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Morte del genitore: chi gestisce i beni ereditati dal figlio minore?

(A cura dell’Avv. Angela Brancati)

Sempre più spesso accade che durante la fase della separazione o del divorzio, i coniugi domandino al legale cosa accadrà al proprio patrimonio in caso di decesso. Il legale si trova, infatti, investito già nel corso dei primi appuntamenti di quesiti che riguardano “il dopo di noi”: cosa accadrà ai miei figli, chi amministrerà il loro patrimonio, a chi andranno devoluti i miei beni? Queste solo sono alcune delle domande rivolte e a cui oggi mediante questo articolo cercheremo di dare una risposta valutando i temi principali che riguardano gli aspetti successori dei genitori separati e divorziati.

Occorre, in prima battuta evidenziare che ai sensi dell’articolo dell’art. 457 c.c. l’eredità si devolve per legge ovvero per testamento ed in entrambi i casi l’ordinamento individua i soggetti e le quote a cui andrà devoluta l’eredità. In altre parole, il legislatore si “preoccupa” sia in caso di successione legittima che testamentaria di garantire che una quota “indisponibile” di patrimonio sia sempre devoluta ai parenti prossimi ossia ai c.d. “legittimari”, tra cui rientra anche il coniuge separato, nei cui confronti il Tribunale non abbia attribuito l’addebito della separazione. Pertanto, in caso di redazione di una scheda testamentaria il de cuius legalmente separato non potrà escludere anche l’altro coniuge, il quale in caso di estromissione potrà agire in riduzione.

Discorso differente va invece affrontato per gli ex coniugi: nei confronti del coniuge divorziato, invero, il legislatore non ha inteso garantire una parte di patrimonio sulla scorta dell’assunto secondo il quale il divorzio scioglie il legame di coniugio. Solo nel caso in cui il de cuius in sede divorzile sia stato obbligato al versamento periodico di un assegno, quest’ultimo graverà come posta passiva sulla massa ereditaria laddove il beneficiario richiedente versi in stato di bisogno.

In merito, invece, ai beni ereditari devoluti ai figli, sia in presenza o meno di una scheda testamentaria, questi in presenza di figli minori alla data di apertura della successione saranno per legge amministrati dall’altro genitore, sia esso separato o divorziato. In forza, infatti, dell’istituto che prende il nome di usufrutto legale ex art. 324 c.c. ogni genitore esercente la responsabilità genitoriale usufruisce e utilizza i beni la cui titolarità è in capo al figlio minore, fino al raggiungimento della sua maggiore età. In questa specifica ipotesi, e in mancanza di precise disposizioni testamentarie – come a breve si dirà, l’amministrazione dei beni spetterà al genitore superstite con la “supervisione” del Giudice Tutelare competente ad autorizzare o meno ogni operazione di natura straordinaria. 

Come anticipato, l’ordinamento da, tuttavia, la possibilità al genitore e in generale a chiunque voglia redigere testamento o effettuare una donazione a favore di un minore, di “limitare” la portata applicativa dell’istituto dell’usufrutto legale mediante la nomina di un Curatore Speciale. Sebbene, nella prassi la nomina di un Curatore Speciale anche del patrimonio di un soggetto incapace è sempre oggetto di pronuncia giudiziaria, con l’introduzione della norma si è voluto conferire al privato questo particolare “potere” di nomina. Si è ritenuto che tale norma abbia colto l’intenzione del legislatore consistente nell’agevolare e incentivare le liberalità nei confronti di soggetti incapaci, dando incarico ad un soggetto terzo – differente dal genitore – l’amministrazione dei beni oggetto della disposizione.

È, altresì, necessario che la nomina del Curatore Speciale chiamato ad amministrare i beni lasciati in eredità o donati, sia espressamente contemplata all’interno della scheda testamentaria o dell’atto donativo. L’art. 356 c.c. in particolare prevede che: “chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla responsabilità genitoriale, può nominargli un curatore speciale per l’amministrazione dei beni donati o lasciati.

Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Si applica in ogni caso al curatore speciale l’articolo 384

Sebbene su tale nomina vi sia stato contrasto tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, ad oggi l’interpretazione maggioritaria è ferma nel ritenere che il Curatore Speciale laddove contemplato in una scheda testamentaria o in un atto donativo possa sostituirsi di fatto al genitore cui sarebbe spettata l’amministrazione e la gestione dei beni del figlio minore.

In generale, al Curatore Speciale si applicherà la disciplina propria del genitore: al pari di questo sarà sempre necessaria l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria per acquistare beni e riscuotere capitali e per compiere tutti gli atti natura straordinaria sul patrimonio del minore.

La giurisprudenza in ordine ai poteri e ai compiti che saranno attribuiti al Curatore Speciale ritiene, altresì, che a differenza del Tutore, il primo non sia chiamato né a redigere un inventario dei beni poiché questi proverrebbero da uno specifico atto né a prestare giuramento. Egli sarà unicamente chiamato ad accettare la nomina, potendo ciò avvenire in ogni caso mediante l’amministrazione dei beni donati o lasciati in eredità.

Il Curatore Speciale decadrà dall’incarico una volta raggiunta la maggiore età da parte del minore.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Parma nel 2016, con tesi in diritto diritto amministrativo.

Successivamente ha svolto il tirocinio ex art. 73 DL 79/2013 presso il Tribunale per i Minorenni di Milano dove ha coltivato il proprio interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia. Dal maggio 2018 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio.

Dal novembre 2019 ha conseguito il titolo di Avvocato e ad oggi appartiene al Foro di Milano.