L’assegno di mantenimento del coniuge decorre dalla data del deposito del ricorso
(A cura dell’Avv. Maria Zaccara)
La Suprema Corte di Cassazione nella Sentenza n. 41232/2021 del 22 dicembre 2021 ha espresso il principio di diritto secondo cui “L’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale consensuale in omologa di accordo che non ne preveda la decorrenza, è dovuto, sia pure a condizione che l’omologa intervenga e non disponga diversamente, fin dal momento del deposito del ricorso per separazione e non solo dalla data di pronuncia dell’omologa”.
Il caso in oggetto trae origine dal provvedimento della Corte d’Appello di Perugia con il quale, dopo aver richiamato copiosa giurisprudenza, aveva ritenuto che l’assegno a favore di coniugi e figli doveva decorrere dalla data della domanda. Inoltre, aveva osservato che l’effetto obbligatorio dell’accordo doveva decorrere, in virtù della natura negoziale, dall’intesa stessa senza bisogno di alcuna omologa per dispiegare i suoi effetti.
Avverso tale pronuncia il marito ricorreva per Cassazione lamentando l’errata statuizione, da parte della Corte d’Appello di Perugia, della decorrenza dell’obbligo di pagamento dell’assegno di mantenimento a favore del coniugi e dei figli a far data dal deposito del ricorso per separazione consensuale anziché dalla data di pubblicazione del provvedimento di omologazione da parte del Tribunale. Veniva, infatti, precisato che tutta la giurisprudenza richiamata dalla Corte d’appello si riferiva alla separazione giudiziale, ma il procedimento di separazione consensuale è diverso e solo il provvedimento che lo conclude rende efficace ogni accordo – se non altro quello tipico – tra i coniugi.
La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto senz’altro condivisibile la premessa del ricorrente circa la diversità di natura e struttura della separazione consensuale rispetto a quella giudiziale ed il riferimento della giurisprudenza applicata dalla corte territoriale esclusivamente a quest’ultima nonché la critica alla generalizzata conclusione della sentenza impugnata sull’irrilevanza dell’omologa in relazione alla natura negoziale dell’accordo tra i coniugi in sede di separazione consensuale. Tuttavia, tali considerazioni non sono sufficienti ad inficiare la conclusione cui la Corte territoriale era giunta.
Gli Ermellini, infatti, nelle motivazioni hanno specificato che l’effettiva pronuncia del provvedimento di omologa costituirà ovviamente condizione ineliminabile perché l’effetto venga a giuridica esistenza, ma appunto rendendo definitivamente operativo l’assetto di interessi complessivamente valutato dai coniugi in sede di deposito del ricorso congiunto come corrispondente al meglio alle reciproche e rispettive esigenze.
Per questo motivo, a meno che non sia diversamente stabilito dalle parti, la decorrenza va normalmente ancorata al momento del deposito, se non altro in applicazione del principio generale per il quale quod sine die debetur statim debetur ed in conformità alla regola di comune esperienza per la quale il complessivo assetto di interessi oggetto del ricorso congiunto può presumersi riferito al tempo e al contesto in cui esso è formato e soprattutto depositato, in quel momento diventando definitiva la manifestazione di volontà dei ricorrenti e così la loro valutazione di rispondenza degli accordi esposti ai loro interessi.
Infatti, gli Ermellini specificano che si è in presenza pur sempre di un procedimento peculiare, ma indispensabile per fare valere un diritto, che trova la sua fonte nell’accordo tra i coniugi, destinato ad essere riconosciuto dall’ordinamento quale fonte regolatrice dei rapporti in pendenza della separazione, sia pure a condizione della sua successiva omologa. Il tempo necessario affinché il procedimento si concluda non può, però, andare a discapito di chi lo ha dovuto attivare, da tanto derivando che l’assetto di interessi che ne è oggetto operi, una volta emanato l’atto conclusivo del procedimento, fin dal momento in cui questo stesso ha avuto inizio.
Alla luce delle suddette motivazioni il ricorso è stato rigettato.
Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.
Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.