quale allegare il verbale di separazione o la sentenza di divorzio, la documentazione che attesti l’impossibilità ad acquisire il consenso dell’ex coniuge e il proprio stato di famiglia.

Letto il ricorso il Giudice fisserà un’udienza per verificare le ragioni del mancato assenso del genitore e per decidere se concedere o meno l’autorizzazione volta ad ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto.

L’istanza del rilascio del passaporto sarà rigettata se il Giudice riterrà che il rilascio o il rinnovo del passaporto sia pregiudizievole per il minore; al contrario, accoglierà l’istanza qualora ritenga che non vi siano pregiudizi per il minore oppure che il rifiuto da parte dell’ex coniuge sia ingiustificato. In caso di accoglimento del ricorso, il giudice emetterà un decreto con cui autorizza l’ex coniuge ad ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto.

Author Profile

È Avvocato Collaborativo del Foro di Milano, componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini Onlus, membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’AIADC ( Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo) nonché delle IACP ( International Academy of Collaborative Professionals), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) ed iscritta nell’elenco avvocati specializzati all’assistenza legale delle donne vittime di violenza (BURL – Serie ordinaria n.46 17.11.2016).