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Nessun rimborso al marito se la moglie prosciuga il conto cointestato

(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)

Il marito non ha diritto ad alcun rimborso da parte della moglie che prosciuga il conto corrente cointestato: questo quanto sancito dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 28772, depositata il 17.10.2023.

Il marito si rivolgeva al Tribunale di Milano per ottenere la condanna della moglie, da cui si era separato, al pagamento in suo favore di €250.000,00 che assumeva dovuta a titolo di risarcimento/restituzione di somme indebitamente prelevate ed utilizzate da parte della donna attraverso disposizioni effettuate sul conto cointestato tra i coniugi.

Tanto il Tribunale quanto la Corte d’Appello, sempre adita dall’uomo, respingevano la domanda dell’attore sui presupposti che il conto corrente fosse stato aperto dai coniugi congiuntamente e per i bisogni presenti e futuri della famiglia; che alla formazione della provvista avessero contribuito entrambi i coniugi (e non in via esclusiva solo il marito come questi cercava di affermare); che la moglie avesse interrotto la collaborazione presso uno studio legale per prestare la propria attività lavorativa esclusivamente in favore del marito verso il quale emetteva fattura senza però ricevere pagamento diretto sull’intesa che il lavoro prestato dalla donna fosse compensato con l’utilizzo del denaro sul conto corrente; che tra i coniugi sussistessero precisi doveri di contribuzione e la cointestazione del conto costituiva specifica esecuzione degli obblighi di assistenza materiale ex art. 143 c.c.; che la donna avesse provato che molti dei prelievi erano destinati a far fronte ai bisogni della famiglia.

Secondo la Corte di Cassazione, interpellata dal marito, la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto sia nei confronti dei terzi sia nei rapporti interni. In caso di conto cointestato si presume che le somme ivi depositate siano di titolarità di entrambi salvo la prova contraria a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.

A tal proposito, infatti, si ricorda il precedente della Corte Costituzionale (ordinanza 9197 del 3 aprile 2023) commentato al link https://dinellalex.com/la-moglie-non-puo-prelevare-la-meta-del-denaro-dal-conto-cointestato-se-proveniente-dal-marito/ relativo al caso in cui il denaro versato sul conto corrente cointestato tra marito e moglie proveniva da una donazione da parte della madre al figlio. In quel caso, infatti, il marito era riuscito a vincere la presunzione della contitolarità delle somme dimostrando che l’intera somma prelevata dalla moglie proveniva da una donazione da parte della propria madre e, quindi, non era entrata a far parte della comunione dei beni tra i coniugi.

Secondo la Corte, “ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l’altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso”.

Nel caso, invece, oggi in commento, a differenza del precedente, non vi è prova che il conto corrente fosse alimentato solo da denari provenienti dal marito così che la prova contraria rispetto alla presunzione di contitolarità delle quote sul conto non poteva dirsi raggiunta: secondo la Corte, bene ha fatto il Tribunale di Milano e la Corte d’Appello adita in secondo grado a respingere le domande del marito di restituzione delle somme utilizzate dalla moglie mediante disposizioni dal conto corrente cointestato posto il principio pacifico secondo cui le spese effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c., non determinano alcun diritto al rimborso.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.

Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.

È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.