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Minori su TikToK: in caso di mancato consenso dei genitori il tribunale ordina la rimozione del video

(a cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)

Volete pubblicare foto e video dei Vostri figli sui social ? Se hanno meno di 14 anni fate molta attenzione!

Assicuratevi di avere il consenso dell’altro genitore poiché la diffusione dell’immagine non è un atto di ordinaria amministrazione che può essere compiuto senza confrontarsi con l’altro genitore; in caso di dissenso, infatti, potreste essere costretti dall’Autorità Giudiziaria a rimuovere immagini, informazioni e dati pubblicati, inibiti ad ogni ulteriore pubblicazione e condannati a pagare una somma di denaro per ogni episodio di violazione di tale inibizione.  

Questo quanto accaduto ad una madre separata che per quasi un anno aveva continuato a pubblicare, senza il consenso del padre, foto della figlia di 9 anni su diversi social e video su TikTok.

L’uomo, infatti, avendo accesso ai profili social della moglie si era accorto della continua pubblicazione di foto e video della bambina per i quali non era mai stato chiesto il suo consenso; per mesi aveva chiesto alla moglie di rimuoverli ma di fronte alla sordità della donna decideva di rivolgersi al Tribunale depositando ricorso ex art. 700 c.p.c con il quale chiedeva l’emissione di un provvedimento urgente a tutela della figlia.

Nello specifico il padre della minore chiedeva l’ordine urgente di rimozione delle immagini e dei video dai social, l’inibizione alla moglie di future pubblicazioni e la condanna ex art 614 bis c.p.c. della donna al pagamento di una somma a favore della figlia per ogni giorno di ritardo nella rimozione delle immagini nonché per ogni episodio di violazione dell’inibitoria.

Aderendo alla severa ed ormai consolidata giurisprudenza di merito (Trib. Trani, ord. 7.6.2021 – Trib. Rieti 6/7 marzo 2019 – Trib. Pisa ord. 7/7/2018 – Trib. Roma ord. 23/12/2017 – Trib. Mantova 19/09/2017 – Trib. Roma 27/06/2014 – Trib. Roma 6/07/2012), il Tribunale di Trani riteneva fondato il ricorso urgente dell’uomo sussistendo nel caso di specie i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora per la concessione della tutela cautelare richiesta tenuto conto “ di elementi quali l’a-territorialità della rete, che consente agli utenti di entrare in contatto ovunque, con chiunque, spesso anche attraverso immagini e conversazioni simultanee, nonché la possibilità, insita nello strumento, di condividere dati con un pubblico indeterminato, per un tempo non circoscrivibile”.…..” e per tali motivi emetteva ordinanza di accoglimento totale.

Il comportamento materno, infatti, aveva integrato molteplici violazioni di norme, nazionali, comunitarie ed internazionali quali l’art. 10 c.c. (concernente la tutela dell’immagine), l’art. 16 della Convenzione di New York del 20.11.1989 (“1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”); l’art. 8 Reg. UE 679 /2016 che considera l’ immagine fotografica dei figli dato personale; l’art. 4, lett. a), b) c) del c.d. Codice della Privacy D.Lgs n. 196/20039 secondo cui la diffusione delle immagini dei figli integra un’interferenza nella vita privata e, pertanto, nel caso di minori di anni quattordici è necessario che il consenso alla pubblicazione di tali dati sia prestato dai genitori, in vece dei propri figli, concordemente fra loro e senza arrecare pregiudizio all’onore, al decoro e alla reputazione dell’immagine del minore (art. 2 quinquies del D.Lgs. 101/2018 ). D’altra parte gli psicologi dell’età evolutiva ci ricordano che un bambino già all’età di quattro anni ha un chiaro senso di sé. 

Del pari, il Tribunale aveva ritenuto esistente il presupposto del “periculum in mora” ritenendo potenzialmente pregiudizievole la diffusione di immagini di minori fra un “numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati. Dunque, il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine sui social network sicché l’ordine di inibitoria e di rimozione va impartito immediatamente” (cfr. Trib. Mantova, 19.9.2017).

Alla luce di tali considerazioni, con ordinanza emessa in data 30 agosto 2021, il Tribunale di Trani  disponeva che la donna provvedesse nei dieci giorni successivi alla rimozione di immagini, informazioni, dati relativi alla minore inseriti su social networks, comunque denominati; inibiva dal momento della comunicazione del presente provvedimento alla donna la diffusione ulteriore sui social networks, comunque denominati, e nei mass media delle immagini, delle informazioni e di ogni dato relativo alla minore, in assenza dell’espresso consenso di Il padre; determinava ex art. 614-bis c.p.c., nella misura di Euro 50,00, la somma dovuta dalla donna, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di rimozione nonché per ogni episodio di violazione dell’inibitoria, in favore della minore, da versarsi su conto corrente intestato alla medesima, ed infine condannava la donna a rifondere al padre le spese di causa.

Ai medesimi limiti soggiacciono, naturalmente, le pubblicazioni da parte dei nonni e dei nuovi compagni, che non possono pubblicare foto di minori senza previo consenso di entrambi i loro genitori.

Author Profile

È Avvocato Collaborativo del Foro di Milano, componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini Onlus, membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’AIADC ( Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo) nonché delle IACP ( International Academy of Collaborative Professionals), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) ed iscritta nell’elenco avvocati specializzati all’assistenza legale delle donne vittime di violenza (BURL – Serie ordinaria n.46 17.11.2016).